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Ordinanza — n. 2489/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses main appeal for lack of motivation but allows incidental appeal regarding job classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2489/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the main appeal inadmissible due to the lower court's failure to provide sufficient reasoning on key facts. While the employer argued the worker's full-time status was unproven, the Court found the appellate judgment insufficiently motivated regarding the specific duties performed versus claimed job levels. Consequently, the main appeal was rejected, but the worker's incidental appeal challenging the job classification was accepted, leading to the quashing of the contested sentence and remittal to the Court of Appeal.

Regesto Legislator

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Art. 380bis c.p.c.; Art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002: A cassation appeal is inadmissible if the lower court omits verification of essential factual elements or fails to apply the 'three-phase' criterion for job classification, whereas an incidental appeal based on such omissions is admissible and leads to the quashing of the decision.

Parole chiave

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lack of motivation job classification three-phase criterion incidental appeal remittal to appellate court full-time status collaboration contracts contratto di lavoro a domicilio

Disposizioni normative citate

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Art. 380bis c.p.c.
ricorreva per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui resisteva la lavoratrice con controricorso, contenente ricorso incidentale con due motivi.
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002
La Corte rigetta il ricorso principale e dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r.
Art. 32 l. 183/2010
art. 380bis c.p
ricorreva per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui resisteva la lavoratrice con controricorso, contenente ricorso incidentale con due motivi.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27 settembre 2010, n. 20272
criterio "trifasico" nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore (Cass. 27 settembre 2010, n. 20272; Cass.
Cass. 28 aprile 2015, n. 8589
20272; Cass. 28 aprile 2015, n. 8589;
Cass. 27 settembre 2016, n. 18943
Cass. 27 settembre 2016, n. 18943): essendosi la medesima Corte limitata alla sbrigativa e non corretta asserzione di spettanza alla lavoratrice del livello B1, non risultando “dimostrata la redazione di atti giudiziari” (così all’ultimo capoverso di pg.
Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23738-2020 proposto da: AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI FROSINONE, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell'avvocato ROMANO VACCARELLA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RAFFAELLA RANALDI; - ricorrente - SCOGNAMIGLIO ELIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BUCCARI 11, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO TALLADIRA, rappresentata e difesa dall'avvocato TIZIANA SODANI; - controricorrente e ricorrente incidentale - F i r m a t o D a :

D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23738/2020 Numero sezionale 11209/2021 Numero di raccolta generale 2489/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 avverso la sentenza n. 4100/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 07/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI. RILEVATO CHE 1. a seguito di propria sentenza non definitiva n. 3621/2016, la Corte d’appello di Roma, con sentenza definitiva 7 gennaio 2020, in esito alle scrutinate risultanze istruttorie: accertava la nullità dei contratti di collaborazione coordinata continuativa stipulati tra A.T.E.R. di Frosinone ed Eliana Scognamiglio e la natura subordinata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le parti dal 23 novembre 2005, con diritto della lavoratrice all’inquadramento nel livello B1 CCNL Federcasa; ordinava all’Azienda Territoriale il ripristino del rapporto full time e la condannava al pagamento, in favore della predetta, di un’indennità risarcitoria omnicomprensiva, ai sensi dell’art. 32 l. 183/2010, in misura di otto mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori.

E così riformava la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibili dette domande;

2. con atto notificato il 7 settembre 2020, A.T.E.R. ricorreva per cassazione con unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., cui resisteva la lavoratrice con controricorso, contenente ricorso incidentale con due motivi. CONSIDERATO CHE 1. la ricorrente principale deduce nullità della sentenza per assenza di motivazione su più fatti decisivi, quali l’effettiva prestazione dalla lavoratrice di un orario a tempo pieno indimostrata, anzi contraddetta Ric. 2020 n. 23738 sez. ML - ud. 14-12-2021 -2- F i r m a t o D a :

D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23738/2020 Numero sezionale 11209/2021 Numero di raccolta generale 2489/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 dalla relazione di C.t.u. e il suo stabile inserimento nell’organizzazione aziendale, sul presupposto di una continuità nelle mansioni smentita dalla loro stessa tipologia indicata nei contratti di collaborazione stipulati (unico motivo);

2. esso è infondato;

3. non si configura la nullità denunciata, trattandosi piuttosto di una doglianza intesa a rimettere in discussione, proponendone una diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, essendo la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi preclusa in sede di legittimità (Cass. 7 dicembre 2017, n. 29404; Cass. s.u. 27 dicembre 2019, n. 34476; Cass. s.u. 21 luglio 2021, n. 21769); 3.1. il motivo è inoltre affetto da un profilo di inammissibilità, per difetto di specificità, in violazione del principio prescritto dall’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6 c.p.c., per omessa trascrizione (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915, con principio ex art. 360bis, primo comma c.p.c.; Cass. 20 settembre 2013, n. 21632; Cass. 25 settembre 2019, n. 23834; Cass. 28 luglio 2021, n. 21653) della relazione di C.t.u. (genericamente richiamata al primo capoverso di pg. 7 del ricorso);

4. la lavoratrice controricorrente a propria volta deduce, in via di ricorso incidentale, omessa motivazione in relazione alla propria domanda principale di inquadramento al livello A del CCNL Federcasa, per omessa valutazione delle declaratorie dei livelli A e B del CCNL, avendo la Corte territoriale fondato il deteriore inquadramento sul solo presupposto della mancata dimostrazione, in ordine alle mansioni svolte, della propria redazione di atti giudiziari (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 2103, 1362 c.c., per l’erronea esclusione del proprio inquadramento al livello A1, sulla base di un non corretto raffronto, alla luce delle risultanze istruttorie, tra le declaratorie Ric. 2020 n. 23738 sez.

ML - ud. 14-12-2021 -3- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23738/2020 Numero sezionale 11209/2021 Numero di raccolta generale 2489/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 suddette, in considerazione della propria iscrizione all’albo degli avvocati, degli incarichi oggetto dei contratti di collaborazione e del loro effettivo svolgimento (secondo motivo);

5. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati;

6. la Corte d’appello ha completamente omesso di verificare la corrispondenza delle mansioni svolte in concreto dalla lavoratrice (secondo le risultanze istruttorie scrutinate, da pg. 2 a pg. 5 della sentenza) alle declaratorie dei due livelli di inquadramento professionale gradatamente rivendicati (specificamente indicati a pgg. 11 e 15 del controricorso), secondo il cd. criterio "trifasico" nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento del lavoratore (Cass. 27 settembre 2010, n. 20272; Cass. 28 aprile 2015, n. 8589;

Cass. 27 settembre 2016, n. 18943): essendosi la medesima Corte limitata alla sbrigativa e non corretta asserzione di spettanza alla lavoratrice del livello B1, non risultando “dimostrata la redazione di atti giudiziari” (così all’ultimo capoverso di pg. 5 della sentenza); il ricorso principale deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535) e il ricorso incidentale invece accolto, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e dà atto, ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello Ric. 2020 n. 23738 sez. ML - ud. 14-12-2021 -4- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 23738/2020 Numero sezionale 11209/2021 Numero di raccolta generale 2489/2022 Data pubblicazione 27/01/2022 dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto; accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata, in relazione ad esso e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale del 14 dicembre 2021 Il Presidente (dott. Adriana Doronzo) Ric. 2020 n. 23738 sez. ML - ud. 14-12-2021 -5- F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 - F i r m a t o D a : V A L I A C