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Ordinanza Interlocutoria — n. 2799/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands labor dispute case to Fourth Section regarding novel IVa tax deduction issue.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2799/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation remanded the case to the Fourth Section for a new hearing due to a novel legal question. The appellant, an attorney, argued that Article 3, paragraph 3 of D.P.R. n. 633/1972 entitled her to a tax deduction for personal defense costs, while the respondent maintained the lower court's rejection of the claim. The court recognized the novelty and normative importance of the issue, necessitating a specialized review by the designated section.

Regesto Legislator

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Art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 633 del 1972; When a legal question regarding tax deductions for attorneys presents novelty and normative significance, the Court of Cassation must remand the case to a specialized section for resolution.

Parole chiave

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tax deduction for attorneys personal defense costs novel legal question remand to specialized section D.P.R. 633/1972 sottrazione dell'iva retribuzione del lavoro indennizzo del difensore d'ufficio

Disposizioni normative citate

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Art. 3 comma 3 del D.P.R. n. 633 del 1972
15-09-2021 -2- CONSIDERATO che Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 3 comma 3 del D.P.
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Testo completo

NTERLOCUTORIA sul ricorso 3531-2020 proposto da: (:AMPI( )N1:1 URA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUNGOTFATERE FLAMINIO 28, presso lo studio dell'avvocato MASS110 KRR,ANTE, rappresentata e difesa dall'avvocato .\1,LISSANDRO DUCA; - ricorrente - contro LO COCO GIOVANNA; - intimata- contro INPS - ISTITUTO NAZIONA1,E PRVATIDKNZA SOCIALK , in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROM •`„ VIA CI ',S,ARF, BECCARLA 29, presso lo studio dell'avv4)cato I .1 i.1.10 MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli tvvocati LEI», DI:, ROSE, ANTONIETTA CORETTI, C.\ R1,.\ D'.\1,01S10, AN'fONINO SGROI; - resistente - avverso la sentenza n. 651/2019 della CORTE D'APPELLO di l'Al i '11010, depositata il 26/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

VALERIA il. RILEVATO che con sentenza n. 651 del 2019, la Corte d'appello di Palermo ha confermato la decisione resa dal locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta da Laura Campione nei confronti di Giovanna Lo Coco volta ad ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore della complessiva somma di euro 29.593,23 a titolo di differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità, indennità per ferie non godute ed integrazione TFR; in particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto del tutto lacunose le risultanze probatorie acquisite in ordine all'attività svolta dalla ricorrente in favore della Lo Coco non ritenendo configurabile il rapporto di lavoro subordinato dedotto; ha concluso, quindi, per il rigetto della domanda con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della resistente, oltre IVA e CP:n; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso I,aura Campione, affidandolo ad un unico motivo;

Giovanna 1,o Cocci è rimasta intimata - cute -114' "e /A.) tc( dt:I.>z, 2 ? t t-Ce; e stata comunicad alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Ric. 2020 n. 03531 sez. ML - ud. 15-09-2021 -2- CONSIDERATO che Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 3 comma 3 del D.P. R. n. 633 del 1972 con riguardo alla corresponsione dell'IV:\ in favore dell'avvocato che si sia avvalso della facoltà di difesa personale; la questione, che riveste carattere di novità ed assume rilievo n( )mofilamie() deve essere rimessa alla valutazione della Sezione quarta;

P.Q.M.

I,a Corte, ritenuta la novità della questione e il rilievo nomofilattico della pronunzia, rinvia la causa a nuovo ruolo per assegnazione alla Sezione Quarta. Così deciso nella i\ dunanza camerale del 15 settembre 2021 Il Presidente (Adriana Doronzo) i Df_PdSITATA I'Sithlt, 31 GEN 2022 CANCELUERIE IL CA',‘