Italian Court dismisses appeal against InPS court costs ruling, upholding lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Pietro Felli's appeal against the Tivoli Tribunal's order for him to pay legal fees to INPS. Felli argued that INPS should not bear costs since they were represented by their own employees, while INPS contended the statutory rule for public administration representation applied. The court dismissed the appeal, ruling that the specific provision for public employee representation does apply to INPS cases and that the lower judge correctly applied the principle of cost allocation without violating procedural rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 152 bis disp. att. c.p.c.; Art. 152 disp. att. c.p.c.: The provision allowing public administrations to recover court costs when defended by their own employees applies to INPS cases, and the Supreme Court's review of cost allocation is limited to ensuring the victorious party is not penalized, leaving discretion to the trial judge on compensation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31878-2019 proposto da: FELLI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALDINIEVOLE, 11, presso lo studio dell'avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA CIACCI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CLEMENTINA PULLI, M_ANUELA MASSA; - controrícorrente - avverso il decreto di omologa RG 186/2018 del TRIBUNALE di TIVOLI, depositato il 07/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARGHERITA MARIA LEONE. RILEVATO CHE Il tribunale di Tivoli in sede di procedimento ex art. 445 bis c.p.c, aveva omologato ( decreto 7.5.2019) l'assenza del requisito sanitario in capo a Pietro Felli ed aveva condannato quest'ultimo al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi E.1.048,00 in favore dell'Inps, atteso che l'Inps si era costituito in giudizio per il tramite di proprio funzionario. Avverso tale ultimo capo della statuizione in punto di spese proponeva ricorso il Felli affidandolo a due motivi cui resisteva con controricorso l'Inps Veniva depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
CONSIDERATO CHE 1) Con il primo motivo è dedotta la errata interpretazione ed applicazione degli artt. 91,92,113 cpc e dell'art. 152 bis disp attuaz , art. 417 bis c.p.c per aver, il tribunale , erroneamente condannato parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'Inps pur se quest'ultimo era difeso da propri funzionari. Il motivo è infondato. Questa Corte ha sul punto chiarito che "L'art.152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della I. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle Ric. 2019 n. 31878 sez.
ML - ud. 16-11-2021 -2- controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417-bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l'Inps si avvalga della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla I. n. 248 del 2005, in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti. (Cass.n. 9878/2019; conf.
Cass.n.19034/2019). Nel caso in esame il Tribunale ha richiamato espressamente l'applicazione dell'art. 152 bis dis. attuaz. c.p.c. cosi' evidenziando la correttezza della decisione.
2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione dell'art. 152 disp.attuaz.c.p.c. per non aver, il tribunale compensato le spese del giudizio, atteso che la impossibile applicazione dell'art. 152, quanto all'esenzione, non deve necessariamente comportate la condanna al pagamento delle spese. Il ricorso è infondato poiché la compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice nei limiti indicati dal seguente principio : "In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse.
Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti (minimi, ove previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti" ( Cass.n. 19613/2017).
Il mancato travalicamento da parte del giudice del merito dei limiti Ric. 2019 n. 31878 sez. ML - ud. 16-11-2021 -3- posti alla sua valutazione esclude, in questa sede di legittimità, il giudizio circa le scelte adottate. Il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza. Si dà atto,ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E. 900,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. Cosi' deciso in Roma in data 16 novembre 2021. Il P DEPOSITATO !N CANCELLERIA 1 FEB - ANCELLIERE • • p IL