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Ordinanza — n. 2823/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against lower court's refusal to use professional tariffs for unjust enrichment indemnity calculation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2823/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Appellate Court of Potenza's decision rejecting a claim for unjust enrichment indemnity. The appellant argued that professional tariffs should be used as a baseline for calculation, while the lower court refused this and denied equitable assessment due to lack of precise damage proof. The Supreme Court ruled that professional tariffs are valid orientative parameters and that equitable assessment can be conducted officiously without requiring the professional to prove the exact damage amount.

Regesto Legislator

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Art. 2041 c.c.; Art. 1226 c.c.: The professional fee tariff serves as a valid orientative parameter for quantifying the indemnity under unjust enrichment, and the court may conduct an equitable assessment officiously without the claimant proving the precise damage amount.

Parole chiave

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unjust enrichment indemnity professional fee tariffs equitable assessment officiously diminution of assets Cassazione ordinanza deduzione delle spese professionali calcolo dell'indennità risarcitoria calcolo della prestazione

Disposizioni normative citate

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Art. 2041 c.c.
In primo luogo, pur avendo correttamente osservato che l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c.
Art. 1226 c.c.
«formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa» (vd.
Art. 115 c.p.c.
art. 2041 c.c
In primo luogo, pur avendo correttamente osservato che l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c.
art. 1226 c.c
«formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa» (vd.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21227 del 2011
Cass. 12702 e 14329 del 2019
Cass. 12702 e 14329 del 2019, 351 del 2017, 21227 del 2011).
Cass. 351 del 2017
Cass. 14670 del 2019
Cass. 14670 del 2019), senza necessità che sia la parte interessata a dover fornire prova della impossibilita di determinare l'indennizzo nel suo esatto ammontare.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 2636(.1-2(119 proposto da: DE CARLO ANTONIO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato ENZO RUSSO; - ricorrente- contro COMUNE DI RUOTI, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato VITO ANTONIO MASOITI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 560/2018 della CORTE D'APPELLO di POTENZA, depositata il 10/09/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO PIETRO LAMORGESE. FAITI DI CAUSA La Corte d'appello di Potenza, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato il gravame del geom. Antonio De Carlo avverso l'impugnata sentenza che - per quanto ancora interessa - aveva respinto la sua domanda di condanna del Comune di Ruoti al pagamento dell'indennizzo per ingiustificato arricchimento, di cui all'art. 2(41, per varie opere di progettazione eseguite, ai sensi della legge n. 219 del 1981 (lavori di illuminazione, rete fognaria e riparazione di una strada comunale). La Corte, premesso che i consulenti tecnici d'ufficio nominati nel giudizio di primo grado avevano dato conto del vantaggio ottenuto dal Comune per effetto della prestazione professionale svolta, ha ritenuto sia di non poter utilizzare, ai fini della quantificazione dell'indennizzo, la parcella vistata dall'ordine professionale, poiché l'indennizzo doveva essere liquidato nei limiti della diminuzione patrimoniale subita da chi ha eseguito la prestazione, senza possibilità di riconoscere l'eventuale lucro cessante, sia di non poter liquidare l'indennizzo in via equitativa, non avendo l'appellante dimostrato che fosse impossibile o particolarmente difficile dimostrare il danno nel suo preciso ammontare.

Avverso questa sentenza il De Carlo propone ricorso per cassazione, resistito dal Comune di Ruoli- che ha prodotto una memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.115 c.p.c., per avere la Corte trattato la questione delle modalità (e dei Ric. 2019 n. 26360 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -2- parametri) di quantificazione dell'indennizzo che non era stata contestata nei gradi di merito dal Comune; il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2041 c.c., per avere la Corte ritenuto non utilizzabili le tariffe professionali come parametro di determinazione dell'indennizzo; il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1226 c.c., avendo la Corte errato a non procedere ad una valutazione equitativa dell'indennizzo stesso.; il quarto non è un motivo di ricorso, limitandosi a chiedere la decisione nel merito.

Il secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente, sono fondati. La sentenza impugnata è censurabile per un duplice ordine di rilievi. In primo luogo, pur avendo correttamente osservato che l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c. va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale ("detrim entum") subita dal soggetto esecutore dell'opera o servizio resi — più precisamente in misura corrispondente alla minor somma tra l'arricchimento dell'ente e la diminuzione patrimoniale del professionista stesso (vd. Cass. n. 212.2.7 del 2011) —, ha ritenuto erroneamente di non poter prendere in considerazione la tariffa professionale come parametro orientativo utilizzabile per la determinazione dell'indennizzo, seppur decurtandola delle eventuali voci aggiuntive che determinerebbero il conseguimento di un pieno corrispettivo contrattuale, in tal modo discostandosi dal prevalente orientamento di legittimità in materia (vd.

Cass. 12702 e 14329 del 2019, 351 del 2017, 21227 del 2011). In secondo luogo, la Corte territoriale, ritenendo di non poter liquidare l'indennizzo in via equitativa per la mancata prova da parte del professionista «in ordine alla possibilità o alla particolare difficoltà di dimostrare il danno nel suo preciso ammontare», è incorsa in Ric. 2019 n. 26360 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -3- violazione del parametro normativo indicato nel terzo motivo, ben potendo l'indennizzo di cui all'ari 2041 c.c. «formare oggetto di una valutazione di carattere equitativo ai sensi dell'art. 1226 c.c., anche officiosa» (vd.

Cass. 14670 del 2019), senza necessità che sia la parte interessata a dover fornire prova della impossibilita di determinare l'indennizzo nel suo esatto ammontare. In conclusione, assorbito il primo motivo, la sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame. P. Q. M. La Corte accoglie il secondo e terzo motivo, in relazione ai quali cassa la sentenza impugnata e rinvia via alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese. Roma, 10 dicembre 2021 Il Presidente DEPOSI