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Ordinanza — n. 2423/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer's appeal on expense compensation, ruling procedural loss alone is not a valid reason for cost sharing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2423/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Daniel Del Monte's appeal regarding the allocation of litigation costs in a tax dispute. The Regional Tax Commission had allowed cost compensation solely because the case was decided on a procedural issue rather than a substantive one. The court rejected this reasoning, holding that procedural loss does not constitute the 'serious and exceptional reasons' required to deviate from the general rule that costs follow the losing party.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; The general rule that litigation costs follow the losing party prevails, and 'serious and exceptional reasons' for cost compensation cannot be based merely on the procedural nature of the dispute.

Parole chiave

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cost compensation procedural loss tax litigation Cassation appeal Article 92 CPC computo dei contributi accoglimento parziale del contribuente contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 32763 del 2019
Cass. n. 11222 del 2016
Cass. n. 6059 del 2017
11222 del 2016; Cass. n. 6059 del 2017; Cass.
Cass. n. 9977 del 2019
6059 del 2017; Cass. n. 9977 del 2019).
Cass. n. 14576 del 1999
Cass. n. 10911 del 2001
n.14576 del 1999): agli effetti del regolamento delle spese processuali, infatti, la soccombenza può essere determinata, anziché da ragioni di merito, da motivi di carattere processuale (Cass. n. 10911 del 2001;
Cass. n. 9512 del 1999
Cass. n. 9512 del 1999)";
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 14304-2020 proposto da: DEL MONTE DANIEL, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DI PIETRA PAPA, 21, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - Contro GIUDICE di PACE di ROMA UFFICIO RECUPERO CREDITI SETTORE CIVILE; - intimato - avverso la sentenza n. 5721/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 14/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 5428/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 13704 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- Premesso che: 1.Daniel Del Monte, lamentando violazione dell'art.92 c.p.c., ricorre per la cassazione del capo dispositivo della compensazione delle spese, della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio, in causa su cartella di pagamento del contributo unificato relativo ad una causa iscritta a ruolo dinanzi al Giudice di Pace di Roma, ha confermato la sentenza di primo grado favorevole ad esso ricorrente. La compensazione delle spese è stata dalla CTR disposta sull'asserto che "l'esame si è limitato ad un profilo meramente processuale"; 2.1'Ufficio del giudice di Pace di Roma non si è costituitor olee Jp.an.r5 4,2 3...)(r3 3. il contribuente ha depositato memoria; considerato che: 1.per regola generale stabilita dall'art.91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza.

L'art.92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", introdotta dalla 1.69 del 2009), ne consente la compensazione, ove sussista soccombenza reciproca e, oltre, "gravi ed eccezionali ragioni che devono essere indicate esplicitamente nella motivazione". Il fatto che la soccombenza sia correlata a questione di diritto processuale e non di diritto sostanziale non integra -al contrario di quanto assunto dalla CTR- ragione (grave ed eccezionale) di compensazione delle spese. Si tratta di fatto irrilevante;

2. su fattispecie identica a quella che occupa questa Corte con ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32763, ribadito "come, al di fuori del caso della reciproca soccombenza, "le gravi ed eccezionali ragioni" per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 11222 del 2016; Cass. n. 6059 del 2017; Cass. n. 9977 del 2019). Ed in tale vizio è incorsa la decisione impugnata lì dove, nel riferire la ricorrenza delle condizioni giustificative della compensazione delle spese di lite, ha erroneamente dato rilievo al solo fatto che la lite era stata definita "su una questione meramente processuale".

Al contrario, la definizione in rito di una controversia non giustifica in alcun modo la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi, com'è accaduto nel caso di specie, vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius (cfr. Cass. n.14576 del 1999): agli effetti del regolamento delle spese processuali, infatti, la soccombenza può essere determinata, anziché da ragioni di merito, da motivi di carattere processuale (Cass. n. 10911 del 2001;

Cass. n. 9512 del 1999)";

3. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, limitatamente al capo relativo alle spese, e la causa deve essere rimessa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese del grado d'appello, in favore del contribuente, nonché per le spese del giudizio di legittimità; PQM la Corte cassa la sentenza impugnata relativamente al capo relativo alle spese del giudizio di appello e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla CTR del Lazio in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, svolta con modalità da remoto. Il Prsi