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Ordinanza — n. 2419/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax court jurisdiction denial for competition authority operating contributions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2419/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the cooperative's appeal against the Lazio Regional Tax Court's denial of jurisdiction. The court held that contributions for the functioning of the Competition Authority are taxable in nature due to their compulsory character and link to public expenditure. Consequently, the tax court had exclusive jurisdiction over these matters, invalidating the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 2 comma 1 d.lgs. 546/1992; Art. 10 commi 7 ter e 7 quater L. 287/1990: Contributions for the functioning of the Competition Authority constitute taxable obligations, granting exclusive jurisdiction to the tax courts over all related proceedings.

Parole chiave

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tax court jurisdiction competition authority operating contributions taxable nature exclusive competence administrative appeal cassation ruling computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2 comma 1 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 10 commi 7 ter e 7 quater della L. n. 287 del 1990
Questa Corte ha avuto già modo di statuire: "I contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsti dall'art. 10, commi 7 ter e 7 quater, della I.
Art. 374 primo comma cod. proc. civ.
civ., va letta in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo (art.111 Cost.) sicché la sezione semplice può decidere la questione di giurisdizione che forma esclusivo oggetto del ricorso, ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod.
Art. 383 terzo comma cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U., ord. n. 10577 del 04/06/2020
Cass. 16069/2018
si siano già pronunciate (v., Cass. 16069/2018 in motivazione);
Sez. U., sentenza n. 353 del 25/01/1985
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5973-2020 proposto da: RIPRO -COOP SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LILIO 95, presso lo studio dell'avvocato TEODORO CARSILLO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIANFRANCO VIGNOLA, MADDALENA ALDEGHERI; - ricorrente - contro AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 4046/16/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 03/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 05973 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- Premesso che:

1. la Ripro-Coop soc. coop. agricola, ricorre, denunciando violazione dell'art.2, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1992, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio, in causa di impugnazione di una cartella di pagamento, notificatale dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, relativa a contributi per il funzionamento della Autorità garante della concorrenza e del mercato, confermando la decisione di primo grado, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario;

2. l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso;

3. l'Agenzia delle entrate-Riscossione non si è costituita;

4. il ricorso è fondato. Questa Corte ha avuto già modo di statuire: "I contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsti dall'art. 10, commi 7 ter e 7 quater, della I. n. 287 del 1990, hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (quale risorsa per il funzionamento di un'autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole del mercato a tutela della concorrenza) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva.

Pertanto, ai sensi dell'art.2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art.12 della I. n. 448 del 2001 (che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere), le controversie relative alla riscossione dei predetti oneri di funzionamento sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, la quale ha carattere pieno ed esclusivo, includendo, oltre ai giudizi sull'impugnazione del provvedimento impositivo, anche quelli relativi alla legittimità di tutti gli atti del procedimento." (Cass.

Sez. U., ord. n.10577 del 04/06/2020). Il Collegio si riporta alla suddetta statuizione. Si precisa che non vi è luogo a rimessione della questione alle Sezioni Unite, giacché la riserva di attribuzione di queste ultime, ai sensi dell'art.374, primo comma, cod. proc. civ., va letta in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo (art.111 Cost.) sicché la sezione semplice può decidere la questione di giurisdizione che forma esclusivo oggetto del ricorso, ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc.civ., laddove, come nel caso di specie, sulla questione le S.U. si siano già pronunciate (v., Cass. 16069/2018 in motivazione);

5. il ricorso deve pertanto essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTP di Roma, in diversa composizione (v. Sez. U., sentenza n.353 del 25/01/1985: "In sede di ricorso avverso la sentenza d'appello che abbia negato la giurisdizione del giudice ordinario, a conferma della sentenza di primo grado, le Sezioni Unite della suprema Corte, rilevata la sussistenza di detta giurisdizione, devono annullare entrambe le indicate pronunce, e rinviare, ai sensi dell'art. 383 terzo comma cod. proc. civ., al giudice di primo grado, cui il giudice d'appello avrebbe dovuto a sua volta rimettere le parti");

6. le spese saranno regolate con il merito; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione tributaria e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTP di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camere di consiglio del 12 gennaio 2022, svolta con modalità da remoto.