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Ordinanza — n. 2424/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to notify the respondent company of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2424/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the tax agency's appeal inadmissible because it failed to notify the respondent company, La Baretta, of the filing. Although documents were presented, they were proven to be notifications of a counter-appeal to a different lawyer, not the original appeal to the respondent. Consequently, the court ruled that the lack of proper notification rendered the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 380 c.p.c.: The appeal is inadmissible if the respondent has not been properly notified of the filing, as procedural regularity requires direct communication to the opposing party.

Parole chiave

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failure to notify procedural inadmissibility tax appeal proper service counter-appeal confusion zone rurali proprietà fondiaria agricola revoca della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
Art. 380 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R.
articolo 380-bis cod. proc. civ
La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15538-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro LA BARETTA SOCIETA' SEMPLICE; - intimata - avverso la sentenza n. 1257/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 21/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. t/1 Ric. 2020 n. 15538 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- Rilevato che:

1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza n. 1257/06/2019, depositata il 21 novembre 2019, con la quale la Commissione tributaria regionale del Piemonte ha parzialmente accolto il suo appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Asti, accolto il ricorso della società semplice La Baretta contro l'atto con il quale l'Amministrazione aveva revocato, in autotutela, l'attribuzione della ruralità ad un'unità immobiliare di proprietà della stessa contribuente, che ne aveva fatto richiesta con docfa.

2. La contribuente non si è costituita.

3. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che:

1. Preliminarmente, deve rilevarsi che parte ricorrente non ha prodotto la notifica del ricorso alla controparte, che la proposta di relazione indicava come necessario oggetto di verifica preliminare. Infatti, la relata di notifica a mezzo posta elettronica certificata, la cui stampa cartacea è unita alla copia cartacea del ricorso con l'apposizione di timbri di congiunzione, è relativa alla notifica di un controricorso all'avv. Giulio (nello stesso atto indicato anche come Giuliano) Berruti, quale difensore domiciliatario della I.V.P.C. Power 6 s.r.l.

Anche le allegate ricevute di accettazione e consegna della relativa notifica a mezzo p.e.c., a loro volta stampate ed unite con timbri di congiunzione al ricorso, pur indicando l'atto notificato come ricorso per cassazione, sono dirette al destinatario avv. Giuliano Berruti e comprendono la riproduzione della relata relativa alla notifica di un controricorso all'avv. Giulio (indicato anche come Giuliano) Berruti, quale difensore domiciliatario della I.V.P.C. Power 6 s.r.l. Tutti i documenti appena menzionati sono estranei al procedimento per il quale si procede, nel quale, come emerge dallo stesso ricorso e dalla sentenza impugnata, la contribuente è La Baretta società semplice, difesa in appello dal dott. commercialista Giovanni Ene Baj-Macario, e l'atto erariale da notificare era il ricorso per la cassazione della predetta sentenza d'appello.

Non risultando in atti documentazione relativa alla notifica del ricorso per cassazione alla controparte dell'Amministrazione nel giudizio a quo, va dichiarata l'inammissibilità dello stesso ricorso.

2. Nulla sulle spese, non essendosi costituita la contribuente.

3. Non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato; P. Q. M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, svolta con modalità da remoto