Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of motivation regarding tax refund silence refusal. The court finds the lower court's reasoning sufficient and upholds the tax authority's decision. The burden of proof on the taxpayer was correctly applied. The appeal is rejected due to lack of constitutional violation in the reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the cassation appeal filed by Alessandro Ghezzo against a regional tax commission's decision rejecting his IRAP refund request. The taxpayer argued the lower court failed to properly address the legality of the tax authority's silence refusal, but the court found the reasoning clear and grounded in the burden of proof rules. The court determined the lower court correctly identified the taxpayer's lack of autonomous organization and thus rejected the appeal as unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 111, comma 6, Cost.; Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.: The cassation review of motivation is limited to verifying a violation of the minimum constitutional requirement, which is absent when the lower court clearly establishes the facts and applies the burden of proof rules to reach a logical conclusion.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 25156-2020 proposto da: GHEZZO ALESSANDRO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controticorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE VARESE 11210661002; - intimata - avverso la sentenza n. 5400/14/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 27/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 25156 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- Premesso che: 1.Alessandro Ghezzo ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciandone il difetto di effettiva motivazione riguardo alla questione della dedotta illegittimità del silenzio rifiuto opposto dall'Agenzia delle Entrate avverso istanza di rimborso dell'Irap dell'anno 2012. Si legge nella motivazione della sentenza impugnata che, trattandosi di valutare il silenzio rifiuto dell'ufficio "il giudice deve verificare la sussistenza dei presupposti che legittimano l'imposizione rectius l'insussistenza degli stessi e quindi la fondatezza dell'istanza di rimborso.
Ebbene in fatto emerge chiaramente che il contribuente non difetta di autonoma organizzazione necessaria ai fini dell'imposizione Irap. Come già correttamente affermato dal giudice di prime cure è quindi il contribuente, "attore sostanziale" -rectius soggetto che vuole fare valere in giudizio un proprio diritto ai sensi dell'art.2697 c.c.- a dover provare le ragioni a fondamento della pretesa, id. est l'assenza di organizzazione autonoma";
2. l'Agenzia delle entrate ha presentato controricorso;
3. il ricorso è infondato. Devesi ricordare che, a seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost.. Tale violazione è individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014).
Il discorso motivazionale della sentenza della CTR della Lombardia (v. sopra punto1) si sottrae ad ogni possibile censura: esso esiste sotto il profilo grafico; esprime in modo chiaro ciò che la CTR ha assunto quale oggetto del decidere - la insussistenza dei presupposti dell'irap versata dal contribuente "e quindi la fondatezza dell'istanza di rimborso"-; evidenzia, con espresso richiamo alla norma norma di riferimento (art.2697 c.c.) -che è norma sul riparto dell'onere della prova e regola finale di giudizio-, che il contribuente non ha provato l'insussistenza dei presupposti impositivi essendo anzi "in fatto emerso che il contribuente non difetta di autonoma organizzazione necessaria ai fini dell'imposizione IRAP"; esprime la conseguente conclusione per cui "va quindi rigettato l'appello con riferimento alla illegittimità del silenzio;
4. il ricorso va rigettato;
5. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte, rigetta il ricorso; condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in €1400,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 gennaio 2021, svolta Cavi mod