Cassation court dismisses appeal claiming false application of law regarding burden of proof in forgery case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court misapplied the burden of proof rule. The appellant argued the appellate court erred by refusing a handwriting expert analysis to prove an abusive addition to a document, while the respondent contended the technical analysis was irrelevant to the legal issue of abuse. The court ruled that the lower court correctly identified the lack of evidence for the abusive addition and that the appellant's request for a new factual review constituted an impermissible attempt to re-evaluate facts under the guise of a legal error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2697 cod. civ.; Art. 360, n. 5, cod. proc. civ.: The violation of the burden of proof rule under Art. 2697 c.c. occurs only when the judge assigns the burden to the wrong party, not when the judge incorrectly assesses whether the party has met that burden, which is a matter of fact review under Art. 360 n. 5.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FORGIA DOMENICO, elettivamente domiciliato in Molfetta, presso lo studio dell'avvocato Leonardo Scardigno, Via Piazza n. 62, da cui è rappresentato e difeso per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro ATECO CONSULT di ALTAMURA ING. PANTALEO & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore Pantaleo Altamura, elettivamente domiciliata in Roma, Via Federico Rosazza n. 52, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Tatarella, rappresentata e difesa dall'Avvocato Francesco Armenio; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 640-2020 della CORTE D'APPELLO di Bari, depositata il 6.5.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 dicembre 2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Roberto Amatore. RILEVATO - che viene proposto da LA FORGIA DOMENICO ricorso avverso la sentenza n. 640- 2020, depositata il 6.5.2020, con cui è stata respinto l'appello proposto da LA FORGIA DOMENICO contro la sentenza n. 1058-2017 del 15.5.2017 del Tribunale di Trani che aveva rigettato la querela di falso diretta ad accertare la falsità della dichiarazione a sua firma datata 8.8.2000 limitatamente alla frase "che la fattura , dell'Alteco avrà lo stesso imponibile della parcella" per l'asserita aggiunta della stessa dopo la sottoscrizione del documento;
La Corte d'Appello - dopo aver ricordato che la domanda di querela di falso era stata presentata incidentalmente nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incardinato da La Forgia innanzi al Tribunale di Trani per opporsi al pagamento del credito ingiunto dalla predetta società - ha, in primo luogo, rilevato che l'appellante non aveva contestato la sottoscrizione del documento ma solo l'attribuibilità a lui di una parte del documento stesso tramite riempimento abusivo absque pactis, con una ulteriore frase nel documento trascritto mediante computer in data 8.8.2000; ha tuttavia osservato che, nel caso di specie, mancava la prova che il documento in esame contenesse effettivamente un'aggiunta successiva ovvero che tale aggiunta fosse abusiva, non essendo ammissibile la richiesta Ctu che era stata invocata, nei due gradi di giudizio, non già per accertare l'autenticità o meno della sottoscrizione, quanto piuttosto le modalità di redazione del documento informatico, sotto il profilo dell'analisi logico grammaticale del testo ovvero dell'utilizzo delle minuscole o maiuscole e della punteggiatura; ha dunque osservato che tale analisi era del tutto superflua in quanto ciò che rilevava, ai fini della decisione, era non già l'eventuale aggiunta successiva quanto piuttosto l'abusività di quest'ultima, riguardando quest'ultimo profilo un accertamento in fatto e non un accertamento tecnico per il quale avrebbero dovuto essere articolati ordinari mezzi di prova che invece non erano stati richiesti; - che la ATECO CONSULT di ALTAMURA ING.
PANTALEO & C. SAS ha depositato controricorso; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO 1. che con il primo ed unico motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. sul rilievo che la corte di appello avrebbe errato nel ritenere mancata la prova dell'abusività dell'aggiunta al documento oggetto della querela di falso e comunque vizio di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., per la mancata ammissione della Ctu grafologica richiesta in entrambi i gradi di giudizio;
2. che il motivo, per come articolato, è inammissibile; che in realtà il ricorrente pretende - in parte sotto l'egida formale del vizio di violazione e falsa applicazione di legge e, per altra parte, deducendo solo formalmente il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. (ma nella sostanza allegando un vizio di motivazione non più 2 k- deducibile: Cass. ss.uu. n. 8053/2014) - una rivisitazione della questio facti tramite la rilettura degli atti istruttori per sollecitare questa Corte di legittimità ad un nuovo scrutinio in ordine alla fondatezza e legittimità dell'istanza di ammissione della richiesta C.t.u., profilo quest'ultimo sul quale la corte di merito ha invece assolto correttamente il suo obbligo motivazionale evidenziando, per un verso, l'assoluta irrilevanza del predetto mezzo istruttorio (per il cui tramite non sarebbe stato possibile accertare l'eventuale abusività dell'aggiunta della frase al documento sopra descritto) e, per altro verso, la mancata offerta da parte dell'attore di prove volte ad accertare la veridicità delle circostanze fattuali relativa all'aggiunta documentale absque pactis; - che, peraltro, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 2697 cod. civ., occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c. si configura soltanto nell'ipotesi che il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata abbia assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. 17 giugno 2013, n. 15107;
Cass. 5 settembre 2006, n. 19064; Cass. 14 febbraio 2000, n. 2155; Cass. 2 dicembre 1993, n. 11949); - che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in C 2.600 di cui C 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso a