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Ordinanza — n. 2723/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses revocation appeal as notification of appeal judgment reached its legal purpose via lawyer's office.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2723/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the revocation appeal inadmissible, ruling that the notification of the second-instance judgment had effectively achieved its legal purpose by reaching the appellant's lawyer in Fermo. The appellant argued he only learned of the appeal judgment through a subsequent payment order, claiming the prior notification was defective. The court rejected this, holding that the statutory requirement for notification was satisfied once the document reached the professional office of the appointed counsel, regardless of the client's subsequent awareness.

Regesto Legislator

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Art. 140 cod. proc. civ.; Art. 327 cod. proc. civ.: Notification of an appeal judgment is deemed effective when it reaches the lawyer's professional office, and a revocation appeal based on the client's lack of knowledge is inadmissible if the legal purpose of notification was achieved.

Parole chiave

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revocation appeal inadmissibility notification of appeal judgment lawyer's professional office legal purpose of notification Art. 140 civil procedure code Art. 327 civil procedure code effectiveness of service corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 140 cod. proc. civ.
14616 del 09/07/2020 ha ritenuto che la notificazione della citazione in appello fosse ritualmente avvenuta ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. in Fermo, dove l’avvocato Carlo Angelini, difensore dell’Altamura in tutte le fasi del giudizio aveva lo studio professionale.
Art. 327 cod. proc. civ.
Il ricorso è stato dichiarato, da questa Corte di Cassazione inammissibile in quanto tardivo, escludendo perciò l’applicabilità dell’art. 327, comma 2, cod.
Art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art.
art. 327 cod. proc. civ
Il ricorso è stato dichiarato, da questa Corte di Cassazione inammissibile in quanto tardivo, escludendo perciò l’applicabilità dell’art. 327, comma 2, cod.
art. 140 cod. proc. civ
14616 del 09/07/2020 ha ritenuto che la notificazione della citazione in appello fosse ritualmente avvenuta ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.
art. 330 cod. proc. civ
sulla base di un ragionamento giuridico corretto, in quanto: in base all’art. 330 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 25871 del 2017
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22852-2020 proposto da: ALTAMURA GIAMPIERO, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via ANTONIO BAIAMONTI, n. 10, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO CASADEI, rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO ANGELINI; - ricorrente - contro SCAVELLA FLAVIO e LORENZETTI RAFFAELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, alla piazza COLA DI RIENZO n. 92, presso lo studio dell'avvocato ELISABETTA NARDONE, rappresentati e difesi dall'avvocato CLAUDIO FRATICELLI; - controricorrenti - F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 22852/2020 Numero sezionale 10653/2021 Numero di raccolta generale 2723/2022 Data pubblicazione 28/01/2022 avverso l'ordinanza n. 14616/2020 della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, depositata il 09/07/2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021, dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano Valle, osserva quanto segue. Giampiero Altamura impugna per revocazione l’ordinanza n. 14616 del 09/07/2020, con un unico, complesso motivo. Resistono con controricorso Flavio Scavella e Raffaella Lorenzetti. La causa è stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli artt.375 bis e 380 cod. proc. civ. La proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti. Il solo ricorrente ha depositato memoria con modalità telematica. Giampiero Altamura afferma di avere appreso solo dalla notificazione del precetto da parte dello Scavella e della Lorenzetti che la sentenza del Tribunale di Macerata (in causa di opposizione a decreto ingiuntivo) che gli aveva riconosciuto cinquemila euro era stata riformata in appello e pertanto propose ricorso per cassazione avverso di essa, deducendo violazione dell’art. 327 cod. proc. civ. e chiedendo farsi luogo all’impugnazione tardiva.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14616 del 09/07/2020 ha ritenuto che la notificazione della citazione in appello fosse ritualmente avvenuta ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. in Fermo, dove l’avvocato Carlo Angelini, difensore dell’Altamura in tutte le fasi del giudizio aveva lo studio professionale. Il ricorso per revocazione si incentra sull’affermazione dell’ordinanza impugnata del non avere l’Altamura eletto domicilio in alcun luogo e che Ad. 30/11/2020 R.G.N. 22852/2020 F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 22852/2020 Numero sezionale 10653/2021 Numero di raccolta generale 2723/2022 Data pubblicazione 28/01/2022 pertanto la notificazione presso lo studio professionale dell’avvocato Angelini doveva ritenersi rituale. L’Altamura afferma invece, che l’elezione di domicilio vi era stata ed era nel ricorso per decreto ingiuntivo in Civitanova Marche e venne poi mutata in quella di cui alla comparsa conclusionale (in Corridonia, presso l’avvocato Magrini).

Il ricorso per cassazione, sarebbe, quindi, stato proposto quale tardivo ai sensi del 327, comma 2, cod. proc. civ. perché la parte ricorrente afferma di avere avuto notizia della sentenza di appello solo dal precetto per essere stato notificato l’atto di appello anziché presso il domicilio eletto nel circondario del Tribunale presso il procuratore costituito. Il ricorso è stato dichiarato, da questa Corte di Cassazione inammissibile in quanto tardivo, escludendo perciò l’applicabilità dell’art. 327, comma 2, cod. proc. civ. sulla base di un ragionamento giuridico corretto, in quanto: in base all’art. 330 cod. proc. civ. l’impugnazione deve essere notificata nel domicilio eletto nell’atto di notificazione della sentenza e, in mancanza, presso il procuratore costituito o presso il domicilio eletto; non era stato eletto domicilio in un atto di notificazione della sentenza; nel ricorso per decreto ingiuntivo e nella comparsa di costituzione a seguito dell’opposizione vi era elezione di domicilio presso il difensore (e non elezione di un difensore domiciliatario, la quale radica l’elezione di domicilio non presso il procuratore costituito, ma presso un determinato domicilio); vi era elezione di un difensore domiciliatario (corrispondente perciò a specifica elezione di domicilio), nel circondario del Tribunale, soltanto nella comparsa conclusionale; l’appello poteva essere notificato ai sensi dell’art. 330 cod. proc. civ., mancando la notifica della sentenza, o presso il procuratore costituito o presso il domicilio eletto nel circondario del Tribunale, non rilevando che il procuratore fosse fuori circondario, Ad. 30/11/2020 R.G.N. 22852/2020 F i r m a t o D a :

C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 22852/2020 Numero sezionale 10653/2021 Numero di raccolta generale 2723/2022 Data pubblicazione 28/01/2022 essendo comunque valida la notifica presso lo studio del difensore esercente fuori del circondario ma nel distretto; la notificazione dell’appello era, perciò, validamente avvenuta presso il procuratore costituito ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ..

La Corte, nella detta ordinanza, qui gravata, ha aggiunto un’ulteriore ragione del decidere (ratio decidendi): proprio la notificazione presso il procuratore costituito consente di affermare che l’atto ha raggiunto il suo scopo e dunque l’eventuale vizio non era tale da impedire la conoscenza del provvedimento. Con il ricorso per revocazione, assumendo di non avere comunque avuto conoscenza della notifica ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., si denuncia l’errore di fatto della mancata percezione dell’elezione di domicilio nella domanda d’ingiunzione, nella comparsa di costituzione e poi nella comparsa conclusionale.

Deve, sul punto rilevarsi che il Collegio decidente l’ordinanza n. 14616 del 2020 ha esattamente percepito che nei primi due atti l’elezione di domicilio era stata fatta presso il procuratore, e dunque seguiva le variazioni del domicilio del difensore, e che il difensore domiciliatario (integrante, dunque, un’elezione di domicilio in senso stretto) era stato indicato solo nella comparsa conclusionale. Ciò rilevato esattamente, la Corte ha poi correttamente concluso che la notifica dell’appello poteva comunque ai sensi dell’art. 330 cod. proc. civ. essere fatta presso il procuratore costituito e non presso il difensore domiciliatario indicato nella comparsa conclusionale.

Ciò comporta che, in definitiva, non costituisce oggetto della denuncia un errore revocatorio, ma una non condivisa interpretazione dell’art. 330 cod. proc. civ., che, contrariamente a quanto indicato da ricorrente, autorizzava la notifica presso il procuratore costituito anche in presenza di elezione di domicilio. Ad. 30/11/2020 R.G.N. 22852/2020 F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a :

S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 22852/2020 Numero sezionale 10653/2021 Numero di raccolta generale 2723/2022 Data pubblicazione 28/01/2022 Il ricorso è inammissibile anche per un secondo aspetto: vi sono due ragioni decisorie, entrambe autonome ed in grado di reggere la decisione, perché la Corte, nell’ordinanza impugnata, ha affermato che, anche in presenza di eventuale vizio, lo scopo della notificazione dell’atto era stato raggiunto (Cass. n. 25871 del 2017 ed altre).

In conclusione: l’affermazione sulla quale è incentrato il ricorso non censura adeguatamente l’affermazione decisiva dell’ordinanza impugnata che è quella che comunque la notificazione della sentenza d’appello, effettuata ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. all’avvocato Angeli presso il suo studio professionale in Fermo (pacificamente tale, ora ed allora) avesse raggiunto lo scopo cui l’atto era preordinato. Il ricorso per revocazione è pertanto, inammissibile e tale è dichiarato. Le spese di lite di questa fase di legittimità seguono la soccombenza e, valutata l’attività processuale espletata, sono liquidate come da dispositivo.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ad. 30/11/2020 R.G.N. 22852/2020 F i r m a t o D a :

C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 6 b 7 a 6 e 6 4 7 3 8 f b b b 5 a 7 8 f 2 9 5 a 3 2 5 2 f 5 e Numero registro generale 22852/2020 Numero sezionale 10653/2021 Numero di raccolta generale 2723/2022 Data pubblicazione 28/01/2022 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 30 novembre 2020.

Il presidente Enrico Scoditti Ad. 30/11/2020 R.G.N. 22852/2020 F i r m a t o D a : C I O R R A P A T R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 4 d 1 8 4 0 0 a 5 2 4 2 b b 5 3 1 0 f 8 a e 2 6 c 5 1 1 d a 9 - F i r m a t o D a : S C O D I T T I E N R I C O E m e s s o D a : A R U