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Ordinanza — n. 2806/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows tax appeal dismissed for late service, ruling sealed envelope delivery valid if timely.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2806/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal's dismissal of a taxpayer's review request. The tribunal had declared the appeal inadmissible due to late service via registered mail and improper sealed envelope usage. The court found the appeal timely because the postal receipt date matched the statutory deadline and held that sealed envelopes constitute a mere irregularity unless contested. Consequently, the lower decision was quashed on these grounds with the case remanded for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 327 cod. proc. civ.; Art. 16, comma 3, d.lgs. n. 546/1992: An appeal filed via registered mail within the statutory period is admissible even if sent in a sealed envelope, provided the recipient does not contest the contents.

Parole chiave

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tax appeal admissibility registered mail service sealed envelope irregularity statutory deadline calculation postal receipt evidence tax review procedure Cassation quashing finzione di notifica postale

Disposizioni normative citate

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Art. 327 cod. proc. civ.
Ciò posto in diritto, deve osservarsi, in fatto, che nel caso di specie è pacifico tra le parti che la statuizione di primo grado venne pubblicata in data 18/01/2016 e che pertanto il termine lungo di impugnazione di sei mesi, ex art. 327 cod.
Art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992
Ha sostenuto la CTR che nel caso di specie l'appello era inammissibile sia perché era stato notificato alla controparte a mezzo raccomandata in busta chiusa, in violazione dell'art. 16, comma 3, del d.lgs.
Art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992
civ., applicabile al caso in esame ai sensi del rinvio operato a detta disposizione dall'art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992, in mancanza di notificazione della sentenza di primo grado, andava a scadere in data 18/07/2016.
Art. 1, comma 335, della I. 30 dicembre 2004, n. 311
e), dell'art. 1 - bis del d.l.
art. 380 bis c.p
FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett.
artt. 102 cod. proc. civ
Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità del giudizio perché celebrato a contraddittorio non integro, in violazione degli artt. 102 cod. proc. civ.
art. 327 c.p
Ciò posto in diritto, deve osservarsi, in fatto, che nel caso di specie è pacifico tra le parti che la statuizione di primo grado venne pubblicata in data 18/01/2016 e che pertanto il termine lungo di impugnazione di sei mesi, ex art. 327 cod.
art. 327 cod. proc. civ
Ciò posto in diritto, deve osservarsi, in fatto, che nel caso di specie è pacifico tra le parti che la statuizione di primo grado venne pubblicata in data 18/01/2016 e che pertanto il termine lungo di impugnazione di sei mesi, ex art. 327 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. pen., 10.1.1989
Cass. pen. 1991, I, 418
1989 - Cass. pen. 1991, I, 418, s.m.; conf.
Cass. pen., 1.3.1985
Cass. pen. 1986, 1083
1.3.1985 - Cass. pen. 1986, 1083, s.m.; 27.5.1982 - Cass.
Cass. pen., 27.5.1982
Cass. pen., 27.1.1987
sull'accettazione del plico Cass. pen., 27.1.1987 - Cass.
Cass. pen. 1988, 826
pen., 27.1.1987 - Cass. pen. 1988, 826, s.m.)» (Cass., Sez.
Cass., Sez. U., n. 13452 del 2017
Cass. n. 3234 del 2020
16, «costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati», come nel caso in esame, «essendo, altrimenti, onere del ricorrente (o dell'appellante) dare la prova dell'infondatezza della contestazione formulata» (Cass. n. 3234 del 2020, ma già in Cass.
Cass. n. 10481 del 2003
3234 del 2020, ma già in Cass. n. 10481 del 2003).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7287/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro FARENGA Luigi, rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Marco CRISPO, presso il cui studio legale, sito in Roma, alla via A. Bertoloni, n. 19, è elettivamente domiciliato; — controricorrente — avverso la sentenza n. 5164/08/2018 della Commissione tributaria regionale del LAZIO, depositata il 19/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/10/2020 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

FATTO E DIRITTO La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell'art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 197/2016, osserva quanto segue. Con la sentenza in epigrafe indicata la CTR del Lazio ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da Luigi Farenga avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Agenzia delle entrate, Ufficio del Territorio, all'esito del procedimento sulla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone comunali per le quali si era rilevato un significativo scostamento tra il rapporto valore medio di mercato/valore medio catastale della singola microzona e l'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, in applicazione dell'art. 1, comma 335, della I. 30 dicembre 2004, n. 311, aveva notificato al predetto contribuente, avviso di accertamento catastale per la rideterminazione in aumento della classe di merito di due immobili di proprietà del medesimo siti nella zona Parioli di Roma, con conseguente aumento delle relative rendite catastali.

Ha sostenuto la CTR che nel caso di specie l'appello era inammissibile sia perché era stato notificato alla controparte a mezzo raccomandata in busta chiusa, in violazione dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, sia perché il termine di impugnazione della sentenza di primo grado, depositata in data 18/01/2016, andava a scadere il 16/07/2016 e dagli atti di causa, in particolare «dall'attestazione rilasciata da Poste Italiane» risultava che la raccomandata postale, utilizzata dall'amministrazione finanziaria per la notifica dell'appello, era stata presa in carica dall'ufficio postale in data 19 luglio 2016 (nella sentenza erroneamente indicato l'anno "2017") e, quindi, tardivamente.

Avverso la citata sentenza, l'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui replica l'intimato con controricorso e memoria. All'esito dell'adunanza del 27/10/2020 questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 27519 del 2020, ha disposto l'acquisizione del fascicolo dei gradi di merito allo scopo di verificare la documentazione inerente la regolarità della notifica dell'appello, oggetto del secondo motivo di ricorso, di cui si dirà in seguito. Sulla rinnovata proposta del relatore, risulta regolarmente costituito il contraddittorio all'esito del quale il controricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la nullità del giudizio perché celebrato a contraddittorio non integro, in violazione degli artt. 102 cod. proc. civ. e 14 d.lgs. n. 546 del 1992, non avendo partecipato al giudizio Vincenzo, Giuseppe e Giulia USSANI D'ESCOBAR, già indicati nell'avviso di accertamento come comproprietari con il Farenga di uno degli immobili oggetto di revisione catastale. Il motivo è infondato in quanto l'unità immobiliare in questione è divenuta di proprietà esclusiva del Farenga a seguito di atto notarile di acquisto da parte di quest'ultimo delle quote degli altri comproprietari, stipulato in data 26/07/2007 (come si evince dal documento allegato al controricorso), e quindi in epoca di molto precedente alla notifica dell'avviso di accertamento catastale per cui è causa.Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 38, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 327 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello dell'Ufficio perché tardivamente proposto, sostenendo che dalla distinta delle raccomandate allegato all'atto di appello e prodotto per autosufficienza in allegato al ricorso per cassazione, risultava che la consegna del plico era stata effettuata in data 18/07/2016 e, quindi, tempestivamente, l'ultimo giorno utile per proporre impugnazione.

Il motivo di ricorso è fondato e va accolto. Al riguardo deve ricordarsi il principio giurisprudenziale in base al quale «Nel giudizio tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto d'appello per il notificante nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., è validamente fornita dall'elenco di trasmissione delle raccomandate recante il timbro datario delle Poste, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale» (Cass. n. 22878 del 2017; v. anche Cass. n. 24568 del 2014 e n. 7312 del 2016).

Peraltro, «La giurisprudenza chiarisce, sul punto, che la veridicità dell'apposizione della data mediante il timbro postale a calendario è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, poiché si riferisce all'attestazione di attività compiute dal pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni in relazioni alla ricezione (Cass. pen., 14.4.1994 - Cass. pen. 1996, 93, s.m.). Infatti, riguardo al timbro postale mancante di firma si ritiene che si ha atto pubblico in senso tecnico giuridico pur in difetto di sottoscrizione dell'atto stesso, esistendo la possibilità d'identificarne la provenienza e non richiedendone la legge la sottoscrizione ad substantiam (Cass. pen.,10.1. 1989 - Cass. pen. 1991, I, 418, s.m.; conf. 1.3.1985 - Cass. pen. 1986, 1083, s.m.; 27.5.1982 - Cass. pen. 1983, 1980, s.m.; v. sull'accettazione del plico Cass. pen., 27.1.1987 - Cass. pen. 1988, 826, s.m.)» (Cass., Sez.

U., n. 13452 del 2017, § 5.9, v. anche § 5.10). Ciò posto in diritto, deve osservarsi, in fatto, che nel caso di specie è pacifico tra le parti che la statuizione di primo grado venne pubblicata in data 18/01/2016 e che pertanto il termine lungo di impugnazione di sei mesi, ex art. 327 cod. proc. civ., applicabile al caso in esame ai sensi del rinvio operato a detta disposizione dall'art. 49 d.lgs. n. 546 del 1992, in mancanza di notificazione della sentenza di primo grado, andava a scadere in data 18/07/2016. Orbene, diversamente da quanto sostenuto dal controricorrente, sull'elenco delle raccomandate consegnate all'ufficio postale, allegato per autosufficienza al ricorso e depositato dall'Agenzia delle entrate unita mente al ricorso d'appello, come è emerso dalla consultazione del fascicolo di merito acquisito con l'ordinanza interlocutoria di cui si è detto sopra, risulta apposto il timbro a secco dell'ufficio postale riportante la data del 18/07/2016, sicché il ricorso deve ritenersi essere stato consegnato all'ufficio postale per la spedizione in tale data, ovvero l'ultimo giorno utile per proporre impugnazione.

L'appello era, pertanto, tempestivo ed ha errato la CTR a dichiararne l'inammissibilità. Con il terzo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 156 cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto inammissibile il ricorso d'appello sotto il diverso profilo dell'avvenuta notificazione a mezzo raccomandata in busta chiusa. Il motivo è fondato ponendosi la statuizione d'appello in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui «In tema di impugnazioni nel processo tributario, la spedizione a mezzo posta del ricorso (o dell'atto d'appello) in busta chiusa, pur se priva di indicazioni all'esterno circa l'atto in essa racchiuso - anziché in plico senza busta come previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 546 del 1992», che rinvia espressamente ai commi 2 e 3 dell'art. 16, «costituisce una mera irregolarità se il contenuto della busta e la riferibilità alla parte non siano contestati», come nel caso in esame, «essendo, altrimenti, onere del ricorrente (o dell'appellante) dare la prova dell'infondatezza della contestazione formulata» (Cass. n. 3234 del 2020, ma già in Cass. n. 10481 del 2003).

Conclusivamente, va rigettato il primo motivo di ricorso, vanno accolti il secondo ed il terzo e la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla competente CTR che procederà a nuovo esame, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo e terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legitti