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Ordinanza — n. 2962/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal, ruling judicial settlement records are not taxable acts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2962/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Italian Revenue Agency's appeal against a regional tax commission decision. The agency sought registration duties on a judicial settlement record issued after insurers and an insurance company reached a settlement. The court held that such records are merely confirmatory acts of private autonomy rather than judicial decisions subject to taxation. Consequently, the tax assessment was found illegal because the underlying agreement predated the settlement record.

Regesto Legislator

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Art. 8 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986; il verbale di conciliazione giudiziale non è un provvedimento del giudice tassabile, ma un atto di autonomia negoziale che non genera tributo se non trasferisce diritti.

Parole chiave

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judicial settlement record registration duties taxable acts judicial decision private autonomy tax avoidance Cassation Court assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 8 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986
37 1° comma d.lvo 131/1986 e art. 8 comma 10 lett.
art. 37 cit.
art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr 115
4 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr 115 (Cass.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5480 del 2008
Cass. n. 27979/2011
Cass. n. 27979/2011 e 9400/2021).
Cass. n. 9400/2021
Cass. Sez. 6- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3870-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorhiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope Eegis; - ricorrente - contro VITI ORIA ASSICURAZIONI SPA, UNICREDIT SPA, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA BARBERINI 47, presso lo studio dell'avvocato MARIALUCREZLk TURCO, che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE FRANCESCO LOVETERE, GIUSEPPA MARIA TERESA LAMICELA; - con troricorrenti - contro ASSICURAZIONI GENERALI SPA; - intimata - avverso la sentenza n. 5501/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.Vittoria Assicurazioni spa, Assicurazioni Generali spa (quale società incorporante l'Alleanza Toro Assicurazioni spa) e Unicredit spa, parti del giudizio civile conclusosi dinanzi alla Corte di Appello di Milano, con sentenza nr 1308 del 5/4/2016, di declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione giudiziale, le prime due, nella qualità di imprese assicuratrici della realizzazione di una nave da parte della Cantieri Navali Baglietto srl, la terza, in qualità di titolare del pegno sul credito all'indennizzo assicurativo vantato dall'impresa navale, impugnavano, con distinti ricorsi, gli avvisi di liquidazione con i quali l'Ufficio, recuperava l'imposta del Registro proporzionale riferita al predetto provvedimento giudiziale per un importo di C 381.300,00. 2.La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, riuniti i ricorsi, disponeva la nullità dell'avviso nei confronti di Generali spa e rigettava per il resto. 3 Sull'impugnazione principale di Unicredit spa e Vittoria Assicurazioni spa e su quella incidentale dell'Agenzia delle Ric. 2020 n. 03870 sez.

MT - ud. 14-12-2021 -2- Entrate / la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia dichiarava l'inammissibilità dell'appello incidentale e accoglieva l'appello principale rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che la sottoposizione dell'atto giudiziale ad imposta del registro proporzionale era illegittima in quanto la pronuncia di condanna resa dal Tribunale di Milano era stata riformata dalla sentenza della Corte distrettuale di cessazione della materia del contendere essendo tutte le parti addivenute ad una conciliazione della lite.

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo. Vittoria Assicurazioni ed Unicredit spa si sono costituite depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 37 1° comma d.lvo 131/1986 e art. 8 comma 10 lett.

b) della Tariffa Parte Prima in relazione all'ad 360 1 comma nr. 3 cpc ; si sostiene che correttamente, contrariamente ai quanto ritenuto dalla sentenza della CTR, l'Amministrazione Finanziaria ha liquidato l'imposta del registro sulla base non della pronuncia del Tribunale di Milano ma in forza dell'assetto patrimoniale concordato dalle parti con gli atti transattivi richiamati dal verbale di conciliazione giudiziale posto a base della sentenza di cessazione della materia del contendere della Corte di Appello di Milano. Ric. 2020 n. 03870 sez. MT - ud. 14-12-2021 -3- 1.1Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione essendo lo stesso tardivamente proposto.

Ciò in quanto, secondo quanto sostenuto dai contribuenti, l'avviso di liquidazione relativo all'applicazione dell'imposta del registro non è atto impositivo ma di mera riscossione e, pertanto, resta esclusa l'applicabilità del regime di proroga dei termini sancita dall'art. 6 comma 11 del d.l. 119/2018. 1.2 L'assunto è destituito di fondamento in quanto l'avviso di liquidazione dell'imposta del registro non è espressione di una semplice riscossione, a dispetto del nomen iuris utilizzato dalla norma, ma ha sostanziale valenza accertativa in quanto è il primo atto portato a conoscenza del contribuente con il quale l'Amministrazione finanziaria manifesta la propria pretesa creditoria tributaria. 1.3 Questa giurisprudenza ha ripetutamente affermato che un unico atto ( cartella di pagamento) portato a conoscenza del contribuente con cui si rende nota la pretesa fiscale e non essendo preceduto da avviso di accertamento, è impugnabile non solo per vizi propri della stessa, ma anche per questioni che attengono direttamente al merito della pretesa fiscale ed ha, quindi, natura di atto impositivo (Cass. nr 32133/2017, n. 31055 del 2017; n. 28611 del 2017;

Cass. n. 1296 del 2916; n. 1295 del 2016; n. 26997 del 2014; n. 22672 del 2014). 2 Venendo all'esame del ricorso il motivo è infondato. 2.1 Risulta pacifico, in punto di fatto:

a) che tra le parti del giudizio civile sia intervenuta una prima transazione, nel processo di primo grado, in forza della quale le compagnie assicuratrici hanno corrisposto ad Unicredit spa la somma di C 12.000.000 a fronte di una richiesta risarcitoria di C 20.890.000,00 ed un secondo accordo transattivo nel giudizio Ric. 2020 n. 03870 sez. MT - ud. 14-12-2021 -4- di secondo grado !avente ad oggetto il pagamento da parte delle compagnie assicuratrici dell'ulteriore somma di C 710.000,00 per spese giudiziali sostenute dalle controparti;

b) che il giudizio di appello si è concluso con sentenza di cessazione della materia del contendere per effetto del verbale di conciliazione in cui si dava atto che le parti avevano provveduto a transigere la controversia in conformità con gli accordi transattivi già eseguiti. 2.2 Ciò premesso, recita l'art 37 dpr 131/1986 «Gli atti dell'autorita' giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all'imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l'atto di conciliazione giudiziale e l'atto di transazione stragiudiziale in cui e' parte l'amministrazione dello Stato.

2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell'art. 77 all'ufficio che ha riscosso l'imposta>>. 2.3 L'art. 8 della Tariffa, parte I del TUR, alle lettere dalla a) alla g) contiene un'elencazione tassativa dei suddetti atti, soggetti a registrazione, individuando altresì la relativa imposta. Dall'esame di tali atti si evince che i provvedimenti dall'Autorità Giudiziaria assoggettati a tassazione sono quelli che intervengono nel merito del giudizio. 2.4 Orbene la sentenza della Corte di Appello di Milano si è limitata a dichiarare la cessazione della materia del contendere; si tratta di una statuizione che non rientra tra Ric. 2020 n. 03870 sez.

MT - ud. 14-12-2021 -5- quelle previste nell'elencazione di cui all'art. 8 della Tariffa, parte I del TUR, alle lettere dalla a) alla g), in quanto ha posto fine al processo senza decidere nel merito. 2.5 Né, contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate, è possibile la sottoposizione a tassazione del richiamato verbale di conciliazione, in quanto secondo la giurisprudenza di questo Collegio «il verbale di conciliazione giudiziale non rientra fra gli atti dell'autorità giudiziaria tassabili ai sensi dell'art. 8 della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, perchè non costituisce un provvedimento del Giudice, il quale vi interviene soltanto a fini certificativi ed esecutivi.

Anche se redatto alla presenza e con la partecipazione del Giudice, il verbale di conciliazione continua quindi a rappresentare un'ordinaria manifestazione di autonomia negoziale (Cass. n. 5480 del 2008), la cui sottoposizione a tassazione dipende dall'effettivo contenuto di volta in volta assunto e non da valutazioni di tipo aprioristico ed astratto. Si vuole, cioè, dire che nonostante la sua peculiare collocazione, finalità ed efficacia, il verbale di conciliazione non assurge ad un ruolo tale da sovrapporsi ed assorbire qualsiasi antecedente, ma rimane un atto destinato a scontare l'imposta in base ai principi generali della materia.

Se, dunque, il verbale di conciliazione costituisce titolo per il trasferimento di beni o diritti perchè, per esempio, prima di allora non era stato concluso alcun accordo fra le parti ovvero le stesse erano giunte soltanto ad un'intesa di massima da perfezionare o dettagliare in seguito, sarà proprio esso e non le eventuali scritture a monte a dover essere tassato. Se, invece, il verbale di conciliazione non trasferisce alcunchè, ma si limita a dare atto dell'avvenuta definizione della lite per effetto di un Ric. 2020 n. 03870 sez. MT - ud. 14-12-2021 -6- accordo già concluso prima, sarà quest'ultimo l'atto cui fare riferimento per quel che riguarda i termini e l'ammontare del pagamento (cfr.

Cass. n. 27979/2011 e 9400/2021). 2.6 Alla luce di tali principi va osservato che nella fattispecie in esame la sentenza emessa dal Corte di Appello di Milano nel dichiarare la cessazione della materia del contendere non è entrata nel merito, ma si è limitata a dare atto della volontà delle parti, manifestata nelle rassegnate conclusioni, di transigere la causa alle condizioni di cui all'allegato verbale di conciliazione senza che tale atto risultasse inidoneo ad incidere sulla posizione giuridica delle parti processuali e a costituire presupposto del tributo ai sensi dell'ari:. 37 cit.. 2.6 La CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi e il ricorso va, pertanto, respinto. 3 Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. 4 Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 quater, dPR 30 maggio 2002, nr 115 (Cass.

Sez. 6- Ordinanza nr 1778 del 29/01/2016). PQM La Corte; rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese del presente giudizio che si liquidano in C 7.800,00 per compensi, C 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, Ric. 2020 n. 03870 sez. MT ud. 14-12-2021