Cassation remands case to ordinary section regarding contributory prescription suspension for tax declaration omissions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to the ordinary section to address the legal issue of whether contributory prescription is suspended for fraudulent concealment due to incomplete tax declarations. The lower court dismissed the INPS appeal, ruling that the prescription period expired in 2009 and that omitting the specific 'Quadro RR' in tax returns did not constitute the required dolous intent to hide the debt. The court decided to remand because the lower court failed to examine the relevance of the extended payment deadline and the specific criteria for suspending prescription in this context.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2, comma 26, legge n. 335/1995; Art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011: The court must determine the start date of the prescription period independently of party arguments, and the omission of specific tax forms does not automatically suspend prescription for fraudulent concealment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
INTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della società di cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S. (S.C.C.I.) s.p.a., rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti, Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro Micalizzi Paolo, rappresentato e difeso dall’avv.
Maria Paola Gentili, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Boncompagni n. 16; - controricorrente - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 25999/2020 Numero sezionale 11270/2021 Numero di raccolta generale 2536/2022 avverso la sentenza n. 232/2020 della Corte di appello di Data pubblicazione 27/01/2022Roma, depositata il 4 febbraio 2020.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal Consigliere Ileana Fedele. Rilevato che:
1. la Corte di appello di Roma ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S. avverso la pronuncia del Tribunale di Roma, che aveva dichiarato prescritti i contributi dovuti dall’arch. Paolo Micalizzi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, per l’attività professionale svolta nell’anno 2008;
2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., comunicata tramite raccomandata del 17 giugno 2014 e ricevuta in data 1° luglio 2014, fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che nel caso in esame scadeva il 16 giugno 2009, infondati gli ulteriori rilievi dell’I.N.P.S., sia in ordine alla proroga della scadenza del saldo dei contributi al 6 luglio 2009, disposta con d.P.C.M. del 4 giugno 2009 per la effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, che in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ., per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto, la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd.
“quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, risultando, nel contesto di specie, l’omissione di natura F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 25999/2020 Numero sezionale 11270/2021 Numero di raccolta generale 2536/2022 colposa, frutto piuttosto delle incertezze e dei contrasti interpretativi Data pubblicazione 27/01/2022 in materia;
3. avverso tale pronuncia l'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura;
4. l’arch. Paolo Micalizzi ha resistito con controricorso; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
6. le parti hanno depositato memorie. Considerato che:
1. con l'unico motivo di ricorso l'I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ. in relazione all’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in lege n. 111 del 2011, all’art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997 ed all’art. 10, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997, per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista (architetto), iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata per l’anno 2008, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione delle relative dichiarazioni dei redditi venga omessa la compilazione del cd. Quadro RR;
2. la Corte di appello ha disatteso il rilievo formulato dall’I.N.P.S. in ordine al differimento della scadenza dei termini per il versamento dei contributi dell’anno 2008 disposta sino al 6 luglio 2009 con il d.P.C.M. del 4 giugno 2009, proroga che, nella specie, assumerebbe rilievo, atteso che l’avviso di pagamento è stato notificato al contribuente in data 1° luglio 2014;
3. questa Corte ha esaminato la questione della rilevanza del differimento della scadenza previsto per i soggetti che esercitano F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 25999/2020 Numero sezionale 11270/2021 Numero di raccolta generale 2536/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in relazione alla maturazione della prescrizione contributiva, giungendo ad individuare il dies a quo nel termine di scadenza prorogato senza alcuna maggiorazione (Cass.
Sez. L., 19 aprile 2021, n. 10273 e Cass. Sez. L., 08/11/2021, n. 32467) ed affermando che il giudice, tenuto a pronunciarsi sulla questione di diritto della decorrenza dei termini di prescrizione, non è vincolato dalle allegazioni di parte (Cass. Sez. 6-L, 14 ottobre 2021, n. 28123);
4. nondimeno, considerato che il ricorso dell’I.N.P.S. attiene unicamente alla questione della sospensione del termine per doloso occultamento del debito per mancata compilazione del cd. “quadro RR”, ad avviso del Collegio occorre approfondire la questione della rilevabilità d’ufficio della questione della corretta individuazione del termine di decorrenza della prescrizione dei contributi, soprattutto nel caso, come nella specie, in cui la Corte territoriale abbia espressamente escluso l’applicazione del d.P.C.M. pure invocato dall’I.N.P.S.;
5. pertanto, avuto riguardo alla valenza nomofilattica della questione, la causa va rimessa alla sezione ordinaria ai sensi dell'art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 Il Presidente Adriana Doronzo F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a