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Ordinanza — n. 2965/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court allows appeal when municipality knew of agricultural use despite missing formal declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2965/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of an agricultural tax exemption. Although the taxpayer failed to submit the required formal declaration for 2007, the municipality had previously acknowledged the agricultural use and granted exemptions in multiple instances. The court ruled that because the local authority was already aware of the farming activity, the taxpayer was not obligated to redeclare the same facts for that year.

Regesto Legislator

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Art. 10 comma 4 DPR 504/1992; Art. 9 DPR 504/1992: The taxpayer is exempt from the formal declaration obligation for agricultural tax if the competent authority is already aware of the qualifying conditions through prior administrative acts or knowledge.

Parole chiave

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agricultural tax exemption formal declaration requirement municipal knowledge tax authority awareness redeclaration obligation DPR 504/1992 tax appeal procedure imposte comunali

Disposizioni normative citate

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Art. 9 DPR 504/1992
14-12-2021 -2- 1.Con l'unico motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli art. 9 d.lvo 504/92, in relazione all'ad 360, comma 1, nr.
Art. 10 comma 4 DPR 504/1992
Art. 360 comma 1 nr. 3 cod. proc. civ.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 19506-2020 proposto da: DAMIANI ROBERTO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO CORRIDONI, 14 presso lo studio dell'avvocato STEFANO VALENTINI, rappresentato e difeso dall'avvocato ARTURO PARDI; - ricorrente - contro COMUNE DI URBINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ERMANNO WOLF FERRARI 76, presso lo studio dell'avvocato MARCO BAIO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSINA MAFFEI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 799/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.Damiani Roberto impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro l'avviso di accertamento ICI, notificato dal Comune di Urbino relativo all'anno di imposta 2007 ed avente ad oggetto i terreni identificati al foglio 227, particelle 516 e 445. 2.La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso rilevando la mancata sussistenza dei presupposti dell'esenzione di cui all'art 9 d.lvo 504/1992 non avendo il contribuente fornito la prova di aver condotto i terreni nella qualità di imprenditore agricolo o coltivatore diretto. 3.La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale delle Marche rigettava l'appello osservando, per quanto di interesse in questa sede, che il contribuente non aveva assolto all'obbligo formale, previsto dall'ad 10 d.lvo 504/92, della denuncia ai fini ICI con l'indicazione dei terreni da assoggettare a detrazione in quanto condotti dal coltivatore diretto in modo da consentire all'Amministrazione comunale le opportune verifiche.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il contribuente sulla base di un unico motivo. Il Comune di Urbino si è costituito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoriek, RITENUTO IN DIRITTO Ric. 2020 n. 19506 sez. MT - ud. 14-12-2021 -2- 1.Con l'unico motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli art. 9 d.lvo 504/92, in relazione all'ad 360, comma 1, nr. 3 cod.proc.civ; si sostiene che la CTR abbia errato nel disconoscere l'agevolazione prevista per i coltivatori diretti sulla base della omessa dichiarazione ICI atteso che il Comune era comunque a conoscenza della conduzione agricola dell'immobile.

2. In difformità con la proposta del relatore, il Collegio ritiene fondato il motivo per quanto di regione. 2.1 L'art. 10 1 comma 4, dpr 504/1992 prevede che << i soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta ai sensi dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso e' iniziato antecedentemente al 1 gennaio 1993 devono essere dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 1992.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato e' tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel caso di piu' soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile puo' essere presentata dichiarazione congiunta; per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n.

2) del codice civile oggetto di proprieta' comune, cui e' attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione Ric. 2020 n. 19506 sez. MT - ud. 14-12-2021 -3- deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini>>. 2.2 Nella fattispecie in esame è pacifico che il contribuente abbia omesso di presentare la formale dichiarazione ICI relativa ai terreni per l'anno di accertamento. 2.3 Risulta tuttavia documentato che negli anni precedenti a quello oggetto dell'impugnato atto, il Comune era stato comunque reso edotto della conduzione del fondo da parte di coltivatore diretto tanto che a seguito di specifiche richieste da parte del contribuente l'Ente comunale aveva / in più di una occasione provveduto ad annullare l'avviso di accertamento in via di autotutela riconoscendo l'agevolazione prevista dall'art. 9 dPR 504/1992. 2.4 II Comune era; quindi, a conoscenza degli elementi che incidevano sulla regolamentazione fiscale degli immobili e, pertanto, il contribuente, in assenza della loro modifica, non era tenuto ad effettuare una dichiarazione per l'anno 2007. 3 Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale delle Marche anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte; accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Marche in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 14 dicembre I resident Dr cio Luci .tti Ric. 2020 n. 19506 sez.