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Ordinanza — n. 2808/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax agency appeal, upholding liability of buyers and sellers when notaries fail to remit registration taxes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2808/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that had exempted the transaction parties from payment liability. The agency argued that the tax commission incorrectly excluded the buyers and sellers as liable parties when the notary failed to remit registration taxes. The court ruled that the tax commission erred by applying outdated principles, confirming that the original parties remain liable to the tax authority even if the notary defaults.

Regesto Legislator

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Art. 57 DPR 131/1986; Art. 22 comma 3 bis Law 89/2013: The tax authority may issue liquidation notices to the original contracting parties (buyer and seller) for registration taxes, even when the notary fails to remit the funds, as the parties retain the solidary obligation of payment.

Parole chiave

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registration tax liability notary default consequences solidary payment obligation tax liquidation notice contracting parties responsibility responsabilità civile del notaio omissione del contribuente obbligo di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 57 DPR 131/1986
463, è responsabile d'imposta, ma, come è stabilito dall'art. 57 del D.P.R.
Art. 22 comma 3 bis Law 89/2013
Law 208/2015
Law 89/1913
Art. 384 cod. proc. civ.
Dunque, stante la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, ultima parte, cod.
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 10 agosto 2010, n. 18493
Cass., Sez. 5^, 10 agosto 2010, n. 18493; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^, 12 marzo 2015, n. 5016
18493; Cass., Sez. 6^, 12 marzo 2015, n. 5016; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2019, n. 15450
5016; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2019, n. 15450; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2019, n. 15627
15450; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2019, n. 15627)» (così in Cass.n.
Cass. n. 17357 del 2020
131 del 1986, nella parte in cui prevede, ai fini della riscossione dell'imposta, la permanenza del vincolo di solidarietà a carico delle parti contraenti anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento (così in Cass. n. 17357 del 2020).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 37100-2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro SORGENTE - Società di gestione del risparmio - s.p.a., in persona del commissario straordinario, arch. Elisabetta Spitz, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. Alessandro BRUNETTI, presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via germanico, n. 109, è elettivamente domiciliata; con troricorrente - avverso la sentenza n. 2676/15/2019 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata in data 06/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/10/2021 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI. Rilevato che:

1. L'Agenzia delle entrate ricorre con un unico motivo nei confronti della Sorgente s.p.a., che replica con controricorso, per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio in epigrafe indicata che, in controversia avente ad oggetto un avviso di liquidazione per imposte di registro, ipotecarie e catastali emessa nei confronti della predetta società contribuente con riferimento ad un atto di compravendita per notar Nicola Cinotti, stipulato in data 11/04/2014, aveva annullato l'atto impositivo sul presupposto che la predetta società aveva provveduto a versare il relativo importo al notaio rogante il quale, invece, ne aveva omesso il versamento all'erario con la conseguenza che, in base al disposto di cui 1, comma 139, della legge 208 del 2015, che aveva modificato l'art. 22 della legge n. 89 del 1913 (c.d. legge notarile), l'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto rivolgere le proprie pretese creditorie al Fondo di cui all'art. 21 della legge da ultimo citata.

2. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che:

1. Con il motivo di ricorso l'Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 57 del d.P.R. n. 131 del 1986 e 22, comma 3 bis, della legge n. 89 del 2013, come introdotto dall'art. 1, comma 139, della legge n. 208 del 2015 censurando la sentenza impugnata che, erroneamente interpretando le citate disposizioni, aveva di fatto escluso la soggettività passiva della parte contraente dal pagamento dell'imposta di registro su atto di compravendita, ritenendo che l'amministrazione finanziaria avrebbe dovuto necessariamente rivolgere la propria pretesa nei confronti del Fondo di garanzia cui all'art. 21 della legge n. 89 del 2013.

2. Il motivo è fondato e va accolto.

3. Invero, in tema di imposta di registro è orientamento consolidato di questa Corte quello secondo cui «il notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del D.L.vo 18 dicembre 1997 n. 463, è responsabile d'imposta, ma, come è stabilito dall'art. 57 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, i soggetti obbligati al pagamento del tributo restano le parti sostanziali dell'atto medesimo, alle quali, pertanto, è legittimamente notificato, in caso d'inadempimento, l'avviso di liquidazione (in termini:

Cass., Sez. 5^, 10 agosto 2010, n. 18493; Cass., Sez. 6^, 12 marzo 2015, n. 5016; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2019, n. 15450; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2019, n. 15627)» (così in Cass.n. 17357 del 2020). In tale pronuncia si è anche precisato che nell'effettuazione del pagamento dell'imposta principale, «il notaio non agisce in qualità di delegato alla riscossione o di esattore per conto dello Stato, ma in virtù dell'affidamento fiduciario delle predette somme, con la conseguenza che i danni derivanti da comportamenti scorretti o illeciti a lui eventualmente ascrivibili non sono ricollegabili al predetto vincolo di solidarietà, non attenendo al rapporto tra l'amministrazione finanziaria ed il contribuente, ma al rapporto negoziale che lega quest'ultimo al notaio», sicché «non possono quindi tradursi nella violazione dei principi di eguaglianza e di capacità contributiva (in termini:

Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2009, n. 13653) con la conseguenza che neppure può porsi una questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 57, comma 1, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. d.P.R. n. 131 del 1986, nella parte in cui prevede, ai fini della riscossione dell'imposta, la permanenza del vincolo di solidarietà a carico delle parti contraenti anche nel caso in cui il notaio rogante abbia omesso di provvedere al versamento delle somme destinate al pagamento (così in Cass. n. 17357 del 2020). La Commissione Tributaria Regionale si è nettamente discostata dai principi enunciati, valutando in modo erroneo che i contraenti/contribuenti fossero esenti da responsabilità per il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale e non potessero, perciò, essere destinatari del relativo avviso di liquidazione e che l'amministrazione finanziaria avrebbe potuto rivolgere le proprie pretese soltanto nei confronti del Fondo di garanzia di cui all'art. 21 della legge n. 89 del 2013.

Dunque, stante la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., con pronuncia di rigetto del ricorso originario della società contribuente. Possono essere compensate tra le parti le spese dei giudizi di merito, tenuto conto dell'andamento del medesimo e del progressivo consolidamento della giurisprudenza di questa Corte sulla questione trattata, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della società contribuente;compensa le spese dei giudizi di merito; condanna la controricorrente al pagamento in favore dell'amministrazione finanziaria delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.800,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 21/10/2021 #) 1presidente A nto