Cassation court dismisses appeal against tax commission ruling due to sufficient motivation despite procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Maria Di Meglio's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal of her challenge to a municipal IMU tax notice. The applicant argued for nullity based on improper service and lack of reasoning, while the municipality did not appear in the proceedings. The court ruled that the lower decision's motivation was clear, coherent, and met the constitutional minimum required for validity, thereby rejecting the claim of insufficient reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36, 61 d.lgs. 546/92; Art. 118 disp. att. c.p.c.: The cassation review of tax decisions is limited to verifying the constitutional minimum of motivation, which is satisfied if the reasoning is graphically present, clear, coherent, and capable of expressing the entity's will.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 21566-2020 proposto da: DI MEGLIO MARIA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato NICOLA SIMEONE; - ricorrente - contro COMUNE DI ISCHIA; - intimato - avverso la sentenza n. 8870/24/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 22/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Premesso che:
1. Maria Di Meglio ricorre, denunciando violazione degli artt.36 e 61 d.lgs.546/92 e 118 disp att. c.p.c., per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Campania, in causa su avviso di accertamento notificato ad essa ricorrente dal Comune di Ischia per IMU dell'anno 2012, ha rigettato l'appello di essa ricorrente avverso la decisione di primo grado con un discorso motivazionale in cui viene dato conto delle eccezioni riproposte davanti alla CTR come motivi dell'appello e inerenti, la prima, la "inesistenza e/o nullità della notifica" dell'avviso, "le altre alla carenza di motivazione dell'atto" e vengono, dette eccezioni, esaminate e confutate.
In particolare si legge nella motivazione della sentenza impugnata che il vizio di notifica non sussiste essendo stata quest'ultima "effettuata dal messo comunale" ai sensi dell'art.140 c.p.c. e che, "in ogni caso, ove eventualmente viziata, trattandosi ...di nullità e non di inesistenza, la stessa ha raggiunto lo scopo suo, consentendo la conoscenza [dell'atto] e la reazione allo stesso da parte della ricorrente". Si legge poi che sono "identicamente da disattendere le altre domande inerenti la carenza di motivazione dell'atto opposto, apparendo questa sinteticamente indicata in modo da consentire l'espressione della volontà dell'ente impositore ed in riferimenti normativi invocati" 2. il Comune di Ischia non si è costituito;
3. la contribuente ha depositato memoria;
4. il ricorso è infondato. Si premette che, a seguito della riformulazione dell'ad. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'ad. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'addii, comma 6, Cost.. Tale violazione è individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014).
Il discorso motivazionale della sentenza della CTR della Campania (v. sopra punto 1) si sottrae ad ogni possibile censura: esso esiste sotto il profilo grafico; esprime in modo sia pur sintetico tuttavia chiaro e coerente le ragioni della ritenuta infondatezza delle eccezioni sollevate dalla ricorrente contro la sentenza di primo grado;
5. il ricorso va rigettato;
6. non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione del Comune di Ischia; PQM la Corte, rigetta il ricorso; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, svolta con modalità da remoto. jIl P