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Ordinanza — n. 2412/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal on necessary joinder rule, ruling joint proceedings validly covered all parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2412/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Antonella Fabbrica's appeal against a second-instance judgment declaring three successive property sales as simulated. The lower courts had joined two separate revocation actions into one proceeding to address a chain of sales designed to evade a creditor's claim. The appellant argued that necessary joinder was violated because the original debtors were absent from the second procedure, yet the court held that the initial joinder effectively included all interested parties, satisfying the legal requirement for necessary joinder.

Regesto Legislator

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Art. 102, 112 c.p.c.: The rule of necessary joinder is satisfied when all subjects with a common interest are present in a single proceeding from the outset, thereby validating the court's decision to declare the simulation of multiple acts without extending the original claim improperly.

Parole chiave

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necessary joinder simulation of acts creditor's rights property transfer evasion litisconsortium procedural joinder chain of sales trasferimento di patrimonio

Disposizioni normative citate

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Art. 102 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 34646-2019 proposto da: FABBRICA ANTONELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUALTIERO SERAFINO 8, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIA CALICCHIA, rappresentata e difesa dall'avvocato STEFANO TONACHELLA; - ricorrente - contro RIVIERA NPL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DEI PARIOLI 74 presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PISELLI che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro BANCA CARIGE SPA, FLORI SERGIO, FLORI SIMONE, I NORMANNI SRL, FABBRICA CARLO, FABBRICA ROLANDO, GABRIELE LINA RITA; - intimati - avverso la sentenza n. 5410/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIUSEPPE CRICENTI. Ric. 2019 n. 34646 sez. M3 - ud. 14-12-2021 -2- Ritenuto che 1.-I coniugi Rolando Fabbrica e Lina Rita Gabriele hanno alienato un loro immobile a Cosima Maurillo. La Banca Carige, che era creditrice degli alienanti, ha proposto azione di revocatoria ordinaria e di simulazione di tale vendita, ritenendo che l'alienazione fosse finalizzata ad eludere la garanzia patrimoniale del credito. Successivamente, la Banca Carige ha appurato che quello stesso immobile, dalla acquirente, ossia da Cosima Maurillo, era stato alienato alla società " I Normanni srl", la quale, a sua volta, l'aveva alienato ad Antonella Fabbrica, qui ricorrente.

Conseguentemente la società Carige ha introdotto un ulteriore e secondo giudizio, volto alla revocatoria o alla declaratoria di simulazione di questi ulteriori atti di compravendita. 2.-1 due giudizi sono stati riuniti nel corso del primo grado, che si è concluso con il rigetto della domanda. Su appello della Banca Carige, il giudice di secondo grado ha invece ritenuto la simulazione dei tre atti in quanto uniti da un medesimo accordo simulatorio ai danni del creditore. 3.-Avverso tale decisione ricorre Antonella Fabbrica, l'ultima degli aventi causa degli originari debitori, con un motivo di ricorso.

Alla Banca Carige è succeduta Riviera NPL SRL che si è costituita notificando controricorso. Considerato che 5.-L'unico motivo di ricorso denuncia violazione degli articoli 102 e 112 codice di procedura civile. Si articola in due censure. In base alla prima censura, la sentenza deve ritenersi nulla per violazione della regola del litisconsorzio necessario: la Banca creditrice infatti, pur ritenendo che gli originari alienanti, ossia i suoi debitori, erano parte di un accordo simulatorio anche nelle ulteriori alienazioni, vale a dire quelle fatte dalla loro avente causa a terzi, non ha però citato in giudizio nel secondo procedimento proprio gli originari alienanti: in sostanza questi ultimi, essendo parte dell'accordo simulatorio, avrebbero dovuto ritenersi litisconsorti necessari e dunque essere parte del giudizio di simulazione introdotto successivamente e rivolto verso il secondo ed il terzo atto di alienazione.

Con la seconda censura, osserva, invece, la ricorrente che alcuna domanda di simulazione conseguentemente doveva ritenersi proposta nei confronti degli originari alienanti, con la conseguenza, che avendo invece il giudice pronunciato anche nei riguardi di questi ultimi, ossia avendo pronunciato simulazione della successiva vendita anche nei loro riguardi, deve ritenersi che abbia pronunciato ultra petita. Con le memorie successive, la ricorrente fa presente che la pronuncia di simulazione degli atti successivi alla prima vendita, fatta anche nei confronti dì chi non era parte di tale vendita, non può ritenersi legittimata dalla riunione dei procedimenti, dal momento che la riunione consente la simultanea trattazione dei procedimenti, ma non comporta alcuna estensione della domanda, proposta nell'un procedimento, nei riguardi delle parti dell'altro. 6. -11 motivo è infondato.

Infatti, risulta pacifico, e ne dà atto la stessa ricorrente, che le due cause sono state riunite all'inizio del giudizio di primo grado e prima ancora che iniziasse l'istruttoria, con la conseguenza che la riunione ha avuto l'effetto di comportare la presenza in un unico procedimento di tutti i soggetti interessati all'accordo simulatorio, e dunque di realizzare l'effetto proprio del litisconsorzio necessario, la cui finalità è di evitare che l'accertamento avvenga in assenza di un soggetto a cui, essendo comune, la causa va riconosciuto il diritto di contraddire.

Il risultato, proprio del litisconsorzio necessario, è stato dunque raggiunto mediante la riunione fatta all'inizio del giudizio di primo grado, che ha reso anche gli originari alienanti parti del giudizio avente ad oggetto le alienazioni successive. In secondo luogo, e ciò riguarda la seconda censura, non v'è stata alcuna estensione illegittima verso i primi acquirenti ed alienanti della domanda di simulazione proposta nei confronti degli ulteriori acquirenti ed alienanti: il giudice di merito, infatti, riunite le due domande (rectius i due procedimenti) le ha accolte con una medesima decisione, e non poteva essere diversamente, dichiarando la simulazione di tutti e tre gli atti, con un accertamento che ovviamente non può che far stato tra tutte le parti in causa, ma che non costituisce decisione ultra petita, in quanto ciascuna pronuncia di simulazione (cioè di ciascun atto) corrisponde ad una rispettiva domanda di simulazione, altro essendo l'effetto di tale accertamento dovuto, per l'appunto, al litisconsorzio delle parti.

Né il giudice ha pronunciato simulazione dell'atto successivo nei riguardi delle parti dell'atto precedente: ha solo dichiarato la simulazione di ciascun atto, come richiesto dalla domanda, e la conseguente inefficacia di tale ciascun atto nei riguardi del creditore, ossia del terzo. Non era richiesto né necessario che la simulazione di un atto venisse pronunciata nei confronti di chi non era stato parte di quell'atto, ma solo di un diverso e precedente atto. La domanda era di accertamento della simulazione e dunque inefficacia dell'atto verso il terzo creditore, che agiva in giudizio per far valere quella simulazione, ed in tale ambito la pronuncia si è posta. 7.-11 ricorso va dunque rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta, spese. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida nella misura di 3500, 00 euro, oltre 200,00 euro per spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Cosi deciso in Roma, 14