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Ordinanza — n. 2422/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against tax jurisdiction denial, confirming competition authority fees are taxable contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2422/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by Mangimificio Romagnolo against a regional tax court decision denying jurisdiction. The company argued that fees for the competition authority were not taxable, while the authority requested a fair resolution. The court ruled that these fees constitute taxable contributions based on prior Supreme Court precedent, thereby establishing exclusive tax court jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.lgs. n. 546/1992; Art. 10 d.lgs. n. 287/1990: Contributions for the functioning of the competition authority are deemed taxable contributions, granting exclusive jurisdiction to tax courts over all related procedural acts.

Parole chiave

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tax jurisdiction competition authority fees taxable contributions exclusive tax court procedural acts competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori rimborso dei contributi lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

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Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 25 e 102 della Costituzione
Art. 10, commi 7 ter e 7 quater, della L. n. 287 del 1990
Questa Corte ha avuto già modo di statuire: "I contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsti dall'art. 10, commi 7 ter e 7 quater, della I.
Art. 374, primo comma, cod. proc. civ.
civ., va letta in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo (art.111 Cost.) sicché la sezione semplice può decidere la questione di giurisdizione che forma esclusivo oggetto del ricorso, ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., ord. n.10577 del 04/06/2020
Cass. 16069/2018
si siano già pronunciate (v., Cass. 16069/2018 in motivazione);
Sez. U., sentenza n.353 del 25/01/1985
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 13704-2020 proposto da: MANGIMIFICIO ROMAGNOLO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LILIO 95, presso lo studio dell'avvocato TEODORO CARSILLO, rappresentata e difesa dagli avvocati MADDALENA ALDEGHERI, GIANFRANCO VIGNOLA; - ricorrente - contro AUTORITÀ' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; / - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 5428/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. / / / / Ric. 2020 n. 13704 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- Premesso che e considerato che: 1.1a srl Mangimificio Romagnolo ricorre, denunciando violazione dell'art.2, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1992 e degli artt.25 e 102 della Costituzione, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio, in causa di impugnazione di cartelle di pagamento notificate dall'Agenzia delle entrate - Riscossione, relative a contributi degli anni 2013, 2014 e 2015, per il funzionamento della Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha confermato la decisione della CTP di Roma dichiarativa del difetto di giurisdizione del giudice tributario; 2.I'Autorità garante della concorrenza e del mercato si è costituita e, richiamata la decisione delle Sezioni Unite di queste Corte n.10577/2020, ha chiesto "definirsi secondo giustizia la controversia, in ogni caso con compensazione di spese";

3. l'Agenzia delle entrate-Riscossione non si è costituita;

4. il ricorso è fondato. Questa Corte ha avuto già modo di statuire: "I contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsti dall'art. 10, commi 7 ter e 7 quater, della I. n. 287 del 1990, hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (quale risorsa per il funzionamento di un'autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole del mercato a tutela della concorrenza) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva.

Pertanto, ai sensi dell'art.2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art.12 della I. n. 448 del 2001 (che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere), le controversie relative alla riscossione dei predetti oneri di funzionamento sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, la quale ha carattere pieno ed esclusivo, includendo, oltre ai giudizi sull'impugnazione del provvedimento impositivo, anche quelli relativi alla legittimità di tutti gli atti del procedimento. (Cass. Sez.

U., ord. n.10577 del 04/06/2020). Il Collegio si riporta alla suddetta statuizione. Si precisa che non vi è luogo a rimessione della questione alle Sezioni Unite, giacché la riserva di attribuzione di queste ultime, ai sensi dell'art.374, primo comma, cod. proc. civ., va letta in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo (art.111 Cost.) sicché la sezione semplice può decidere la questione di giurisdizione che forma esclusivo oggetto del ricorso, ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc.civ., laddove, come nel caso di specie, sulla questione le S.U. si siano già pronunciate (v., Cass. 16069/2018 in motivazione);

5. il ricorso deve pertanto essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, va dichiarato che la causa è attratta alla giurisdizione tributaria e la causa deve essere rinviata alla CTP di Roma, in diversa composizione (v. Sez. U., sentenza n.353 del 25/01/1985: "In sede di ricorso avverso la sentenza d'appello che abbia negato la giurisdizione del giudice ordinario, a conferma della sentenza di primo grado, le Sezioni Unite della suprema Corte, rilevata la sussistenza di detta giurisdizione, devono annullare entrambe le indicate pronunce, e rinviare, ai sensi dell'art. 383 terzo comma cod. proc. civ., al giudice di primo grado, cui il giudice d'appello avrebbe dovuto a sua volta rimettere le parti");

6. le spese saranno regolate con il merito; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara che la causa è attratta alla giurisdizione tributaria e rinvia, anche per le spese, alla CTP di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, svolta con modalità da remoto. Il resid