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Ordinanza — n. 2612/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order citing lack of apparent illegality and insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2612/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal challenging the confirmation of a foreigner's detention order. The applicant argued for apparent illegality and lack of motivation under immigration and constitutional laws, while the state contended the order was properly reasoned. The court rejected these claims, ruling that the detention order was sufficiently motivated and did not reveal manifest illegality.

Regesto Legislator

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Art. 13, 14 comma 4 d.lgs. n. 286/1998; Art. 125 comma 3 c.p.c.; Art. 111 Cost.: The court must verify the absence of manifest illegality and ensure adequate motivation in detention orders, rejecting appeals based on apparent lack of reasons or insufficient justification.

Parole chiave

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detention order confirmation apparent illegality review insufficient motivation immigration detention constitutional proportionality divieto della tortura diritti del detenuto diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 13, 14 comma 4 d.lgs. n. 286/1998
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
Art. 125 comma 3 c.p.c.
Art. 111 Cost.
Art. 19 d.lgs. n. 286/1998
7829): ma va osservato, in proposito, che il provvedimento reca, sul punto, un preciso riferimento all'insussistenza di comprovate ragioni atte a giustificare il divieto di espulsione o di respingimento (secondo quanto previsto, al riguardo, dall'art. 19 d.lgs. n. 286/1998).
Art. 5.1 CEDU
art. 19 d.lgs. n. 286/1998
7829): ma va osservato, in proposito, che il provvedimento reca, sul punto, un preciso riferimento all'insussistenza di comprovate ragioni atte a giustificare il divieto di espulsione o di respingimento (secondo quanto previsto, al riguardo, dall'art. 19 d.lgs. n. 286/1998).

Giurisprudenza citata

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Cass. 30 novembre 2015, n. 24415
Cass. 7 marzo 2017, n. 5750
Cass. 7 marzo 2017, n. 5750; Cass.
Cass. 20 marzo 2019, n. 7829
5750; Cass. 20 marzo 2019, n. 7829): ma va osservato, in proposito, che il provvedimento reca, sul punto, un preciso riferimento all'insussistenza di comprovate ragioni atte a giustificare il divieto di espulsione o di respingimento (secondo quanto previsto, al riguardo, dall'art.
Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053
Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054
8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 8637-2021 proposto da: HASNAOUI MOHAMED, elettivamente dorniciliato in ROMA, VIA DEL CASALE STROZZI 31, presso lo studio dell'avvocato LAURA BARBERIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO VEGLIO; - ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; Sez. VI-RG 8637/2021 camera di consiglio 18.11.2021 - controricorrente - avverso il decreto n. 14646/2020 del GIUDICE DI PACE di TORINO, depositato il 27/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MASSIMO FALABELLA FATTI DI CAUSA 1. — E' impugnata per cassazione l'ordinanza del Giudice di pace di Torino del 27 novembre 2020, con cui è stato convalidato il trattenimento di Hasnaoui Mohamed. 2. — Il ricorso si fonda su due motivi. L'Amministrazione ha notificato controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. — Il ricorrente deduce, col primo mezzo, la motivazione apparente del provvedimento di convalida del trattenimento in relazione agli artt. 13, 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, 125, comma 3, e 111 Cost..

Oppone, col secondo motivo, la nullità del provvedimento di convalida del trattenimento per mancanza di motivazione in relazione agli artt. 13, 14, comma 4, d.lgs. n. 286/1998, 125, comma 3, c.p.c. e 111 Cost.. 2. — I due motivi sono infondati. Il provvedimento impugnato ha dato atto che non emergevano profili di manifesta illegittimità del decreto di respingimento, né documentati motivi per l'applicazione dell'art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998; Sez. VI-RG 8637/2021 camera di consiglio 18.11.2021 2 ha riconosciuto, inoltre, l'esistenza dei presupposti per il trattenimento, dovendosi reperire idoneo vettore.

Il decreto appare sorretto da idonea motivazione. Il provvedimento spiega le ragioni per le quali si è reso necessario adottare la misura coercitiva. Dopo di che va certamente rilevato che, in base alla giurisprudenza più recente di questa Corte, il giudice, in sede di convalida del decreto di trattenimento dello straniero raggiunto da provvedimento di espulsione, è tenuto, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazione all'art. 5.1 della CEDU (che consente la detenzione di una persona, a fini di espulsione, a condizione che la procedura sia regolare), a rilevare incidentalmente, ai fini della decisione di sua competenza, la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo, che può consistere anche nella situazione di inespellibilità dello straniero (Cass. 30 novembre 2015, n. 24415;

Cass. 7 marzo 2017, n. 5750; Cass. 20 marzo 2019, n. 7829): ma va osservato, in proposito, che il provvedimento reca, sul punto, un preciso riferimento all'insussistenza di comprovate ragioni atte a giustificare il divieto di espulsione o di respingimento (secondo quanto previsto, al riguardo, dall'art. 19 d.lgs. n. 286/1998). E sul punto non si ravvisa alcuna anomalia motivazionale che si traduca in violazione di legge costituzionalmente rilevante: non si configura, cioè, né «mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», né «motivazione apparente», nè «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» né, tantomeno, «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile» (Cass.

Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8054). Sez. VI-RG 8637/2021 camera di consiglio 18.11.2021 3. — Il ricorso deve essere respinto. 4. — Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 2.100,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6'