Cassation court quashes tax tribunal ruling for lack of constitutional minimum motivation regarding penal acquittal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tax tribunal decision, ordering the tribunal to retry the case. The taxpayer argued that the tribunal improperly relied on a prior criminal acquittal without independent analysis, while the tax authority claimed the criminal judgment lacked binding force in tax proceedings. The court ruled that the tribunal's failure to provide a substantive, critical evaluation of the evidence and the criminal decision violated the constitutional minimum standard for judicial motivation, necessitating a remand.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 cod. proc. civ.; Art. 12 preleggi: The tax tribunal must exercise independent powers of evidence evaluation and cannot merely cite a criminal acquittal; a ruling is void if it lacks the constitutional minimum of motivation, requiring a critical analysis of the referenced decision's content.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 4244-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro BRUTTOCAO ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA MASSIMO 33, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO BENINCASA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUCA ROBERTO; - controricorrente - Jou avverso la sentenza n. 13/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 15/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MICHELE CATALDI. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale del Veneto ha rigettato l'appello erariale avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Padova, che aveva accolto il ricorso di Andrea Bruttocao contro l'avviso d'accertamento emesso nei suoi confronti, in materia di Irpef di cui all'anno d'imposta 2008, con il quale gli era stato imputato il maggior imponibile derivante dalla plusvalenza conseguente alla vendita di un terreno, da parte del medesimo contribuente e degli altri comproprietari, alla s.r.l.
Repubblica 1, che nel medesimo giorno lo aveva a sua volta rivenduto alla Facoim s.r.I., verso il pagamento di un corrispettivo maggiore rispetto a quello al quale lo aveva acquistato. Il contribuente si è costituito con controricorso ed ha successivamente depositato memoria. Eventuali memorie. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con il primo motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3 e/o num. 4, cod.
Ric. 2020 n. 04244 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- proc. civ., la violazione o falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ., dell'art. 654 cod. proc. pen. e dell'art. 7, quarto comma, del d.lgs. n.546 del 1992 . Assume infatti la ricorrente che il giudice a quo ha fondato la sua decisione sulla sentenza penale che ha assolto Giovanni Bruttocao, provvedimento che non ha autorità di giudicato, e comunque non è pregiudicante, nel processo tributario, nel quale si applicano regole di giudizio (in particolar modo l'esclusione della prova testimoniale ed il legittimo ricorso a presunzioni di varia specie) del tutto diverse ed incompatibili con quelle proprie della giurisdizione in materia penale.
Pertanto il giudice dei tributi non può limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza in materia di reati fiscali, ma deve, esercitando i propri poteri di valutazione della prova, procedere ad un apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi acquisiti. 2.Con il secondo motivo la ricorrente Agenzia deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata, per la mera apparenza della sua motivazione. 2.1. I due motivi, per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente.
Essi sono ammissibili, in quanto attingono la ratio decidendi sulla quale si fonda la decisione impugnata, relativa alla rilevanza, nel giudizio tributario, di accertamenti effettuati in un giudizio penale; sono autosufficienti, in relazione alla natura processuale dei vizi denunciati e, comunque, in considerazione della genericità (sulla quale in fra) della stessa sentenza impugnata nell'individuazione degli atti in essa richiamati; non sono ambigui nell'evocare le norme del codice di rito che assumono violate e nell'individuare la fattispecie concreta nella quale la violazione si sarebbe Ric. 2020 n. 04244 sez.
MT - ud. 16-11-2021 -3- sostanziata (tanto valga in particolare per il primo motivo, nel quale il contemporaneo riferimento, nella rubrica, ai num. 3 e 4 del primo comma dell'art. 360, cod. proc. civ. non determina, nella sostanza, alcun dubbio su quale sia, nel corpo del mezzo, la censura effettivamente sollevata, relativa ai limiti ed alle condizioni dell'efficacia, nel giudizio tributario, degli accertamenti effettuati in sede penale: cfr. Cass. 11/04/2018, n. 8915; Cass. 23/04/2013, n. 9793). 2.2. I due motivi, trattati congiuntamente, sono anche fondati.
Invero nella motivazione della sentenza impugnata la CTR premette che «dagli atti relativi al processo intentato nei confronti di Bruttocao Giovanni» si evincerebbe, «con chiarezza», che quest'ultimo, comproprietario del terreno alienato, «è stato assolto perché unico responsabile dell'intera operazione è stato il padre», Ettore, a sua volta comproprietario del bene ceduto ed unico titolare delle quote della prima acquirente, Repubblica 1 s.r.l. Tali premesse non evidenziano specificamente quale sia la sentenza penale dalla quale sono tratte; se essa fosse o meno irrevocabile al momento della decisione tributaria; quale sia la formula assolutoria che avrebbe concluso il relativo procedimento penale; quali siano specificamente «gli atti relativi al processo» penale che la CTR avrebbe esaminato per evincere le rassegnate conclusioni; quale fosse l'oggetto dell'imputazione penale, sotto il profilo fattuale (dato ovviamente indispensabile per verificare qualsiasi interferenza tra l'accertamento effettuato in sede penale e quello da compiere nel giudizio tributario).
Inoltre la motivazione non dà alcuna contezza di come e perché il giudizio assolutorio (o comunque gli accertamenti Ric. 2020 n. 04244 sez. MT - ud. 16-11-2021 -4- effettuati in quella sede processuale) che avrebbe reso il giudice penale nei confronti di un soggetto (Giovanni Bruttocao) diverso dal contribuente dovrebbe comportare necessariamente l'esclusione, ai fini tributari, di ogni responsabilità di quest'ultimo (Andrea Bruttocao), al cui ruolo effettivo, con riferimento al presupposto dell'imposizione, la CTR non dedica alcuna specifica considerazione.
Quest'ultima carenza, infine, evidenzia anche la contraddittorietà della motivazione, posto che non viene spiegato come l'assoluzione di Giovanni Bruttocao possa comportare necessariamente l'esclusione della responsabilità fiscale di Andrea Bruttocao, atteso che invece quest'ultimo, secondo la stessa CTR, aveva sostenuto nel ricorso introduttivo che proprio il «cugino Giovanni [...] a suo modo di vedere, era l'ideatore ed il beneficiario dell'intera operazione». Risulta, nella sostanza, incomprensibile e contraddittoria l'argomentazione per effetto della quale la CTR ha sostanzialmente condiviso e giustificato, sotto il profilo tributario, la progressiva traslazione della responsabilità dal contribuente al cugino Giovanni, per approdare infine al padre di quest'ultimo, nei confronti del quale «non era possibile intervenire L.] perché deceduto».
Ricorrono pertanto gli elementi della motivazione apparente perché inferiore alla soglia del c.d. "minimo costituzionale". Infatti, «La riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si Ric. 2020 n. 04244 sez.
MT - ud. 16-11-2021 -5- tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione.» (Cass., Sez.
U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; conforme, ex multis, Cass., Sez. 3 -, Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). Nella fattispecie sub iudice la carenza assoluta di un'effettiva argomentazione, come appena rilevata, contravviene peraltro anche alle indicazioni giurisprudenziali consolidate in materia, secondo le quali nemmeno l'efficacia vincolante di un ( ipotetico) giudicato penale, anche qualora i fatti accertati in sede penale fossero gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente, opererebbe automaticamente nel processo tributario, dovendo il giudice tributario esercitare comunque i propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (Cass.
Sez. V, 17/02/2010, n. 3724; conformi, ex plurimis, in generale e con riferimento alle formule assolutorie, Cass. civ. Sez. V Sent., 27/09/2011, n. 19786; Cass. Cass. civ. Sez. V Sent., 22/05/2015, n. 10578; Cass. civ. Sez. V, 28/10/2016, n. 21873; Cass. civ. Sez. V Ord., 27/06/2019, n. 17258). Inoltre, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può eventualmente essere redatta per relationem anche rispetto a quella di un'altra decisione, anche se non passata in giudicato, Ric. 2020 n. 04244 sez. MT - ud. 16-11-2021 -6- purché riproduca i contenuti mutuati e li renda oggetto di un'autonoma valutazione critica, in modo da consentire la verifica della compatibilità logico - giuridica del rinvio (Cass.
Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 5209 del 06/03/2018: nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha ritenuto nulla la pronuncia impugnata, in quanto si era ricondotta solo genericamente ad una sentenza di assoluzione in sede penale, senza richiamarne il contenuto e specificarne la rilevanza ai fini dell'accertamento tributario). Nel caso di specie, per le ragioni già indicate, la motivazione - inferiore alla soglia del c.d. minimo costituzionale - resa dalla CTR non ha dato conto, in modo comprensibile, dell'effettivo esercizio degli autonomi poteri di valutazione della fattispecie controversa da parte del giudice tributario.
La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo. P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di le