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Ordinanza — n. 2652/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for revocation due to lack of new evidence and procedural defects in the complaint.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2652/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal for revocation inadmissible because the appellant failed to provide the required transcript of relevant acts and specific factual details. The court held that the lower court's decision relied on established procedural rules rather than new facts or errors in fact-finding. Consequently, the request to overturn the judgment was rejected as it did not meet the strict statutory requirements for such a remedy.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002: An appeal for revocation is inadmissible if the complaint lacks the specific transcription of relevant acts and factual exposition required by law, and if the alleged error does not stem from new facts or a significant misinterpretation of the procedural record.

Parole chiave

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appeal for revocation new evidence requirement procedural defects transcript of acts Supreme Court of Cassation inadmissible appeal factual error standard allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
l'ordinanza impugnata ha giudicato inammissibile il motivo, "non essendo sorretto, come prescritto dall'art. 366, comma 1.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002
conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva degli intimati; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c.
art. 395 c.p
art. 360 c.p
6, quinto cpv); pertanto, anche ove in ipotesi fondate, le censure in questione sono inammissibili in quanto prive di decisività, trovando applicazione il principio secondo il quale la violazione di norme processuali può costituire motivo idoneo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 11738 del 2016
Cass. 19410 del 2015
11738 del 2016, Cass. 19410 del 2015, Cass.
Cass. n. 23420 del 2011
19410 del 2015, Cass. n. 23420 del 2011).
Cass. n. 14656 del 2017
Cass. n. 14656 del 2017); in particolare, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass.
Cass. n. 22569 del 2013
14656 del 2017); in particolare, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 22569 del 2013; n.
Cass. n. 4605 del 2013
Cass. n. 16003 del 2011
Cass. n. 14108 del 2016
Cass. n. 13181 del 2013
Cass. n. 13181 del 2013); 2.2.
Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020
228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 13722-2020 proposto da: LANGELLA MARIO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata i ROMA, PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell'avvocato RIANNA GIUSEPPE, che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro CIRILLO ALBERTO, ASL NA 1 CENTRO; - intimati - avverso l'ordinanza n. 23794/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

FABRIZIO AMENDOLA. RILEVATO CHE 1. con ordinanza n. 23794 del 2019, questa Corte ha rigettato il ricorso per cassazione proposto dalla Langella Mario Sri nei confronti, tra gli altri, di Alberto Girino e della ASL NA 1 Centro avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva condannato la società ad assumere gli appellanti, originari ricorrenti, tra cui il Cirillo, con decorrenza dal 1.1.2013 ed a versare agli stessi la retribuzione da tale data in poi, commisurata a quanto i lavoratori percepivano alle dipendenze della s.r.l.

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2. per quanto qui rileva, la Corte ha esaminato il secondo motivo del ricorso per cassazione con cui si deduceva la "violazione degli artt.112, 414, 416 e 345 cod. proc. civ. censurando la sentenza impugnata per avere accolto la domanda sulla base di allegazioni di circostanze di fatto nuove, dedotte unicamente in appello, e sulla scorta di documentazione mai prodotta in giudizio ma solo enunciata da controparte";

3. l'ordinanza impugnata ha giudicato inammissibile il motivo, "non essendo sorretto, come prescritto dall'art. 366, comma 1. n. 6 cod. proc. civ., al fine della valida censura della decisione sul punto, dalla trascrizione degli atti rilevanti e dalla esposizione dei fatti di causa necessari a dare contezza, sulla base del solo esame del ricorso per cassazione della fondatezza delle doglianze articolate"; ha inoltre argomentato: "che, infatti, come chiarito da questa Corte, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l'ammissibilità del motivo, sicché, laddove sia stata denunciata la falsa applicazione della regola del tantum devoluturn quantum appelaturn, è necessario, ai fini del rispetto del Ric. 2020 n. 13722 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -2- principio di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione, che nel ricorso stesso siano riportati, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, i passi del ricorso introduttivo con i quali la questione controversa è stata dedotta in giudizio e quelli dell'atto d'appello con cui le censure ritenute inammissibili per la loro novità sono state formulate (Cass. n. 11738 del 2016, Cass. 19410 del 2015, Cass. n. 23420 del 2011). Tale onere non è stato assolto dall'odierna ricorrente la quale ha omesso di trascrivere il contenuto del ricorso di primo grado e della memoria di costituzione della società, adempimenti indispensabili al fine di consentire la verifica dell'originario thema decidendum, quale delineatosi dal contraddittorio fra le parti, e, quindi, del denunziato irrituale ampliamento dello stesso in secondo grado; che la denunzia intesa a far valere la tardività o omessa produzione di documenti richiamati nella sentenza impugnata risulta, in concreto, priva di pregio, per la dirimente considerazione che i documenti in questione sono solo alcuni degli elementi utilizzati dalla Corte nella ricostruzione dell'attività oggetto di appalto che è stata effettuata essenzialmente sulla base del contenuto del capitolato tecnico espressamente richiamato in motivazione (v. sentenza, pag. 6, quinto cpv); pertanto, anche ove in ipotesi fondate, le censure in questione sono inammissibili in quanto prive di decisività, trovando applicazione il principio secondo il quale la violazione di norme processuali può costituire motivo idoneo di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 4, cod. proc. civ. solo quando abbia influito in modo determinante sul contenuto della decisione di merito, ovvero allorché quest'ultima - in assenza di tale vizio - non sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata (Cass. 22978 del 2015, Cass. n. 18635 del 2011); che a tanto si aggiunge il rilievo, evidenziato dal PG, della inammissibilità della Ric. 2020 n. 13722 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -3- censura in quanto non formulata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ., e per la mancata prospettazione della nullità della sentenza, come prescritto (Cass. 22978 del 2015)";

4. avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per revocazione la società; gli intimati Cirillo ed ASL NA 1 Centro non hanno svolto attività difensiva;

5. la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; la società ha anche comunicato memoria; CONSIDERATO CHE 1. l'istante chiede la revocazione dell'ordinanza impugnata "ex art. 391 bis e 395 n.

4) c.p.c.", deducendo "errore di fatto — falsa e distorta percezione della realtà" avuto riguardo alla declaratoria di inammissibilità del secondo motivo dell'originario ricorso per cassazione; si eccepisce: "dalla integrale trascrizione del secondo motivo di ricorso emerge l'errore di fatto commesso dalla Suprema Corte, poiché sono state testualmente riprodotte le parti della sentenza gravata che indicavano minuziosamente i documenti messi a fondamento della decisione, sono stati elencati i documenti di tutte le parti allegati agli atti del giudizio di primo grado, a comprova che nessuna parte aveva depositato in atti i documenti esaminati dalla Corte di appello ed addirittura che tali documenti erano stati solo evocati nell'atto di appello degli intimati, ma nemmeno prodotti nel fascicolo di secondo grado, sicché era evidente che la Corte di Appello aveva deciso la causa in base a quanto dedotto dall'appellante senza perorarsi di verificare tali documenti, e la loro esistenza nel fascicolo"; si sostiene: "la tesi sostenuta sul punto dalla Suprema Corte è frutto di un mero errore materiale, di una falsa percezione della realtà costituita dai documenti evocati e da quelli effettivamente depositati in atti, Ric. 2020 n. 13722 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -4- mentre è vero che la sola lettura del capo di gravame commentate nel ricorso introduttivo in Cassazione era idonea a consentire la decisione sul punto"; si conclude: "non si tratta quindi di un error in procedendo ma di una vera e propria svista della Corte di appello che ha comportato la violazione del divieto di nova in appello, errore che ha determinato il successivo errore di fatto in cui incorsa anche la Suprema Corte di Cassazione con il pronunciamento qui confutato, di guisa che non v'era alcuna necessità di invocare una fattispecie di nullità - peraltro rilevabile d'ufficio";

2. il ricorso per revocazione, così formulato, è inammissibile; 2.1. opportuno premettere i consolidati principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità nell'interpretazione dell'ipotesi di revocazione di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c.; invero tale ipotesi sussiste se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa; vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita; pacificamente per questa Corte tale genere di errore presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (per tutte Cass.

SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass. SS.UU. n. 561 del 2000; Cass. SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass. SS.UU. n. 4413 del 1016); pertanto, in generale, l'errore non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e l'interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri Ric. 2020 n. 13722 sez. ML - ud. 26-10-2021 -5- dell'assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l'errore la pronuncia sarebbe stata diversa (tra le ultime v.

Cass. n. 14656 del 2017); in particolare, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 22569 del 2013; n. 4605 del 2013, n. 16003 del 2011) fuoriesce dal travisamento rilevante ogni errore che attinga la interpretazione del quadro processuale che esso denunziava, in coerenza con una scelta che deve lasciar fermo il valore costituzionale della insindacabilità delle valutazioni di fatto e di diritto della Corte di legittimità; inoltre non è idoneo ad integrare errore revocatorio l'ipotizzato travisamento, da parte della Corte di cassazione, di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale — quand'anche risulti errata — di revocazione (Cass. n. 14108 del 2016;

Cass. n. 13181 del 2013); 2.2. tali principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità vengono del tutto trascurati o male intesi dalla parte ricorrente che con essi non si confronta adeguatamente, per cui l'invocata revocazione non merita accoglimento, atteso che neanche individua un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa che abbia le caratteristiche dell'errore revocatorio secondo la giurisprudenza di questa Corte, ovvero non si identifica il fatto supposto su cui la decisione è fondata e la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure il fatto inesistente la cui verità è, Ric. 2020 n. 13722 sez.

ML - ud. 26-10-2021 -6- invece, positivamente stabilita; in particolare, poi, che "la sola lettura del capo di gravame contenuto nel ricorso introduttivo in Cassazione era idonea a consentire la decisione sul punto" costituisce una mera opinione di parte, rispetto alla quale il Collegio adito ha espresso un avviso diverso, che concerne l'interpretazione di atti processuali insuscettibili di sindacato in questa sede; inoltre l'ordinanza impugnata ha, in ogni caso, giudicato inammissibile il motivo "per la mancata prospettazione della nullità della sentenza" e l'assunto della società istante, secondo cui "che non v'era alcuna necessità di invocare una fattispecie di nullità - peraltro rilevabile d'ufficio", tradisce il mancato confronto con il testo del n. 4 dell'art. 360 c.p.c. e con la giurisprudenza di legittimità che su di esso si è formata, oltre che il difetto di qualsivoglia decisività del preteso errore revocatorio commesso;

3. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nulla per le spese in difetto di attività difensiva degli intimati; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, co. 17,1. n. 228 del 2012 (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);

P.Q.M.

i i La Corte dichiara inammissibile il ricorso per revocazione; nulla per le tì I r? i spese. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto ' della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte C N\i — della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello