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Ordinanza — n. 2845/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bankruptcy trustee's rejection of syndicate member's fee due to proven breach of duty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2845/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by a former syndicate member against the bankruptcy court's refusal to admit his €11,000 fee claim. The lower court found the trustee's claim of breach of duty valid, noting the syndics merely expressed concerns without exercising their full statutory powers before resigning. The Court upheld this decision, ruling that the appellant's arguments merely challenged the factual findings of the trial court rather than raising admissible legal issues.

Regesto Legislator

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Art. 1460 c.c.; Art. 2403, 2407 c.c.: The bankruptcy trustee may prove non-performance of duties by the syndicate member, and the mere admission of the debtor into concordat proceedings does not validate a fee claim if the trustee has proven a breach of vigilance obligations.

Parole chiave

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bankruptcy trustee syndicate member breach of duty concordat proceedings fee claim admission Cassation appeal fiduciary obligations compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 1460 c.c.
Art. 2403 c.c.
Art. 2407 c.c.
Art. 161, comma 3, 1. fall.
22785) il professionista, cui sia stato negato a causa di carenze nella dovuta diligenza il compenso per la redazione della relazione di cui all'art. 161, comma 3, 1.
Art. 163, comma 1, 1. fall.
fall., neppure può invocare, a fondamento del proprio credito, l'ammissione del debitore alla procedura concordataria, atteso che il decreto emesso dal tribunale ex art. 163, comma 1, 1.
Art. 98, 1.f. l.f.
Art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Dà atto che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto il contributo unificato.
art. 1460 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 12 ottobre 2018, n. 25584
Cass. 12 ottobre 2018, n. 25584; Cass.
Cass. 4 maggio 2018, n. 10749
25584; Cass. 4 maggio 2018, n. 10749, non massimata); - che si è anche chiarito come (cfr.
Cass. 25 settembre 2018, n. 22785
Cass. 25 settembre 2018, n. 22785) il professionista, cui sia stato negato a causa di carenze nella dovuta diligenza il compenso per la redazione della relazione di cui all'art.
Cass. 7 settembre 2021, n. 24064
Cass. 7 settembre 2021, n. 24064 e n.
Cass. 7 settembre 2021, n. 24065
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 27764-2019 proposto da: ZANNONI LORIS, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CIPRO N. 47, presso lo studio dell'avvocato MARIO PISELLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato JAN CZMIL; - ricorrente - contro FALLIMENTO GRUPPO CMV SNC DI CMV SERVIZI SRL , in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ORTIGARA 3, presso lo studio dell'avvocato MICHELE AURELI, rappresentato e difeso dall'avvocato ASTORRE MANCINI; - controricorrente - avverso il decreto n. 8351/2019 del TRIBUNALE di RIMINI, depositato il 23/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LOREDANA NAZZICONE; RILEVATO - che è proposto ricorso, fondato su due motivi, avverso il decreto del Tribunale di Rimini del 23 luglio 2019, n. 8351, con il quale è stata respinta l'opposizione al passivo fallimentare del "Gruppo CMV s.n.c. di CMV Servizi s.r.l.", con riguardo all'ammissione del credito di € 11.000,00, relativo ai compensi derivanti dalla carica di componente del collegio sindacale della società fallita, dal luglio 2011 al dicembre 2012; - che il Tribunale, respingendo l'opposizione ex art. 98 1.f., per quanto ora rileva, da un lato ha ritenuto insussistente la mancata contestazione del credito vantato da parte della società in bonis e non decisivo l'inserimento del credito de quo nell'elenco dei creditori depositato con la domanda di concordato preventivo ex art. 161 1.f., non avendo esso effetti di confessione stragiudiziale e non vincolando parti diverse; dall'altro lato, ha ritenuto fondata l'eccezione d'inadempimento, formulata dalla curatela ai sensi dell'art. 1460 c.c., in quanto, premesso che il curatore è legittimato a sollevarla in presenza della violazione degli obblighi della carica sindacale, ha ritenuto provato l'inesatto adempimento dell'opponente agli obblighi di vigilanza sulla condotta dell'organo amministrativo, previsti dagli artt.2403 e 2407 c.c., avendo accertato, sulla base dei documenti in atti, che i sindaci si limitarono ad esprimere inviti e preoccupazioni circa gli ingenti debiti tributari e lo stato di crisi della società, nonché la progettata operazione di costituzione di una nove°, con svuotamento Ric. 2019 n. 27764 sez.

M1 - ud. 10-12-2021 -2- del patrimonio sociale, senza però provvedere all'esercizio di tutti i poteri loro attribuiti dalla legge, e concludendo la carica con le dimissioni il giorno antecedente il deposito della domanda di concordato in bianco; - che si difende con controricorso la procedura intimata; - che le parti hanno depositato la memoria; CONSIDERATO - che il ricorso deduce:

1) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell'inesistenza di contestazioni da parte della società in bonis circa il diritto al compenso e nell'inserimento del debito tra le passività elencate in occasione della presentazione della domanda di concordato;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1460, 2403 e 2407 c.c., in quanto il tribunale ha errato nel ritenere inadempiente il ricorrente ai doveri della carica, essendo la società in crisi ed avendo gli amministratori comunque posto in essere le dovute attività per la sua risoluzione, onde nulla ai sindaci può essere rimproverato, anche attesi i giudizi di omologazione del concordato e di convenienza da parte dei creditori; - che il primo motivo è manifestamente infondato, risultando dalla motivazione del tribunale come i fatti decisivi, di cui è menzione nel motivo, siano stati al contrario esaminati; - che il secondo motivo è inammissibile, in quanto esso non critica l'applicabilità dell'art. 1460 c.c. alla vicenda in esame, reputata dal decreto impugnato, ma censura il decisum del giudice del merito, con riguardo alla ritenuta esistenza di fatti concreti di inadempimento agli obblighi della carica da parte del sindaco; - che, in punto di diritto, il tribunale ha esattamente seguìto il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in Ric. 2019 n. 27764 sez.

M1 - ud. 10-12-2021 -3- presenza dell'inadempimento della controparte, questa ha facoltà di provare invece di avere esattamente adempiuto (cfr. Cass. 12 ottobre 2018, n. 25584; Cass. 4 maggio 2018, n. 10749, non massimata); - che si è anche chiarito come (cfr. Cass. 25 settembre 2018, n. 22785) il professionista, cui sia stato negato a causa di carenze nella dovuta diligenza il compenso per la redazione della relazione di cui all'art. 161, comma 3, 1. fall., neppure può invocare, a fondamento del proprio credito, l'ammissione del debitore alla procedura concordataria, atteso che il decreto emesso dal tribunale ex art. 163, comma 1, 1. fall. non costituisce un apprezzamento circa l'esattezza dell'adempimento del professionista, potendo la valutazione essere, in séguito, smentita dal medesimo tribunale in sede di procedura fallimentare, all'esito di un più approfondito controllo da parte del commissario giudiziale; - che, dunque, il decreto impugnato ha fatto corretta applicazione del principio che precede, dal momento che il fallimento ha dedotto circostanze integranti concreti inadempimenti o inesatti adempimenti ai compiti della carica; - che, in sostanza, in punto di fatto, i motivi contrappongono le proprie allegazioni agli accertamenti compiuti dal giudice del merito, insistendo il ricorrente sulla circostanza che, al contrario, la documentazione prodotta dall'opponente era idonea a dimostrare l'assolvimento ai propri compiti; - che, dunque, pur sotto l'egida del vizio di violazione di legge o di omesso esame, formalmente prospettati, le argomentazioni che compendiano i motivi sono volte, in realtà, a sollecitare una nuova, autonoma, inammissibile valutazione della condotta posta in essere dall'odierno ricorrente, nell'assolvimento dei compiti di sindaco;

Ric. 2019 n. 27764 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -4- - che vi sono precedenti specifici in tal senso (cfr. Cass. 7 settembre 2021, n. 24064 e n. 24065); - che le spese seguono la soccombenza;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.100,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge. Dà atto che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto il contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2021. Il Presiden (Mauro Di