Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2421/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal, ruling competition authority fees are taxable and fall under exclusive tax jurisdiction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2421/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the Regional Tax Court's ruling that the competition authority's fees lacked tax jurisdiction. The appellant argued the fees were not taxes, while the authority sought a final decision. The court held these fees are taxable contributions and thus exclusively within the tax court's jurisdiction, ordering the case remitted for further examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992; Art. 10, commi 7 ter e 7 quater, L. n. 287/1990: Contributions for the functioning of the competition authority constitute taxable payments subject to exclusive jurisdiction of the tax courts.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax jurisdiction competition authority fees exclusive tax court taxable contributions legal characterization debito di contributi computo dei contributi lite in materia di contribuzioni pubbliche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
Art. 10, commi 7 ter e 7 quater, L. n. 287/1990
Questa Corte ha statuito: "I contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsti dall'art. 10, commi 7 ter e 7 quater, della I.
Art. 374, primo comma, cod. proc. civ.
civ., va letta in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo (art.111 Cost.) sicché la sezione semplice può decidere la questione di giurisdizione che forma esclusivo oggetto del ricorso, ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc. civ., laddove, come nel caso di specie, sulla questione le S.U.
Art. 111 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U., ord. n.10577/2020
Cass. 16069/2018
si siano già pronunciate (v., Cass. 16069/2018 in motivazione);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 13569-2020 proposto da: GESCO SOCIETÀ' COOPERATIV AGRICOLA, quale società incorporante la ITALSUINI - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LILIO 95, presso lo studio dell'avvocato TEODORO CARSILLO, rappresentata e difesa dagli avvocati MADDALENA ALDEGHERI, GIANFRANCO VIGNOLA; - ricorrente - Contro AUTORITÀ' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del Presidente in carica pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 5623/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 04/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 13569 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- Premesso che e considerato che: 1.1a soc. coop. Agricola Gesco, ricorre, denunciando violazione dell'art.2, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1992 e degli artt.25 e 102 della Costituzione, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio, in causa di impugnazione di cartelle di pagamento notificatele dall'Agenzia delle entrate- Riscossione, relative a contributi per il funzionamento della Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha, in riforma della decisione di primo grado favorevole ad essa ricorrente, dichiarato, in accoglimento del primo dei due motivi di appello dell'autorità, il difetto di giurisdizione del giudice tributario; 2.11Autorità garante della concorrenza e del mercato si è costituita e, richiamata la decisione delle Sezioni Unite di queste Corte n.10577/2020, ha chiesto "definirsi secondo giustizia la controversia, in ogni caso con compensazione di spese";

3. l'Agenzia delle entrate-Riscossione non si è costituita;

4. il ricorso è fondato. Questa Corte ha statuito: "I contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsti dall'art. 10, commi 7 ter e 7 quater, della I. n. 287 del 1990, hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (quale risorsa per il funzionamento di un'autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole del mercato a tutela della concorrenza) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva.

Pertanto, ai sensi dell'art.2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall 1art.12 della I. n. 448 del 2001 (che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere), le controversie relative alla riscossione dei predetti oneri di funzionamento sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, la quale ha carattere pieno ed esclusivo, includendo, oltre ai giudizi sull'impugnazione del provvedimento impositivo, anche quelli relativi alla legittimità di tutti gli atti del procedimento" (Cass.

Sez. U., ord. n.10577 del 04/06/2020). Il Collegio si riporta alla suddetta statuizione. Si precisa che non vi è luogo a rimessione della questione alle Sezioni Unite, giacché la riserva di attribuzione di queste ultime, ai sensi dell'art.374, primo comma, cod. proc. civ., va letta in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo (art.111 Cost.) sicché la sezione semplice può decidere la questione di giurisdizione che forma esclusivo oggetto del ricorso, ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc. civ., laddove, come nel caso di specie, sulla questione le S.U. si siano già pronunciate (v., Cass. 16069/2018 in motivazione);

5. il ricorso deve pertanto essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, va dichiarato che la causa è attratta alla giurisdizione tributaria e deve essere rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per l'esame del secondo motivo di appello dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

6. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara che la causa è attratta alla giurisdizione tributaria e rinvia, anche per le spese, alla CTR del Lazio, in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, svolta con modalità da re