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Ordinanza — n. 2638/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal dismissal due to generic grounds, ruling specific arguments must be raised separately.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2638/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional commission's dismissal of a tax appeal. The regional commission had rejected the appeal because it relied on generic grounds rather than specific legal arguments. The court held that when a tax authority merely reiterates first-instance arguments, the burden of specific legal grounds is satisfied, but the second ground regarding category changes was absorbed by the first.

Regesto Legislator

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Art. 53 D.Lgs. n. 546/1992; Art. 342 c.p.c.: In tax proceedings, if the financial administration merely reiterates first-instance arguments, the specific burden of appeal is considered satisfied under the special norm of Art. 53, rendering additional generic grounds inadmissible.

Parole chiave

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tax appeal dismissal generic grounds admissibility reiteration of arguments burden of proof tax category change assessment impugnazione di decisioni amministrative procedura di ricupero d'imposta crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 53 D.Lgs. n. 546/1992
Art. 342 c.p.c.
546 del 1992, che costituisce norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c. (Sez.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
art. 112 c.p
art. 380 bis c.p
art. 342 c.p
546 del 1992, che costituisce norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 32954 del 20/12/2018
(Sez. 5, n. 32954 del 20/12/2018;
Sez. 6-5, n. 24641 del 05/10/2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 16688-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - ricorrente - contro ARANE° LUCREZIA, ABATE AGOSTINO, CAFASSO GIORGIO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANGELO SECCHI 4, presso lo studio dell'avvocato PIERLUIGI STEFANELLI, rappresentati e difesi dall'avvocato ANTONIO MILITE; - controricorrenti - contro SCUDERI GAETANO, AMATUCCI MARIA LUISA; - intimati - 331 '2 q,n avverso la sentenza n. 515/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 22/01/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Salerno. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di Agostino Abate, Lucrezia Araneo, Giorgio Cafasso, Gaetano Scuderi e Maria Luisa Amatucci avverso l'avviso di accertamento catastale, per l'anno 2014; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che col primo, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 53 D.

Lgs. n. 546/1992 e 342 c.p.c., in relazione all'ad 360 n. 3 c.p.c., giacché la sentenza impugnata avrebbe dichiarato inammissibile il gravame dell'Ufficio per genericità dei motivi, laddove l'atto di appello aveva, da un lato, contestato la rendita attribuita dai giudici di primo grado e, dall'altro, aveva insistito sulla legittimità dell'avviso di accertamento; che, col secondo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art 360 n. 4 C.p.c.; che, infatti, la CTR avrebbe omesso di rispondere alla censura dell'Ufficio riguardante l'eccezione di ultrapetizione da parte dei giudici di primo grado, che avevano assegnato all'immobile una Ric. 2018 n. 16688 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -2- categoria diversa da quella proposta dalle parti in sede di DOCFA o accertata dall'Ufficio; che gli intimati si sono costituiti con controricorso, corredato da successiva memoria ex art. 380 bis c.p.c.; che il primo motivo è fondato; che, nel processo tributario, anche nell'ipotesi in cui l'Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l'onere d'impugnazione specifica richiesto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, che costituisce norma speciale rispetto all'art. 342 c.p.c. (Sez. 5, n. 32954 del 20/12/2018;

Sez. 6-5, n. 24641 del 05/10/2018); che, nella specie, è la stessa sentenza impugnata ad affermare "l'appello si limita a ribadire la bontà del classamento operato"; che il secondo motivo resta assorbito; che non ha pregio l'argomento di cui alla memoria tempestivamente depositata dai controricorrenti, circa la necessità di decidere altresì il merito, in base ad elementi che impongono accertamenti non di mero fatto, sicché l'apprezzamento su di essi deve essere svolto dal giudice del rinvio; che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa Ric. 2018 n. 16688 sez. MT - ud. 16-12-2021 -3- composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2021 Il Pres