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Ordinanza — n. 2854/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses investor's financial damages appeal for inadmissibility due to disorganized arguments and lack of specific evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2854/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Marco Vinicio Tartaro's appeal against the bank inadmissible for failing to meet procedural requirements. Tartaro argued for liability reversal and damages regarding lost financial investments, but the court found his eleven-page submission disorganized and lacking specific citations of evidence. Consequently, the appeal was rejected because it did not sufficiently address the appellate court's reasoning or provide the necessary details to review the case.

Regesto Legislator

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Art. 366, n. 6 c.p.c.; Art. 1337 c.c.; The appeal is inadmissible if the complaint is disorganized, lacks autosufficiency by failing to reproduce or identify evidence, or omits specific objections to distinct grounds of the lower court's decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal financial intermediation inversion of burden of proof procedural disorganization lack of autosufficiency informational obligations Cassation procedure arbitraggio finanziario

Disposizioni normative citate

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Art. 366, n. 6 c.p.c.
La trattazione del motivo mostra inoltre di trascurare il principio per cui in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n.
Art. 23, comma 6, d.lgs. n. 58 del 1998
Art. 1218 c.c.
Art. 1337 c.c.
Art. 2697 c.c.
Art. 115, 116 e 112 c.p.c.
d.lgs. n. 58/1998
21, 23, 28 e 29 d.lgs. n. 58/1998, degli artt.
reg. Consob n. 11522/1998
1337 e 2697 c.c., in ordine all'inversione dell'onere della prova, e delle norme del reg. Consob n. 11522/1998; lamenta, inoltre, la violazione o falsa Sez.
articolo 1218 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745
Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469
VI- RG 20786/2020 camera di consiglio 18.11.2021 4 possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469).
Cass. 24 aprile 2018, n. 10111
Cass. Sez. U. 29 marzo 2013, n. 7931
Cass. 18 giugno 2019, n. 16314
7931; Cass. 18 giugno 2019, n. 16314; Cass.
Cass. 4 marzo 2016, n. 4293
16314; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20786-2020 proposto da: TARTARO MARCO VINICIO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso all'avvocato LUIGI ANTONANGELI; — contro UNIONE di BANCHE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NAZIONALE N. 204, presso lo studio dell'avvocato LUCA ZITIELLO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato BENEDETTA MUSCO CARBONARO; Sez. VI- RG 20786/2020 camera di consiglio 18.11.2021 - controricorrente - avverso la sentenza n. 1839/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 13/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MASSIMO FALABELLA FATTI DI CAUSA 1. — Marco Vinicio Tartaro ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale che aveva rigettato la sua domanda di risarcimento del danno: domanda vertente sull'acquisto di prodotti finanziari che si erano rivelati rovinosi. La Corte di appello di L'Aquila, con sentenza del 13 novembre 2019, ha respinto il gravame. 2. — Tartaro ricorre per cassazione, verso quest'ultima pronuncia, con una impugnazione articolata in un unico motivo. Resiste con controricorso Unione di Banche Italiane s.p.a. (che ha incorporato Cassa di Risparmio di Chieti s.p.a., già Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a., originaria convenuta nel giudizio promosso dall'investitore).

La controricorrente ha depositato memoria. La memoria del ricorrente risulta essere tardiva, essendo pervenuta all'Ufficio il giorno prima dell'adunanza camerale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 21, 23, 28 e 29 d.lgs. n. 58/1998, degli artt. 1337 e 2697 c.c., in ordine all'inversione dell'onere della prova, e delle norme del reg. Consob n. 11522/1998; lamenta, inoltre, la violazione o falsa Sez. VI- RG 20786/2020 camera di consiglio 18.11.2021 2 , applicazione degli artt. 115, 116 e 112 c.p.c..

Il motivo è inammissibile. Esso si compone di plurime censure attinenti alla vicenda sostanziale e a quella processuale, che investono in modo affatto disordinato la pronuncia impugnata. Basti considerare che l'istante, nelle undici pagine del ricorso dedicate alla trattazione della censura, fa confusamente questione: della natura, precontrattuale o contrattuale, della responsabilità addebitata all'intermediario; della prova del nesso di causalità e del danno; degli obblighi informativi gravanti sulla banca, avendo particolare riguardo al rating del titolo e all'acquisizione dell' offeri lig circular, dell'incapacità a deporre di uno dei testimoni; dell'attendibilità delle deposizioni testimoniali raccolte acquisite nel corso del giudizio di merito; del valore da attribuire a determinati riscontri documentali; della ipotizzabilità del default che avrebbe riguardato l'emittente dei prodotti finanziari oggetto di negoziazione; della colpa ascritta all'intermediario, il quale non aveva avvertito il cliente della perdita di valore dei titoli a seguito del loro acquisto.

Va osservato, al riguardo, che l'articolazione di un singolo motivo in più profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, costituisce ragione d'inammissibilità dell'impugnazione quando la sua formulazione non consente o rende difficoltosa l'individuazione delle questioni prospettate (Cass. 17 marzo 2017, n. 7009); in particolare, l'articolazione in un singolo motivo di più profili di doglianza costituisce ragione d'inammissibilità quando non è possibile ricondurre tali diversi profili a specifici motivi di impugnazione, dovendo le doglianze, anche se Sez.

VI- RG 20786/2020 camera di consiglio 18.11.2021 3 cumulate, essere formulate in modo tale da consentire un loro esame separato, come se fossero articolate in motivi diversi, senza rimettere al giudice il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, al fine di ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione consentiti, prima di decidere su di esse (Cass. 23 ottobre 2018, n. 26790). La trattazione del motivo mostra inoltre di trascurare il principio per cui in tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare, con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni, la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass.

Sez. U. 28 ottobre 2020, n. 23745). Il ricorso risulta carente altresì di autosufficienza. Va ricordato, in proposito, che sono inammissibili, per violazione dell'art. 366, n. 6), c.p.c., le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne Sez.

VI- RG 20786/2020 camera di consiglio 18.11.2021 4 possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Cass. Sez. U. 27 dicembre 2019, n. 34469). Da ultimo, il ricorrente omette del tutto di confrontarsi con una delle rationes decidendi della sentenza impugnata. La Corte di appello ha infatti rimarcato che l' odierno istante aveva mancato di esplicitare quali fossero le informazioni che, ove fossero state rese, lo avrebbero indotto a desistere dall'investimento: in tal senso, il giudice distrettuale ha dato seguito alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, in tema di intermediazione finanziaria, la disciplina dettata dall'articolo 23, comma 6, del d.lgs. n. 58 del 1998, in armonia con la regola generale stabilita dall'articolo 1218 c.c., impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, anzitutto di allegare specificamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare (Cass. 24 aprile 2018, n. 10111).

Ciò detto, occorre ricordare che qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (per tutte: Cass. Sez. U. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 18 giugno 2019, n. 16314; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293). 3. — Il ricorso va dichiarato, dunque, inammissibile. 4. — Per le spese trova applicazione il principio di soccombenza.

Sez. VI - RG 20786/2020 camera di consiglio 18.11.2021 5

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in curo 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 100,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di con