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Ordinanza — n. 2416/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects a prior ruling to include a lawyer's fee deduction as requested by the client.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2416/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation granted a request for material error correction regarding a previous order. The Tecno SRL had omitted a specific deduction for their lawyer, Ignazio Cucchiara, despite an explicit request, while the opposing party, the Revenue Agency, argued against the omission. The court ruled that the omission constituted a material error under the relevant procedural code and ordered the prior judgment to be amended to include the lawyer's fee.

Regesto Legislator

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Art. 391 bis c.p.c.; The court may correct a prior judgment if a material error is found that affects the outcome, such as the omission of a requested deduction for legal fees.

Parole chiave

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material error correction lawyer fee deduction Corte di Cassazione procedural amendment omission of request correzione di errore materiale sanatoria del vizio procedurale accollo delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 391 bis c.p.c.
5904/2019, laddove è stata omessa la distrazione delle spese in favore dell'avvocato Ignazio Cucchiara che ne aveva fatto espressa richiesta; letto l'art. 391 bis c.p.c.; rilevato che l'istanza è fondata; ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta;
art. 391 bis c.p
5904/2019, laddove è stata omessa la distrazione delle spese in favore dell'avvocato Ignazio Cucchiara che ne aveva fatto espressa richiesta; letto l'art. 391 bis c.p.c.; rilevato che l'istanza è fondata; ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta;
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sui ricorso 10493=2019 proposto da: BARONE UMBERTO in proprio e nella qualità di legale rappresentante della TECNO SRL, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato IGNAZIO CUCCHIARA; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimata - avverso l'ordinanza n. 5904/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 28/02/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI. Rilevato che la Tecno s.r.l. ha proposto ricorso per la correzione dell'errore materiale contenuto nell'ordinanza di questa Corte n. 5904/2019, laddove è stata omessa la distrazione delle spese in favore dell'avvocato Ignazio Cucchiara che ne aveva fatto espressa richiesta; letto l'art. 391 bis c.p.c.; rilevato che l'istanza è fondata; ritenuto di dover pertanto procedere alla correzione richiesta;

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione della ordinanza in questione nel senso che: laddove leggesi " condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 7.500, oltre alle spese generali liquidate nella misura forfetaria del 15% oltre ad accessori di legge"; debba leggersi ed intendersi:" condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 7.500, oltre alle spese generali liquidate nella misura forfetaria del 15% oltre ad accessori di legge con distrazione in favore dell'avv. Ignazio Cucchiara antistatario". Così deciso in Roma il 16 dicembre 2021 Il Presidente dott. Antonio Greco DEPO3T::,71': oggi,