Cassation court annuls expulsion decree due to failure to verify foreigner's English language knowledge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the prefecture's appeal and annulled the expulsion decree against Ali Imran. The lower court failed to verify whether the Pakistani citizen actually understood English, merely stating the decree was translated into that language. Because the administration bears the burden of proving the recipient's language knowledge for valid notification, the decree was voided and the case decided on the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998; In administrative expulsion proceedings, the public administration bears the burden of proving the foreigner's knowledge of Italian or a vehicle language; if the decree is issued in a language the recipient does not know, it is void.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 27823-2020 proposto da: ALI IMRAN, elettivamente domiciliato in ROALA, VIA ALBERICO II, n. 4, presso lo studio dell'avvocato MARIA ROSARIA FARINA, rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO COSEANO£ MCM. ?.[E12-0\2. 1-C - ricorrente - Contro PREFETTURA CTG UDINE ; - intimata - avverso l'ordinanza n. 217:2020 del GIUDICE DI PACE di MINE, depositata il 21/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESt.
RAGIONI DF.LLA DECISIONE Il signor Ali Imran, cittadino pakistano, propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di Udine di convalida del decreto dì espulsione emesso dal Prefetto di Udine in data 9 gennaio 2020. Il ricorrente denuncia, con il primo motivo, violazione o falsa applicazione dell'art. 13, comma 7, del d.lgs. n. 286 del 1998, per non essere il decreto di espulsione stato tradotto nella lingua "Crdu" ma nella sola lingua inglese, senza che l'Amministrazione e il Giudice di Pace abbiano verificato che egli conoscesse la lingua inglese e italiana e per quale ragione non fosse possibile la traduzione in una lingua conosciuta dal ricorrente.
Il motivo è fondato, alla luce del principio secondo cui, in tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sulla Pubblica Amministrazione l'onere di provare l'eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento, quale elemento costitutivo della facoltà dì notificargli l'atto in una di dette lingue; l'accertamento in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto compete al giudice di merito, il quale, a tal fine, deve valutare gli elementi probatori acquisiti al processo (vd.
Cass. n. 24015 del 2020, n. 13323 del 2018). Nella specie, il Giudice di Pace si è limitato a riferire che il decreto era stato «tradotto in lingua inglese ovvero in una delle lingue veicolari», senza ulteriori accertamenti e precisazioni circa la conoscenza della lingua inglese da parte del cittadino straniero e l'impossibilità di tradurre il testo nella lingua conosciuta dallo straniero per la sua rarità. Il decreto impugnato è, pertanto, cassato e la causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decisa anche nel merito (ex art. Ric. 2020 n. 27823 sez.
M1 - ud. 10-12-2021 -2- 384 cod. proc. civ.), con l'annullamento del provvedimento espulsivo impugnato davanti al Giudice di Pace di Udine. P. Q. M. Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, annulla il provvedimento di espulsione impugnato davanti al Giudice di Pace di Udine; condanna l'intimata Prefettura al pagamento delle spese processuali, liquidate:
a) per il giudizio davanti al Giudice di Pace, in complessivi € 1.200,00, di cui €. 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie, nella misura del 15°, -0, ed agli accessori- di legge;
b) per questo grado, in € 2.100,00, di cui 100,(0 per esborsi, oltre alle spese forfettarie, nella misura del 15" o, ed agli accessori di legge. Roma, 11) dicembre 2091 DEPOSITATO IN CANC LERIA 31 GEN 2022 IL CANCE