Italian Supreme Court dismisses tax appeal due to the taxpayer's subsequent withdrawal of the cassation request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal inadmissible because the taxpayer formally renounced the request before the final judgment. Although the taxpayer had previously filed a request for simplified settlement under specific tax laws, they later withdrew the main appeal. The court ruled that this withdrawal created a sudden lack of legal interest, rendering the appeal void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 del d.l. n. 119 del 2018; Art. 366 c.p.c.: A cassation appeal becomes inadmissible if the appellant renounces the request, resulting in a sudden lack of legal interest.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10062-2018 proposto da: NARDECCHIA ROBERTINO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato LILIANA TARI; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimata - avverso la sentenza n. 917/39/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 28/02/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: Con sentenza in data 28 febbraio 2017 la Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina, a seguito di rinvio disposto con ordinanza di questa Corte n. 25271 del 2014, respingeva l'appello proposto da Robertino Nardecchia avverso la decisione di primo grado che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente contro l'avviso di accertamento relativo al reddito di partecipazione del Nardecchia nella GECOS s.r.I., società a ristretta base partecipativa, per l'anno 2004.
Richiamando il principio di diritto enunciato nella pronuncia di cassazione, secondo cui, in materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale è ammissibile la presunzione di attribuzione ai soci di utili extracontabili, che non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci, che, in tal caso, caratterizza, normalmente, la gestione sociale, la CTR rilevava che il socio Nardecchia, che non rivestiva un ruolo solo formale all'interno della società, non aveva fornito la prova - idonea a vincere la presunzione - dì una diversa destinazione degli utili extracontabílí .
Avverso la suddetta sentenza, con atto del 27 marzo 2018, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato da successiva memoria. L'Agenzia delle entrate non ha svolto difese. Con ordinanza n. 11518/2019 questa Corte, considerato che il contribuente aveva depositato istanza con la quale manifestava l'intenzione di avvalersi della definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla I. 17 Ric. 2018 n. 10062 sez. MT - ud. 19-10-2021 -2- dicembre 2018, n. 136, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo.
Sulla proposta del relatore risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. Il ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Preliminarmente va rilevato che il ricorrente, con tempestiva memoria, ha dichiarato di rinunciare al ricorso per cassazione. L'atto di rinuncia comporta l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Stante l'assenza di attività difensiva dell'intimata, non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma il 19 ottobre 2021. Il Presidente Antonio Greco DEPOSITATO IN CANCELLERIA Rig 2 E GEN