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Ordinanza — n. 2430/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court corrects a prior judgment where company names were mistakenly swapped between parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2430/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court granted a request to correct a material error in a previous ruling where the names of two companies were inadvertently inverted. Officine Clementi S.r.l. argued that the 2020 order incorrectly listed their name as Bassan Vittorio & Figli S.r.l. and vice versa, while the opposing party contested the claim. The court determined that the swap constituted a clear material mistake under civil procedure law and ordered the correction of the text in the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; Art. 375 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: The Supreme Court may correct material errors in its own judgments where names or designations are mistakenly swapped, provided the error does not affect the substance of the decision.

Parole chiave

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material error correction name swap mistake Supreme Court ruling civil procedure law judgment amendment cambiamento del nome chiarezza della ditta denominazioni protette

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 375 c.p.c.
Art. 380 bis c.p.c.
Art. 391 bis c.p.c.
e viceversa; ritenuto che si tratta, in tutti i suddetti casi, di errori materiali, emendabili con la procedura di cui all'art. 391 bis cod.
art. 391 bis cod. proc. civ
e viceversa; ritenuto che si tratta, in tutti i suddetti casi, di errori materiali, emendabili con la procedura di cui all'art. 391 bis cod. proc. civ.; ritenuto che nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso n. 8438-2021 proposto da: OFFICINE CLEMENTI S.R.L., Società unipersonale, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in Roma, alla via della Giuliana n. 44, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Arrigo, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Chiara Bertazza e Maria Cristina Clementi; - ricorrente - contro BASSAN VITTORIO & Figli S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione, alla Piazza Cavour, Roma, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Tramontini e Stefano Capo; - controricorrente - Per la correzione dell'ordinanza n. 12400/2020 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 24/06/2020; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021, dal Consigliere Relatore Dott.

Cristiano Valle, osserva quanto segue. La Corte, letto e ritenuto il ricorso per correzione di errori materiali contenuti nell'ordinanza n. 12400 in data 24/06/2020, proposto dalla Officine Clementi S.r.l. e il controricorso depositato dalla Bassan Vittorio e Figli S.r.l.; rilevato che la trattazione è stata avviata nelle forme di cui agli artt.375 e 380 bis cod. proc. civ. e che la proposta del Consigliere relatore è stata ritualmente comunicata alle parti, che hanno depositato memorie nel termine di legge; rilevato che nell'ordinanza di questa Corte di Cassazione n. 12400 del 24/06/2020, resa nella causa n. 33955/2018 R.G., dalla pagina 2 alla pagina 4 risulta che la denominazione Officine Clementi S.r.l.

è stata invertita in Bassan Vittorio e Figli S.r.I e viceversa; ritenuto che, come risulta dal tenore complessivo della motivazione dell'ordinanza, deve ritenersi che laddove, alle suddette pagine, è scritto Officine Clementi S.r.l. deve ritenersi scritto Bassan Vittorio e Figli S.r.l. e viceversa; ritenuto che si tratta, in tutti i suddetti casi, di errori materiali, emendabili con la procedura di cui all'art. 391 bis cod. proc. civ.; ritenuto che nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.

P.Q.M.

in accoglimento del ricorso ordina che nell'ordinanza n. 12400/2020 resa nella causa n. 33955/2018 R.G., alle pagine 2, 3 e 4, laddove è scritto Officine Clementi s.r.l. debba essere scritto e si legga Bassan Vittorio e Figli S.r.l. e dove è scritto Bassan Vittorio e Figli S.r.l. sia scritto e si legga Officine Clementi S.r.l; Ric. 2021 n. 08438 sez. ANI1d. 30-11-2021 -2- IMn ti5k Ovik," manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza; nulla per le spese. Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile - 3 della Corte Suprema di Cassazione, in data 30 novembre 2021. Il Presi