Cassation court dismisses appeal as case extinguished by parties' joint transactional waiver of the lawsuit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished because the parties jointly waived their appeal via a transactional act. The lower court had determined compensation for expropriated land, but the railway companies and the Carella family subsequently signed an agreement to settle the dispute. Consequently, the court found no need to rule on the costs or merits of the cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When parties jointly submit a transactional act waiving the appeal, the court must declare the proceedings extinguished without addressing costs or substantive issues.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31548-2019 proposto da: ITAFERR SPA, in persona dell'amministratore delegato pro tempore, RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliate presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentate e difese dall'avvocato RICCARDO PEZZUTO; - ricorrenti - contro CARELLA MICHELE, CARELLA MAURIZIO, CARELLA MARIA, CARELLA ROSA, CARELLA PATRIZIA, CARELLA GIACOMA, CARELLA GIOVANNI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE n. 71, presso lo studio dell'avvocato NICOLO' DE NLARCO, che li rappresenta e difende; - controricorrenti - avverso l'ordinanza RG 14/2017 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 16/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO PIETRO LAMORGESE. RILEVATO che la Corte d'appello di Bari, con ordinanza del 16 luglio 2019, definiva il procedimento introdotto da Carella Maurizio, in proprio e quale procuratore speciale di Carena Patrizia, Carena Vitosante, Carena Giacoma, Carella Giovanni e Carella Rosa, comproprietari per i 5/6 del suolo riferibile alle particelle catastali 646 e 662, foglio 35, del Comune di Bari, occupate il 28 febbraio 2012 ed espropriate con decreto del 26 marzo 2015, per la realizzazione di opere ferroviarie; determinava le indennità di espropriazione e occupazione legittima loro spettanti, in complessivi € 166006,85 (importo corrispondente ai 5/6 del totale di € 199208,24) e ordinava a Rete Ferroviaria italiana spa (RFI) e Italferr spa, in solido, di versarli; che Rete Ferroviaria italiana (RFI) e Italferr hanno proposto ricorso per cassazione, resistito dai predetti signori Carella, cui si sono aggiunti due eredi (Carella Michele e Maria) di Carella Vitosante, deceduto; che il ricorso è stato avviato alla trattazione con rito camerale ex art.380 bis c.p.c.; che le parti hanno depositato, in data 8 novembre 2021, un rituale atto congiunto di rinuncia al ricorso, ex art. 390 c.p.c., avendo sottoscritto un atto transattivo della controversia; che non si deve provvedere sulle spese, ex art. 391, ultimo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo. Ric. 2019 n. 31548 sez. MI - ud. 10-12-2021 -2- Roma, 10 dicembre 2021 Il resid nte DEPC9!,TATO IN CANCELLERIA ._ .. iil.CANCEL_L ERE ESPERTO ' M