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Ordinanza — n. 2401/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses bankruptcy appeal as facts are non-appealable and evidence insufficient.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2401/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the bankruptcy appeal inadmissible for both grounds. The appellants argued that the company ceased operations in 2013 and failed to meet bankruptcy thresholds, while the lower court found the company's financial data insufficient to prove non-bankruptcy. The court rejected these arguments because the cessation of activity must be proven after deregistration, which had not occurred, and because the lower court's assessment of financial evidence constitutes a non-appealable fact-finding.

Regesto Legislator

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Art. 10 comma 1 lett. f. fallimento; Art. 11 comma 2 fallimento: The cessation of business activity must be proven after deregistration from the commercial register, and the lower court's evaluation of financial evidence regarding bankruptcy thresholds constitutes a non-appealable fact-finding.

Parole chiave

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bankruptcy appeal inadmissibility cessation of business activity deregistration commercial register non-appealable fact finding financial thresholds bankruptcy revoca del fallimento perizia medica superata mancata prova della solvibilità

Disposizioni normative citate

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Art. 10 comma 1 lett. f. fallimento
a) ai sensi dell'art. 10 1.
Art. 11 comma 2 fallimento
Art. 1 comma 2 1. fall.
violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, 1.
Art. 2697 c.c.
Art. 2727 c.c.
Art. 2729 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 27 aprile 2018, n. 10319
decorra dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (cfr., fra le altre, Cass. 27 aprile 2018, n. 10319;
Cass. 14 luglio 2014, n. 16107
Cass. 14 luglio 2014, n. 16107), ricordando come all'imprenditore non sia dato di provare la cessazione dell'attività d'impresa prima della cancellazione dal registro, essendo stata detta facoltà attribuita soltanto al p.m.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 33428-2019 proposto da: BRONZETTI MAURIZIO, FERRARI FRANCA , elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MALCESINE 30, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PORCELLI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato STEFANO BARBIANI: - ricorrenti - contro DATI GABRIELLA, GA I AMELATI NICOLETTA, GUGLIELMO CARMEN, FALLIMENTO MC SUN SRL IN LIQUIDAZIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 2633/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 19/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE. RILEVATO - che, con sentenza del 19 settembre 2019, la Corte d'appello di Bologna ha respinto il reclamo proposto avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della MC Sun s.r.l. in liquidazione, pronunciata dal Tribunale di Modena il 15 febbraio 2019; - che avverso la sentenza viene proposto ricorso, fondato su due motivi; - che non svolgono difese gli intimati; RITENUTO - che i motivi deducono:

1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 2, 1. fall., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, consistente nella cessazione dell'attività d'impresa sin dalla messa in liquidazione della società nel 2013, con chiusura del centro estetico;

2) violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., 1, comma 2, 1. fall., in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto indirnostrati i requisiti di non fallibilità per mancato superamento dei limiti dimensionali, perché la società ha depositato unicamente il bilancio 2012, quando anche per via di presunzioni si sarebbe potuto comprendere come quel requisito mancasse: infatti, le ridotte dimensioni dell'impresa che risultano dal bilancio 2012 palesavano, mediante un corretto uso della prova presuntiva, che non era certo possibile negli anni successivi incrementare i debiti, i valori dell'attivo ed i ricavi lordi, onde la corte del merito avrebbe ben potuto concludere per il mancato raggiungimento dei parametri ex art. 1 1.fall.; Ric. 2019 n. 33428 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -2- ,71,1 - che la corte territoriale ha ritenuto, per quanto ancora rileva, come:

a) ai sensi dell'art. 10 1. fall., non rileva la cessazione mera dell'attività sociale, ma occorre la cancellazione dal registro delle imprese, onde la prima circostanza resta del tutto irrilevante ai fini della tempestività della dichiarazione di fallimento;

b) non è provata la mancata integrazione dei requisiti di fallibilità ex art.

11. fall., in quanto parte reclamante ha prodotto solo il bilancio dell'esercizio 2012, omettendo del tutto di documentare i dati contabili degli esercizi successivi, violando gli obblighi propri delle società di capitali; - che, ciò posto, il primo motivo è inammissibile, attenendo a giudizio di fatto su circostanza già espressamente definita irrilevante dalla corte del merito, la quale ha ben spiegato come, secondo principio da questa Corte affermato, l'anno ex art. 10 1.f. decorra dalla cancellazione della società dal registro delle imprese (cfr., fra le altre, Cass. 27 aprile 2018, n. 10319;

Cass. 14 luglio 2014, n. 16107), ricordando come all'imprenditore non sia dato di provare la cessazione dell'attività d'impresa prima della cancellazione dal registro, essendo stata detta facoltà attribuita soltanto al p.m. ed ai creditori dall'art. 10 1. f.; - che il secondo motivo è del pari inammissibile, in quanto mirante a confutare il convincimento, espresso dal giudice di merito, circa l'insussistenza delle condizioni di esonero da fallimento, che però costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione: in sostanza, parte ricorrente intende in tal modo, ottenere una rivalutazione degli elementi probatori in atti, tuttavia motivatamente esaminati dalla corte d'appello per giungere alle conclusioni esposte, esprimendo il proprio giudizio sul punto, alla stregua di quanto risultante dagli atti; - che non occorre provvedere sulle spese di lite;

Ric. 2019 n. 33428 sez. M1 - ud. 10-12-2021 -3-

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono le condi7ioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto il contributo unificato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2021. Il Preside (Mauro Di bEPOS;TA