Cassation court dismisses appeal for lack of specificity regarding notification content and procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the exact content of the payment notice and the debt certificate in its grounds. The lower court had found the notification null due to a lack of specific interest calculation details, but the Supreme Court ruled that the legal criteria for calculation were already established by law. Consequently, the appeal lacked the necessary specificity required under Article 366, paragraph 6 of the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, n. 6 c.p.c.; Art. 21-octies L. 241/1990; Art. 30 D.P.R. 600/1973; Art. 9 D.Lgs. 159/2015: An appeal challenging the nullity of a payment notice due to insufficient detail in interest calculations is inadmissible if the legal criteria for such calculations are predetermined by law, rendering the specific content of the notice unnecessary for the debtor's defense, provided the appeal does not specify the alleged defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 21323-2020 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA SPA , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato SERGIO LIO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPINA MONTEROSSO; - ricorrente - contro TERRAZZINO SRL, BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIO CREDITO CENTRALE SPA; - intimati - avverso la sentenza n. 344/2020 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, depositata il 04/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
PAOLO PORRECA. Ric. 2020 n. 21323 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- , Rilevato che la s.r.l. Terrazzino si opponeva a una intimazione di pagamento deducendo l'inesistenza giuridica della notificazione della sottesa cartella, l'invalidità della notificazione dell'atto direttamente impugnato, e il difetto di motivazione in specie sulle modalità di calcolo degli interessi; il Tribunale accoglieva l'opposizione formale osservando, per quanto ancora qui rileva, che sussisteva la nullità dell'intimazione, nonostante la previa notifica della cartella, stante la complessiva indicazione di interessi e spese, senza specifica delle singole percentuali e delle modalità di calcolo, essendo stato così leso il diritto di difesa; avverso questa decisione ricorre per cassazione Riscossione Sicilia, s.p.a., sulla base di due motivi; l'intimata non ha svolto difese;
Rilevato che con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 e degli artt. 25 e 30 del d.P.R. n. 602 del 1973, poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che il contenuto della cartella è vincolato dalla disciplina regolamentare, mentre la mancata specifica in ordine agli interessi e alle spese sarebbe stata inidonea a ledere il diritto di difesa del debitore, atteso che il criterio di calcolo dei primi è rinvenibile nell'art. 30 del d.P.R. n. 600 del 1973, e quello delle seconde nell'art. 9 del d.lgs. n. 159 del 2015, tanto più che, nel caso, l'intimazione era stata preceduta dalla notifica della cartella, come accertato dal Tribunale; con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato nel compensare le spese per reciproca soccombenza, posta la fondatezza del primo motivo e unico profilo di soccombenza della deducente;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il primo motivo è inammissibile;va premesso che la cartella di pagamento deve indicare le modalità di calcolo degli interessi, in modo da consentirne il controllo da parte del debitore ai fini di un effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dello stesso (Cass., 06/07/2018, n. 17767), senza che dunque possa ostare il modello fissato dalla normativa regolamentare (evocata da parte ricorrente); naturalmente, l'atto stesso rimane congruamente motivato, sul punto, mediante un richiamo per relazione, come nel caso potrebbe essere quello della intimazione alla cartella, con individuazione dei periodi temporali di riferimento, essendo, per il resto, il criterio di liquidazione degli stessi predeterminato legalmente, e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un'operazione matematica (cfr.
Cass., 27/03/2019, n. 8508); ora, nel ricorso in scrutinio non è riportato il contenuto né della intimazione né della cartella, sicché non è possibile comprendere se, al di là dei criteri legali, il debitore fosse stato messo nelle condizioni di verificare il conteggio in relazione al tempo, e per residuo sulle spese; il gravame difetta quindi di specificità per violazione dell'art. 366, n. 6, cod. proc. civ.; il secondo motivo, che non sarebbe stato comunque scrutinabile trattandosi di una conseguenza della pronuncia sul primo, è assorbito presupponendo, appunto, quest'ultima; non deve disporsi sulle spese stanti le mancate difese di parte intimata;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricor