Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2429/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses jurisdictional conflict request as untimely, filed after first hearing under Art. 38 CPC.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2429/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the jurisdictional conflict request inadmissible because it was filed untimely after the first hearing. The Regional Water Court of Rome raised the issue during a summary session to transfer the case to Teramo, while the plaintiffs sought damages for landslide damage caused by alleged drainage errors. The court ruled that under Article 38 of the Civil Procedure Code, such requests must be made before the first hearing, rendering this late submission invalid.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 38 c.p.c.; Art. 183 c.p.c.: The request for a regulation of jurisdiction ex officio must be filed before the first hearing; requests made after this deadline are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
jurisdictional conflict untimely filing first hearing deadline ex officio regulation civil procedure code inadmissible request summary session responsabilità per danni da acqua

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 38 c.p.c.
nonché ulteriori memorie ex art. 380-ter, secondo comma, c.p.c.; le altre parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede; il P.M.
Art. 183 c.p.c.
R.D. n. 1775 del 1933
208 del r.d. n. 1775 del 1933, posto che l'art.
art. 38 cod. proc. civ
nonché ulteriori memorie ex art. 380-ter, secondo comma, c.p.c.; le altre parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede; il P.M.
art. 183 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., ord., 29/10/2019, n. 2773
(Cass., ord., 29/10/2019, n. 27731;
Cass., ord., 20/09/2016, n. 18357
1775 regola specificamente soltanto l'ipotesi del regolamento di competenza rimesso all'iniziativa delle parti (Cass., ord., 20/09/2016, n. 18357;
Cass., sez. un., ord., 25/11/2011, n. 24903
Cass., sez. un., ord., 25/11/2011, n. 24903); anche di recente le Sezioni Unite di questa Corte (v.
Cass., sent., 18/06/2020, n. 11866
Cass., ord., 3/08/2018, n. 20488
11866, anche Cass., ord., 3/08/2018, n. 20488;
Cass., ord., 7/05/2008, n. 11185
Cass., ord., 1/04/2011, n. 7596
Cass., ord., 17/11/2004, n. 21737
7596; Cass., ord., 17/11/2004, n. 21737).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza n 5714-2021 sollevato dalla CORTE D'APPELLO di ROMA - TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE, con ordinanza n. 2523/20 del 16/02/21, nel procedimento vertente tra: DI CLEMENTE ELVIO, MARIA CHIARA ANDRENACCI, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato DALMAZIO MASTROGIUSEPPE, da una parte, COMUNE DI SILVI, ALLIANZ SPA, AXA ASSICURAZIONI SPA, AZIENDACOMPRENSIORALE ACQUEDOTTISTICA SPA; dall'altra; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Dott.

ANTONIETTA SCRIMA; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO PEPE che chiede che la Corte di cassazione in camera di consiglio, dichiari inammissibile l'istanza di regolamento di competenza d'ufficio proposta dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Roma. Rilevato che: Elvio Di Clemente e Maria Chiara Andrenacci riassunsero dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Roma il giudizio dai predetti già instaurato innanzi al Tribunale di Teramo nei confronti del Comune di Silvi (che aveva chiesto ed ottenuto l'autorizzazione a chiamare in causa ACA S.p.a. e AXA Assicurazioni S.p.a.) e volto alla condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni subiti dagli attori, quali proprietari di beni immobili siti nel predetto comune, a seguito del vasto movimento franoso, verificatosi in data 5 febbraio 2005, asseritamente a causa dell'errata esecuzione di opere di interramento di una condotta fognaria nonché dell'omessa predisposizione di opere per la regimentazione delle acque piovane, avendo il Tribunale per primo adito dichiarato, con ordinanza del 28 aprile 2020, la propria incompetenza per essere competente il già indicato Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche; con ordinanza NRG 2523/2020 del 16 febbraio 2021 il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte di appello di Roma, ritenendo che la competenza a conoscere della presente controversiì debba essere attribuita al Tribunale di Teramo, in ragione della materia, ha proposto regolamento di competenza d'ufficio;

Elvio Di Clemente e Maria Chiara Andrenacci hanno depositato memoria difensiva ex art. 47, quinto comma, c.p.c. nonché ulteriori memorie ex art. 380-ter, secondo comma, c.p.c.; le altre parti non hanno svolto attività difensiva in questa sede; il P.M. presso quest'Ufficio ha chiesto che il proposto ricorso sia dichiarato inammissibile; considerato che: Ric. 2021 n. 05714 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -2- il regolamento di competenza proposto dal giudice investito della controversia, a seguito di pronuncia declinatoria della competenza da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo purché promosso entro la prima udienza di trattazione, anche a seguito di riserva assunta in quella sede, come si ricava dall'art. 38 cod. proc. civ. (Cass., ord., 29/10/2019, n. 27731;

Cass., ord., 10/09/2018, n. 21944; Cass., ord., 12/11/2015, n. 23106; Cass., ord., 5/12/2003, n. 18680; Cass., ord., 5/02/2002, n. 1553); nel caso in esame, all'udienza di prima trattazione del 20 ottobre 2020 il Tribunale adito in sede di riassunzione si è riservato concedendo termini per note; ha poi sciolto la riserva con ordinanza del 28 novembre 2020, rilevando la questione della competenza per materia; fatte quindi precisare le conclusioni con modalità cartolare all'udienza del 15 dicembre 2020 e celebrata l'udienza di discussione in data 16 febbraio 2021, con l'ordinanza collegiale in pari data, ha sollevato il conflitto di competenza; alla luce di quanto appena evidenziato deve ritenersi che fondatamente sia il Di Clemente e l'Andrenacci che il Pubblico Ministero hanno eccepito la tardività del proposto conflitto; ed invero, come pure già precisato da questa Corte, il giudice indicato come competente da quello originariamente adito, e innanzi al quale la causa sia stata riassunta, può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza non oltre la prima udienza di trattazione, salvo che debba svolgere attività processuali, come assumere sommarie informazioni, strettamente funzionali alla valutazione riguardanti la prospettabilità del conflitto di competenza, nel qual caso la richiesta del regolamento deve seguire senza soluzione di continuità le dette attività processuali (v.

Cass., ord., 2/08/2018, n. 20445, evidenziandosi che nella specie esaminata con il provvedimento appena richiamato, questa Corte ha ritenuto inammissibile il regolamento di competenza elevato d'ufficio dal Ric. 2021 n. 05714 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -3- giudice il quale, dopo avere rilevato la questione all'udienza ex art.183 cod. proc. civ., aveva differito a un momento successivo la relativa richiesta, disponendo una serie di rinvii finalizzati ad acquisire il fascicolo d'ufficio e la CTU espletata presso il giudice a quo, non esplicitamente motivati come strettamente funzionali all'elevazione del conflitto); secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, dal quale non vi è motivo di discostarsi in questa sede, i sopra ricordati principi devono ritenersi applicabili anche con riferimento al conflitto di competenza sollevato dal Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, e, quindi, anche nel procedimento dinanzi a tale giudice il regolamento di competenza d'ufficio non può essere richiesto oltre la prima udienza di trattazione, essendo applicabile anche in tale giudizio l'art. 38 cod. proc. civ., in virtù del rinvio residuale alla disciplina del codice di procedura civile operato dalla norma di salvaguardia dell'art. 208 del r.d. n. 1775 del 1933, posto che l'art. 161 dello stesso r.d. n. 1775 regola specificamente soltanto l'ipotesi del regolamento di competenza rimesso all'iniziativa delle parti (Cass., ord., 20/09/2016, n. 18357;

Cass., sez. un., ord., 25/11/2011, n. 24903); anche di recente le Sezioni Unite di questa Corte (v. sentenza 18/06/2020, n. 11866) hanno ribadito che il momento di preclusione del potere officioso di rilevazione della incompetenza per materia e territorio inderogabile va individuato nell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., da intendersi anche come udienza fissata ai sensi del primo comma, del secondo comma o del terzo comma della citata norma, sicché è inammissibile il conflitto di competenza elevato dal giudice dopo la prima udienza di trattazione, quando egli ha già concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.;

è stato pure precisato che nel caso in cui la causa sia stata rinviata per la precisazione delle conclusioni o anche venga disposta la decisione Ric. 2021 n. 05714 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -4- hinc et hinde, il passaggio della causa ad una fase incompatibile con l'attività compresa nella trattazione ai sensi dell'art. 183 c.p.c., esclude che nella decisione si possa sollevare il conflitto oppure rimettere la causa sul ruolo per la sua elevazione, senza che, in ogni caso rilevi che una delle parti abbia riproposto eccezione di incompetenza nel giudizio di riassunzione, in quanto la parte che dissente dalla declaratoria di incompetenza pronunciata dal giudice a quo non ha altro potere che quello di impugnarla (in tal senso, v. oltre Cass., sez. un., 18/06/2020, n. 11866, anche Cass., ord., 3/08/2018, n. 20488;

Cass., ord., 7/05/2008, n. 11185); pertanto, il proposto regolamento di competenza, che è stato richiesto dal giudice della riassunzione ben oltre l'udienza di trattazione è inammissibile in quanto è stato proposto intempestivamente; non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di competenza richiesto d'ufficio (Cass., ord., 1/04/2011, n. 7596; Cass., ord., 17/11/2004, n. 21737).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile -