Cassation court annuls a bankruptcy court decision due to missing judge names and lack of collegial discussion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled a bankruptcy court decree that rejected a creditor's claim due to procedural defects. The lower court failed to list the names of all judges in its decision and rendered a ruling without a formal collegial discussion, violating specific civil procedure codes. Consequently, the case was remanded to the Naples Tribunal for a new hearing with a properly constituted collegial body.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, comma 1, n. 1 c.p.c.; Art. 99, comma 11, 1.f. c.p.c.: A judicial decision is null if the names of all deliberating judges cannot be identified with certainty from the act, and if the decision is rendered without the required collegial discussion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 36285-2019 proposto da: PURPLE SPV SRI„ in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ALBERICO II n. 33, presso lo studio dell'avvocato ELIO LUDINI, rappresentata e difesa dall'avvocato GAETANO BIOCCA; - ricorrente - contro FALLIMENTO TSC DISTRIBUZIONI SRL ; - intimato - avverso il decreto n. cronol. 1677/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 23/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE. RILEVATO - che viene proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 23 ottobre 2019, il quale ha respinto l'opposizione allo stato passivo del Fallimento TSC Distribuzioni s.r.1., relativa a crediti vantati verso la società, per inidoneità della documentazione e difetto di prova di data certa; - che non svolge difese la procedura intimata; RITENUTO - che i motivi di ricorso deducono:
1) nullità del provvedimento, ai sensi dell'art. 132, comma 1, n. 1, c.p.c., in quanto non risultano i nomi di nessun componente del collegio, organo competente alla decisione ex artt. 99 1.f. e 50-bis, comma 1, n. 2, c.p.c., potendo soltanto comprendersi l'identità del presidente, che mantenne per sé la controversia, mentre non è dato desumere chi siano gli altri magistrati componenti il collegio decidente;
2) nullità del procedimento, risultando la decisione resa in udienza, senza nessuna discussione di un collegio, laddove l'art. 99, comma 11, 1.f. prevede il deposito del decreto entro sessanta giorni, proprio per permettere tale discussione;
3) violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2702, 2704, 2709, 2710 e 2727 c.c., 115 e 116 c.p.c., oltre a vizio di motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, per avere il tribunale recepito le "difese" del fallimento, verbalizzate in udienza pur in assenza di ogni sua costituzione in giudizio, errando inoltre nell'applicazione delle predette norme, con riguardo alla valutazione della data certa e dei documenti in atti; Ric. 2019 n. 36285 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -2- - che il decreto impugnato consiste in un mero verbale di udienza, in cui lo spazio per i nomi dei magistrati è rimasto in bianco, come pure quello del presidente in calce, mentre, dopo la verbalizzazione delle difese delle parti, il provvedimento è il seguente:
« Per questi motivi il tribunale rilevato che il credito non appare documentato (mancanza della documentazione sottostante alle operazioni annotate sugli estratti opponibili) e risulta altresì privo di un contratto avente data certa, per questi motivi rigetta la domanda»; - che, ciò posto, i primi due motivi sono manifestamente fondati, risultando il provvedimento impugnato un mero simulacro di decisione giudiziale, nella quale non si conoscono i componenti del collegio (salvo il presidente, desumibile in forza delle tabelle), né i contenuti della motivazione; - che questa Corte ha stabilito il principio di diritto (da ultimo, Cass. 8 febbraio 2019, n. 3877) secondo cui l'art. 132, comma 1, n. 1, c.p.c., nel prescrivere l'indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento, postula che, dalla formulazione dell'atto, debba potersi individuare con certezza il giudice decidente (monocratico o collegiale), tanto da desumersene l'esatta collocazione gerarchica e territoriale nella struttura organizzativa dell'autorità giudiziaria ordinaria e il nome delle persone fisiche in concreto deliberanti; situazione superabile unicamente (cfr.
Cass. 2 ottobre -2019, n. 24585) quando il nominativo del magistrato sia desumibile dal verbale d'udienza o dal decreto del capo dell'ufficio giudiziario redatto trimestralmente ai sensi degli art.113 e 114 disp. att. c.p.c. ovvero dai criteri prefissati nella tabella di organizzazione dell'ufficio, mentre resta la radicale causa di nullità del provvedimento nell'ipotesi in cui ne derivi un'assoluta incertezza sull'identificazione dei componenti del collegio, come appunto nel caso di specie; Ric. 2019 n. 36285 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -3- - che il terzo motivo è assorbito; - che, pertanto, deve provvedersi alla cassazione del decreto, con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2021.