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Ordinanza — n. 2844/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for non-filing within statutory time limits and lack of special procurator representation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2844/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal procedurally inadmissible because it was not filed within the legally prescribed time limits. The appellant, Cerini Gianni, failed to appoint a special procurator as required by law, violating procedural rules for unrepresented parties. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 369, comma 1, c.p.c.; Art. 366, n. 5, c.p.c.; The appeal is inadmissible if not filed within the statutory period or if the unrepresented appellant fails to appoint a special procurator.

Parole chiave

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procedural inadmissibility statutory time limits special procurator requirement unrepresented appellant litigation costs allocation ritiro della domanda di revisione ricorso di annullamento domanda di ricusazione

Disposizioni normative citate

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Art. 369, comma 1, c.p.c.
Art. 366, n. 5, c.p.c.
369, comma 1, c.p.c., restando assorbita l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto dal Cerini in proprio, senza assistenza di un procuratore speciale, in violazione dell'art. 366, n.
Art. 370, c.p.c.
369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese (vd.
art. 369 c.p
art. 370 c.p
369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese (vd.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 27571 del 2020
Cass. n. 27571 del 2020, n.
Cass. n. 3193 del 2016
Cass. n. 3514 del 1990
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30683-2020 proposto da: CERINI GIANNI, ricorrente che non ha depositato il ricorso nei termini previsti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro POCO ORLANDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI NICOTERA 29, presso lo studio dell'avvocato ENRICO MIO-LETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABRIZIO TEDI-- RICI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7142/2019 della CORTE D'APPEIJ.0 di ROMA, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO PIETRO LAMORG ES E. R Lf ATO che Cerini Gianni ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma, del 20 novembre 2019, che aveva rigettato il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri che aveva rigettato la domanda con la quale egli contestava la nomina di Pocci Orlando a sindaco del Comune di Velletri; che il Pocci, cui il ricorso è stato notificato, ha resistito con controricorso; che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto ed è, quindi, improcedibile, ai sensi dell'art. 369, comma 1, c.p.c., restando assorbita l'eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato proposto dal Cerini in proprio, senza assistenza di un procuratore speciale, in violazione dell'art. 366, n. 5, c.p.c.; che il ricorrente è tenuto a rimborsare le spese in favore del controricorrente, alla luce del principio secondo cui la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'art. 369 c.p.c., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità; tale potere è compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'art. 370 c.p.c., e trova giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese (vd.

Cass. n. 27571 del 2020, n. 3193 del 2016, n. 3514 del 1990). P. Q. M. La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in C 2050,00, oltre accessori dovuti per legge. Ric. 2020 n. 30683 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -2- Roma, 10 dicembre 2021 1 Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 'I GEN 202Z CANCELLIERE ESPERTO ar