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Ordinanza — n. 2418/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal and declares case extinguished due to simplified tax payment agreement. Contribuent sought suspension but paid, ending proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2418/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal extinguished because the taxpayer fulfilled the conditions for a simplified tax payment agreement. Although the taxpayer requested suspension of the proceedings under specific decree provisions, the tax agency confirmed the payment was made to finalize the dispute. Consequently, the judgment was terminated without a merits decision, and costs were assigned to the party that incurred them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 6, d.l. n. 119/2018; Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018: When a taxpayer completes the payment required for a simplified tax agreement, the proceedings are extinguished, excluding the application of rules regarding tax penalties for unsuccessful appeals.

Parole chiave

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simplified tax agreement proceedings extinguishment tax payment completion cassation appeal dismissal tax penalty exclusion deduzione per spese prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 6, d.l. n. 119/2018
in ragione di quanto precede deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per perfezionamento della definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, comma 6, d.l.
Art. 6, comma 13, d.l. n. 119/2018
in ragione di quanto precede deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per perfezionamento della definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, comma 6, d.l.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002
"la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25485/2018
Cass. n. 19560/2015
Cass. n. 601/2022
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 36266-2018 proposto da: DI MASI BARBARA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. NICOLA DA TOLENTINO 50, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO DE TILLA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3561/8/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di CATANZARO SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA, depositata il 21/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. Ric. 2018 n. 36266 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- Premesso e considerato che: 3,-ún i 724 1. con sentenza in data 21 dicembre 2017, n.1-64, la commissione tributaria \,(L. R.e regionale della Calabri'in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava inammissibile il ricorso presentato da Barbara Di Masi avverso cartella di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate per imposta sui redditi dell'anno 1995;

2. la contribuente ricorreva per la cassazione della suddetta sentenza;

3. l'Agenzia delle Entrate, con controricorso, si opponeva;

4. la contribuente, con atto depositato il 5 giugno 2019, dato conto di aver presentato istanza di definizione della controversia ai sensi del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla 1.136/2018, e di aver versato la prima rata di quanto dovuto per la definizione della vertenza, chiedeva sospendersi il giudizio, ai sensi dell'art.6 del predetto d.I.;

5. con atto in data 20 febbraio 2020, l'Agenzia delle entrate, dando conto del fatto che la contribuente aveva provveduto "al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione", chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio;

6. in ragione di quanto precede deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per perfezionamento della definizione agevolata ai sensi dell'art. 6, comma 6, d.l. n. 119 del 2018, convertito nella legge n. 136 del 2018;

7. ex art. 6, comma 13, d.l. cit., le spese restano a carico di chi le ha sostenute; 8. "la declaratoria di estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione" (Cass. n. 25485 del 2018; 19560 del 2015 e, di recente, 601 del 2022). pqm la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, svolta con modalità da remoto. Il Tsiden