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Ordinanza — n. 2634/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax appeal by accepting postal receipt date over electronic proof of late notification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2634/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against a lower court's dismissal of a taxpayer's appeal. The lower court had declared the appeal inadmissible because the tax authority claimed it was notified late, relying on electronic records showing a September 19 delivery date. The Court reversed this, ruling that the physical postal receipt dated September 16 proved timely notification under civil procedure law. Consequently, the lower court's decision was annulled and the case remanded for a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 327 cod. proc. civ.; Art. 2699 cod. civ.: In tax proceedings, the postal service's official receipt stamp serves as valid proof of timely notification, overriding conflicting electronic records when the stamp date falls within the statutory appeal period.

Parole chiave

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tax appeal admissibility postal notification proof statutory appeal period lower court error case remand for retrial tempestività della tassazione fiscale procedura di ricupero d'imposta contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 327 cod. proc. civ.
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto la tardiva notificazione del ricorso, essendo ormai trascorso il termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ..
Art. 2697 cod. civ.
Art. 2699 cod. civ.
Là dove, come si è detto, soltanto quest'ultima attestazione era munita di efficacia probatoria privilegiata ex art. 2699 cod. civ. con riguardo alla data rilevante dal punto vista del notificante.
Art. 2700 cod. civ.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n.
art. 327 cod. proc. civ
La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto la tardiva notificazione del ricorso, essendo ormai trascorso il termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ..
art. 380-bis cod. proc. civ
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
artt. 327 cod. proc. civ
CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione degli artt. 327 cod. proc. civ., 2697, 2699, 2700 cod.
art. 2699 cod. civ
Là dove, come si è detto, soltanto quest'ultima attestazione era munita di efficacia probatoria privilegiata ex art. 2699 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2017, n. 22878
Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2017, n. 22878; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 4 giugno 2018, n. 14163
22878; Cass., Sez. 5^, 4 giugno 2018, n. 14163; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2019, n. 19547
14163; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2019, n. 19547; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2021, n. 4742
19547; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2021, n. 4742; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8401
4742; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8401; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9285
8401; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9285).
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Testo completo

ente Rep. ORDINANZA ec)ty sul ricorso iscritto al n. 948/2020 R.G., proposto i DA l'Agenzia delle Entrate con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Berardelli Severino; INTIMATO AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sezione Staccata di Brescia il 20 maggio 2019 n. 2168/26/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15 dicembre 2021 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sezione Staccata di Brescia il 20 maggio 2019 n. 2168/26/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto impugnazione di avviso di accertamento per IRAP e IVA relative agli anni 2005 e 2006, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dalla medesima nei confronti di Berardelli Severino avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo il 16 febbraio 2016 n. 93/01/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto la tardiva notificazione del ricorso, essendo ormai trascorso il termine previsto dall'art. 327 cod. proc. civ.. Berardelli Severino è rimasto intimato. Con ordinanza interlocutoria, il collegio ha disposto l'acquisizione del fascicolo di merito. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

CONSIDERATO CHE: Con unico motivo, si denuncia violazione degli artt. 327 cod. proc. civ., 2697, 2699, 2700 cod. civ., 115 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stata erroneamente dichiarata dal giudice di secondo grado l'inammissibilità dell'appello sul presupposto della relativa notifica oltre la scadenza del termine lungo di impugnazione. RITENUTO CHE:

1. Il motivo è fondato. 1.1 Come si è detto, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia - Sezione Staccata di Brescia ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dall'amministrazione finanziaria avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo il 16 febbraio 2016 n.93/01/2016 (non notificata), sul presupposto che la notifica del ricorso era stata eseguita il 19 settembre 2016, cioè dopo la scadenza del termine lungo di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 46, comma 17, della Legge 18 giugno 2009 n. 69), senza tener conto che esso era stato consegnato per la notifica a mezzo del servizio postale (secondo le risultanze della distinta di spedizione) il 16 settembre 2016. 1.2 In linea con la giurisprudenza costante di questa Corte, si osserva che, nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro postale, non potendosi attribuire all'apposizione di quest'ultimo su detta distinta cumulativa altro significato se non quello di attestarne la consegna all'ufficio postale, poiché la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (tra le tante:

Cass., Sez. 5^, 29 settembre 2017, n. 22878; Cass., Sez. 5^, 4 giugno 2018, n. 14163; Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2019, n. 19547; Cass., Sez. 5^, 23 febbraio 2021, n. 4742; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8401; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9285). 1.3 Pertanto, risultando nella specie agli atti l'elenco delle raccomandate spedite (con l'indicazione - in qualità di destinatario - del difensore del contribuente), il cui timbro dell'ufficio postale reca la data leggibile del 16 settembre 2016, se ne deduce che l'appello è stato proposto nell'ultimo giorno utile, dato che il termine ultimo per impugnare la sentenza (depositata il 16 febbraio 2016) era proprio il 16 settembre 2016 (ivi compresa la sospensione feriale dall'i agosto 2016 al 31 agosto 2016). 1.4 In definitiva, la sentenza impugnata ha fatto malgoverno del principio enunciato, avendo erroneamente ritenuto che l'appello fosse stato proposto soltanto il 19 settembre 2016, secondo le risultanze dell'attestazione telematica dell'ufficio postale, che è stata ritenuta prevalente sul piano probatorio rispetto all'elenco delle raccomandate spedite con l'apposizione in calce del timbro postale con stampigliatura della data di ricezione ed apposizione della firma del messo notificatore.

Là dove, come si è detto, soltanto quest'ultima attestazione era munita di efficacia probatoria privilegiata ex art. 2699 cod. civ. con riguardo alla data rilevante dal punto vista del notificante.

2. Valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adunan