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Ordinanza — n. 2417/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court of Cassation corrects a prior order to include the lawyer's fees in the cost allocation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2417/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation granted a request for material error correction regarding a previous order that omitted the allocation of lawyer's fees. The appellant, representing Tecno S.r.l., argued that the prior ruling failed to include a specific deduction for their counsel, Ignazio Cucchiara, despite an explicit request. The court accepted this procedural defect as a material error under Article 391 bis of the Code of Civil Procedure and ordered the correction to insert the required deduction clause.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; The Court of Cassation may correct a prior judgment or order if a material error exists, such as the omission of a necessary allocation of costs to a lawyer who made an explicit request.

Parole chiave

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material error correction lawyer fees allocation omission of costs Cassazione correction procedural defect spese di esecuzione mancato anticipo delle spese condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
5903/2019 laddove è stata omessa la distrazione delle spese in favore dell'avvocato Ignazio Cucchiara che ne aveva fatto espressa richiesta; letto l'art. 391 bis c.p.c.; rilevato che l'istanza è fondata; ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta;
art. 391 bis c.p
5903/2019 laddove è stata omessa la distrazione delle spese in favore dell'avvocato Ignazio Cucchiara che ne aveva fatto espressa richiesta; letto l'art. 391 bis c.p.c.; rilevato che l'istanza è fondata; ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta;
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 10496-2019 proposto da: BARONE UMBERTO in proprio e nella qualità di legale rappresentate della TECNO SRL, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato IGNAZIO CUCCHIARA; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimata - avverso l'ordinanza n. 5903/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI. Rilevato che la Tecno s.r.l. ha proposto ricorso per la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza di questa Corte n. 5903/2019 laddove è stata omessa la distrazione delle spese in favore dell'avvocato Ignazio Cucchiara che ne aveva fatto espressa richiesta; letto l'art. 391 bis c.p.c.; rilevato che l'istanza è fondata; ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta;

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza in questione nel senso che: laddove leggesi " condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 7.500, oltre alle spese generali liquidate nella misura forfetaria del 15% oltre ad accessori di legge"; debba leggersi ed intendersi:" condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 7.500, oltre alle spese generali liquidate nella misura forfetaria del 15% oltre ad accessori di legge con distrazione in favore dell'avv. Ignazio Cucchiara antistatario". Così deciso in Roma il 16 dicembre 2021 Il Presidente dott. Antonio Greco DEPOSITATO !N oggi...... l f'ql fl Canaatliere seppir