Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 2540/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal due to improper service of notice to the Ministry of Justice.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 2540/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal because the notice of the lower court's decision was sent to the wrong legal office. The appellant, Daniela Carofiglio, served the Ministry of Justice via PEC to the district office in Ancona instead of the General State Advocacy in Rome. Consequently, the court ordered the case to be remitted to a new docket for proper notification.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 164 c.p.p.; Art. 165 c.p.p.: When a party fails to notify a legal act to the correct judicial office, the act is null, and the case must be remitted for proper service.

Parole chiave

Generato dall'IA
improper service of process nullity of notification wrong judicial office remittal to new docket PEC notification error diritto a un difensore diritto di ottenere una decisione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 164 c.p.p.
Art. 165 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 20890/2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3644-2021 proposto da: CAROFIGLIO DANIELA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell'avvocato ANNA MARIA RECCHI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - avverso l'ordinanza n. 1943/2020 del TRIBUNALE di MACERATA, depositata il 23/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO. Rilevato che il ricorso è stato notificato al Ministero della Giustizia a mezzo Pec all’indirizzo dell’Avvocatura distrettuale di Ancona, mentre avrebbe dovuto essere notificato all’indirizzo Pec dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, con conseguente nullità della stessa notificazione (Cass. n. F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 3644/2021 Numero sezionale 11103/2021 Numero di raccolta generale 2540/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 20890/2018); che il Ministero è rimasto intimato; che la causa, pertanto, deve essere rinvita a nuovo ruolo per la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero della Giustizia, presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma.

P.Q..M rinvia la causa a nuovo ruolo, fissando il termine di giorni sessanta, dalla comunicazione della presente ordinanza, per la rinnovazione della notificazione al Ministero della Giustizia presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 14 dicembre 2021. Il Presidente Luigi Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0