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Ordinanza — n. 2433/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses claim against municipality for unjust enrichment when action against official is possible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2433/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court rejected Vivai Tecnofleur SRL's appeal against the municipality of Rende, which had refused payment citing a lack of valid spending resolution. The lower appellate court dismissed the claim because the plaintiff could sue the specific official who ordered the goods, thereby violating the principle of subsidiarity required for unjust enrichment actions. The court affirmed that when an action against a responsible official is possible, the subsidiary claim against the public entity is inadmissible, though a subrogation action remains available if the official's assets are insufficient.

Regesto Legislator

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Art. 2041, 2042 CC; Art. 191 Law 267/2000: When a third party can act against a local official for an obligation assumed without prior contract or accounting controls, the action for unjust enrichment against the local entity is inadmissible due to lack of subsidiarity.

Parole chiave

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unjust enrichment subsidiarity local government liability official personal responsibility public spending irregularities subrogation action mancato anticipo delle spese assenza d'obbligo comunale azione di indebito arricchimento

Disposizioni normative citate

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Art. 2041 CC
Art. 2042 CC
Art. 191 Law 267/2000
Art. 194 D.Lgs. 267/2000
Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere "a posteriori", ex art. 194 d.

Giurisprudenza citata

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Cass. 30109/2018
Cass. 5130/2020
Cass. 5665/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 676-2020 proposto da: VIVAI TECNOFLEUR SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FILIPPO CIVININI 85, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO MARIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato HERMAN ALTOMARE; - ricorrente - contro COMUNE di RENDE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE DE LUCA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1403/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CRICENTI. Ric. 2020 n. 00676 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -2- V 4 Ritenuto che 1.-La società "Vivai Tecnofleur srl " ha effettuato una fornitura di beni e servizi per il completamento di una piazza in favore del Comune di Rende. Ha agito nei confronti dell'ente locale per ottenere il pagamento del corrispettivo di tale fornitura. Il Comune di Rende ha eccepito la nullità dell'accordo per difetto di una delibera valida di spesa, ed ha altresì eccepito la responsabilità personale del funzionario che aveva effettuato l'ordine. 2.-I1 Tribunale di Cosenza ha accolto la domanda sul presupposto che l'azione nei confronti del funzionario ex articolo 191 legge numero 267 del 2000 non era utilmente esercitabile perché non era individuabile il funzionario, con la conseguenza che spettava alla società l'azione di indebito arricchimento che era stata esercitata in subordine.

Invece, la Corte di appello di Catanzaro ha ritenuto che, essendovi azione verso il funzionario, difettasse il requisito della sussidiarietà dell'azione di arricchimento, ed ha dunque rigettato la domanda, in accoglimento dell'appello proposto dal Comune di Rende. 3.-11 ricorso è basato su un solo motivo che è contrastato dal controricorso del Comune di Rende. La ricorrente ha depositato memorie. Considerato che 5.-L'unico motivo di ricorso denuncia violazione falsa applicazione degli articoli 2041 e 2042 CC nonché dell'articolo 191 legge 267 del 2000, oltre che omesso esame di un fatto controverso e decisivo. 6.-La società ricorrente ritiene innanzitutto che la Corte d'appello non ha preso in considerazione la circostanza, da lei allegata, che nei confronti del funzionario non era in astratto possibile alcuna azione di responsabilità in quanto tale funzionario, in assenza di una delibera di spesa, non era per l'appunto individuabile.

Osserva inoltre la ricorrente che proprio quando l'azione verso il funzionario non è esperibile perché e impossibile l'individuazione di quest'ultimo, allora è ammessa l'azione di arricchimento ingiustificato, che deve, per l'appunto, ritenersi residuale. 7.-11 motivo è infondato. §.- Intanto, la ricorrente non dimostra di avere posto in appello la questione della possibilità di individuare il funzionario nei cui confronti esercitare l'azione di responsabilità o la domanda di corresponsione della prestazione: nel ricorso non si riporta alcuna prova di tale allegazione, da farsi in appello, né si indica in quale punto dell'atto di appello sarebbe stata posta.

Lo stesso Comune controricorrente contesta, con il controricorso, che in appello si sia discusso della possibilità o meno di individuare il funzionario. Ciò premesso, è principio di diritto di questa Corte che: "in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme c.d. ad evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita.

Ne consegue che, potendo il terzo interessato agire nei confronti del funzionario, per la mancanza dell'elemento della sussidiarietà, non è ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento nei confronti dell'ente locale il quale può soltanto riconoscere "a posteriori", ex art. 194 d. Igs. n. 267 del 2000 - nei limiti dell'utilità dell'arricchimento puntualmente dedotto e dimostrato - il debito fuori bilancio." (Cass. 30109/ 2018; Cass. 5130/ 2020; Cass. 5665/ 2021). La decisione di merito rispetta dunque questo principio di diritto, avendo accertato che v'era azione verso il funzionario e che dunque la domanda di arricchimento era inammissibile per difetto di sussidiarietà.

Resta salva però l'azione del creditore verso il Comune in via surrogatoria, qualora il patrimonio del funzionario non fornisca adeguate garanzie, ed a prescindere dall'azione esercitata verso quest'ultimo. (Cass. 5665/ 2021) 8.-Il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in misura di 3500,00 euro, oltre 200,00 euro per spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il rico