Italian court dismisses INPS appeal, ruling failure to report income does not prove intentional tax evasion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the INPS's appeal against the Genoa Court of Appeal's decision to declare social security contributions prescribed. The INPS argued that the applicant's failure to complete the 'quadro RR' in her tax declaration constituted a dolous concealment of her debt. The court held that mere omission of specific contribution details does not equate to intentional evasion, as the applicant still declared her professional income. Consequently, the court found the lower court's factual assessment unreviewable and dismissed the INPS's request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 2941, n. 8 cod. civ.; Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.: The failure to fully declare income in tax returns does not automatically constitute a dolous concealment of social security debt, and appellate factual findings on this matter are not subject to re-examination unless specific statutory conditions are met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
020 ORDINANZA sul ricorso proposto da: I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti, Lelio Maritato, Antonino Sgroi, Carla D’Aloisio, Emanuele De Rose, con domicilio eletto in Roma, via Cesare Beccaria n. 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro Vernizzi Valeria, rappresentata e difesa dall’avv. Giuliano Salernitano, con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata giuliano.salernitano@ordineavvgenova.it; - controricorrente - avverso la sentenza n. 16/2020 della Corte di appello di Genova depositata il 27 gennaio 2020.
F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25347/2020 Numero sezionale 11268/2021 Numero di raccolta generale 2490/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 dal Consigliere Ileana Fedele.
Rilevato che:
1. la Corte di appello di Genova ha respinto l’appello proposto dall’I.N.P.S., dichiarando prescritti i contributi dovuti dall’ing. Valeria Vernizzi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per l’attività professionale svolta nell’anno 2011;
2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha dichiarato che la pretesa contributiva dell’I.N.P.S., di cui al primo atto interruttivo notificato alla contribuente solo in data 29 agosto 2017, fosse prescritta in quanto il dies a quo andava computato con decorrenza dalla data di scadenza del termine per il pagamento dei medesimi contributi previdenziali, che, nel caso in esame, in base a quanto disposto dall’art. 18, comma 4, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, scadeva il 9 luglio 2012, infondato l’ulteriore rilievo dell’I.N.P.S. in ordine alla asserita sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, cod. civ., per l’incompleta dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento all’omessa individuazione degli obblighi contributivi riconnessi al lavoro autonomo soggetto a contribuzione per la gestione separata, in quanto la dolosa volontà del contribuente di occultare il proprio debito previdenziale non poteva evincersi dalla sola mancata compilazione del cd.
“quadro RR” del modello di dichiarazione dei redditi, non essendo ravvisabile un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, considerato che nella dichiarazione erano stati comunque indicati i redditi professionali, e, in ogni modo, l’effetto conseguente non sarebbe configurabile in termini di una vera e F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25347/2020 Numero sezionale 11268/2021 Numero di raccolta generale 2490/2022 propria impossibilità di agire bensì di una mera difficoltà di Data pubblicazione 27/01/2022 accertamento, sormontabile con gli ordinari controlli;
3. avverso tale pronuncia l'I.N.P.S. ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo di censura;
4. l’ing. Valeria Vernizzi ha resistito con controricorso; 5. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Considerato che:
1. con l'unico motivo di ricorso l'I.N.P.S. deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2935 e 2941, n. 8, cod. civ. in relazione all’art. 2, commi 26-31, della legge n. 335 del 1995, all’art. 18, comma 12, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. con modif. in legge n. 15 luglio 2011, n. 111, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nel caso di libero professionista, iscritto d’ufficio dall’I.N.P.S. alla Gestione separata, la prescrizione è sospesa, per doloso occultamento del debito, qualora in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi ometta la compilazione del cd. quadro RR;
2. il motivo è infondato per le medesime ragioni evidenziate con le ordinanze di questa Corte (Sez. 6-L. 15/03/2021, n. 7254, Sez. 6-L. 14/10/2021, n. 28088, nonché, ancor più di recente, Sez. 6–L. 30/11/2021, n. 37529), pronunciate in fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.;
3. in particolare, premesso che l’operatività della causa di sospensione della prescrizione, di cui all’art. 2941, n. 8, cod. civ., «ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25347/2020 Numero sezionale 11268/2021 Numero di raccolta generale 2490/2022 comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, Data pubblicazione 27/01/2022 e non una mera difficoltà di accertamento del credito» (Cass.
Sez. L. 24/07/2018, n. 19640, in conformità ad indirizzo consolidato: ex multis, Cass. Sez. L. 13/10/2014, n. 21567), la Corte territoriale ha correttamente motivato sulla infondatezza della censura formulata dall'I.N.P.S., in quanto ha ritenuto, in riferimento al caso di specie, che la mancata denuncia del reddito non equivalga né ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo né che essa configuri un impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l'Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all'Agenzia delle Entrate;
4. tale accertamento in fatto da parte dei giudici di appello non è suscettibile di riesame in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come peraltro affermato da questa Corte anche nella ordinanza n. 6677 del 07/03/2019, dovendosi escludere che possa stabilirsi un automatismo, come sembra assumere l’Istituto, tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l’occultamento doloso del debito contributivo;
5. alla soccombenza segue la condanna dell’Istituto ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo e con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass. Sez. U.20/02/2020, n. 4315, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna l’Istituto ricorrente alla refusione delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 25347/2020 Numero sezionale 11268/2021 Numero di raccolta generale 2490/2022 alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi Data pubblicazione 27/01/2022 liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dell’avv.
Giuliano Salernitano, dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 dicembre 2021 Il Presidente Adriana Doronzo F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e