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Ordinanza — n. 2415/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal regarding land registry updates and Council of State suspension.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2415/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation rejected the Revenue Agency's appeal against a regional tax commission's decision regarding a land registry assessment. The agency argued that the commission failed to suspend proceedings pending a separate Council of State case and incorrectly applied laws governing tax equalization within micro-zones. The court held that the relevant suspension statute did not apply to Council of State matters and found the tax commission's reasoning on land valuation sufficient and legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 295 c.p.c.; Art. 9 comma 1 lett. o D.Igs. 156/2015: The tax commission is not required to suspend proceedings when a separate Council of State case is pending, as the specific suspension provision for Council of State matters does not apply to this scenario.

Parole chiave

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tax appeal dismissal land registry revision Council of State suspension microzone valuation tax equalization laws stima fiscale immobiliare esame di cassazione crescita in giudicato della tassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 295 c.p.c.
156/2015, non ricorreva più un'ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l'art.
Art. 39 D.Lgs. n. 546/1992
337 comma 2° c.p.c., resta il fatto che tale articolo non obbliga il giudice a procedere alla sospensione; che l'art. 39 comma 1 bis - aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera o), del D.Igs.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
546/1992, in relazione all'art. 360 n.
Art. 7 I. n. 212/2000
Art. 360 n. 3 c.p.c.
1142/1949, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe mancato di considerare che la norma in questione sarebbe stata volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le Ric.
Art. 1 comma 335 I. n. 311/2004
16-12-2021 -3- che il procedimento di "revisione parziale del classamento" di cui all'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n.
Art. 61 DPR n. 1142/1949
311/2004 nonché dell'art. 61 DPR n. 1142/1949, in relazione all'art.
Art. 337 comma 2 c.p.c.
295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l'art. 337, comma 2, c.p.c., che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest'ultimo (Sez.
Art. 9 comma 1 lett. o D.Igs. 156/2015
Art. 1 comma 335 della legge 30 dicembre 2004, n. 311
16-12-2021 -3- che il procedimento di "revisione parziale del classamento" di cui all'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n.
Art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 22900 del 29/09/2017
Sez. 6-5, n. 3156 del 17/02/2015
Corte costituzionale, n. 249 del 2017
Sez. 5, n. 21176 del 19 ottobre 2016
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 16189-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - ricorrente - contro CAUSO GORETTA; - intimata - avverso la sentenza n. 3877/22/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di LECCE, depositata il 29/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURO MOCCI. Rilevato: che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Lecce. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di Goretta Causo avverso un avviso di accertamento per estimi catastali, relativo all'anno 2012; Considerato: che il ricorso è affidato a tre motivi; che, col primo, la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 295 c.p.c. e 39 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la CTR avrebbe erroneamente omesso di disporre la sospensione per pregiudizialità del processo, stante la pendenza di un giudizio avanti il Consiglio di Stato, riguardante la revisione di classamento di unità immobiliari nelle microzone 1 e 2 di Lecce; che, mediante il secondo, l'Agenzia assume la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 I. n. 212/2000, ai sensi dell'art. 360 n.3 c.p.c.: diversamente dalla valutazione della CTR, l'avviso di accertamento non sarebbe stato carente di motivazione, avendo richiamato il provvedimento di attivazione del procedimento revisionale, nonché le ragioni poste a fondamento del riclassamento effettuato; che, col terzo rilievo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 335 I. n. 311/2004 nonché dell'art. 61 DPR n. 1142/1949, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe mancato di considerare che la norma in questione sarebbe stata volta a rendere uniforme il mancato aggiornamento delle rendite catastali, attenuando le Ric. 2018 n. 16189 sez.

MT - ud. 16-12-2021 -2- sperequazioni fiscali all'interno di uno stesso Comune e dunque avrebbe consentito una revisione massiva dei classamenti degli immobili di proprietà. Da ciò la conclusione che il confronto avrebbe avuto senso solo fra microzone di uno stesso territorio comunale; che l'intimata non si è costituita; che il primo motivo è infondato; che, infatti, la sentenza impugnata è stata pubblicata il 29 dicembre 2017, allorquando, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 156/2015, non ricorreva più un'ipotesi di sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., essendo eventualmente applicabile l'art. 337, comma 2, c.p.c., che, in caso di impugnazione di una sentenza la cui autorità sia stata invocata in un separato processo, prevede soltanto la possibilità della sospensione facoltativa di quest'ultimo (Sez. 6- 5, n. 29553 del 11/12/2017): di conseguenza, anche a voler superare la considerazione che il vizio denunciato non censura l'art. 337 comma 2° c.p.c., resta il fatto che tale articolo non obbliga il giudice a procedere alla sospensione; che l'art. 39 comma 1 bis - aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera o), del D.Igs. 24 settembre 2015, n. 156, a decorrere dal 1° gennaio 2016 - ("La commissione tributaria dispone la sospensione del processo in ogni altro caso in cui essa stessa o altra commissione tributaria deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa") non è evidentemente applicabile al caso di specie, essendo la pregiudizialità invocata rispetto al Consiglio di Stato; che anche il secondo ed il terzo motivo - che possono essere trattati unitariamente, in ragione della connessione logica - non sono fondati;

Ric. 2018 n. 16189 sez. MT - ud. 16-12-2021 -3- che il procedimento di "revisione parziale del classamento" di cui all'art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l'esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra i valori medi della zona considerata e nell'insieme delle microzone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della "revisione del classamento" dall'art. 9 del d.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, sì da sottrarne l'attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica; che, di conseguenza, non può ritenersi congruamente motivato il provvedimento di riclassamento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle nnicrozone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, allorché da questi ultimi non siano evincibili gli elementi (come la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato) che, in concreto, abbiano inciso sul diverso classamento (Sez. 5, n. 22900 del 29/09/2017;

Sez. 6- 5, n. 3156 del 17/02/2015); che la Corte costituzionale, con la pronuncia n. 249 del 2017, ha fra l'altro affermato che "la natura e le modalità dell'operazione enfatizzano l'obbligo di motivazione in merito agli elementi che hanno, in concreto, interessato una determinata microzona, così incidendo sul diverso classamento della singola unità immobiliare; obbligo che, proprio in considerazione del carattere "diffuso" dell'operazione, deve essere assolto in maniera rigorosa in modo tale da porre il Ric. 2018 n. 16189 sez. MT - ud. 16-12-2021 -4- contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento", ribadendo così la necessità di una provvedimento specifico e puntuale in capo all'Amministrazione; che questo Collegio ritiene di non dare seguito all'orientamento espresso nella sentenza Sez. 5, n. 21176 del 19 ottobre 2016 circa la motivazione degli atti di classamento, trattandosi di precedente rimasto isolato; che la CTR ha in definitiva applicato correttamente i principi di diritto; che al rigetto del ricorso non segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in mancanza di attività difensiva da parte dell'intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 16 dicembre 2021 Il P