Cassation court dismisses appeal against TARI tax, ruling burden of proof for non-waste production lies with taxpayer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision regarding TARI (municipal waste tax). The taxpayer argued that a long-abandoned underground garage was objectively incapable of producing waste, citing lease termination and utility disconnection as evidence. The court rejected this, holding that the burden of proving an exemption based on non-waste production rests entirely on the taxpayer to provide objective evidence, which was not met by subjective circumstances like lease changes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1 legge n. 147/2013; Art. 62 d.lgs. n. 507/1993: In TARI proceedings, the taxpayer bears the burden of proving objective conditions of non-utilizability or non-waste production to claim exemption, as these are exceptions to the general rule of liability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26228-2020 proposto da: BAIANO NICOLA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato AGNESE CRISTOFARO LATERZA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE D'ACUNTO, FRANCESCO MARIA D'ACUNTO; - ricorrente - contro COMUNE di NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI APPENNINI 46, presso lo studio dell'avvocato LUCA LEONE, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIO MARIA FERRARI, MARIA ANNA AMORETTI; - cantroricorrente //Y avverso la sentenza n. 1533/25/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento riguardante la TARI relativo all'anno d'imposta 2014; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l'appello affermando che il contribuente non ha mai avanzato alcuna richiesta al Comune fondata sul rilievo che il cespite si troverebbe in oggettive condizioni di non utililizzabilità che non consente la produzione di rifiuti e la presunzione di legge in ordine alla produzione di rifiuti può essere superata solo dall'allegazione e dalla prova dei fatti che rendono l'immobile (autorimessa) insuscettibile di produrre rifiuti e tali non sono né la risoluzione del rapporto di locazione né il distacco delle utenze, che rientrano nelle scelte soggettive del proprietario e sono circostanze transitorie.
Il contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre il comune di Napoli si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 5, il contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 nonché dell'art. 8 del regolamento attuativo adottato ex art. 52 del d.lgs. n. 446 del 1997 in quanto l'immobile in questione è un seminterrato già Ric. 2020 n. 26228 sez. MT - ud. 17-12-2021 -2- destinato a garage ma dismesso da lungo tempo e non produttivo di rifiuti e la legge prevede che non sono soggetti a TARI i locali che, secondo la comune esperienza non producono rifiuti per loro natura oppure risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità oppure ancora sono di fatto non utilizzati.
Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte infatti: il presupposto impositivo della TARI è costituito dalla detenzione o occupazione di una "res" suscettibile di produrre rifiuti (Cass. n. 17617 del 2021); in materia di TARI, costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 17032 del 2021;
Cass. n. 12979 del 2019). La Commissione Tributaria Regionale si è conformata ai predetti principi laddove - affermando che il contribuente non ha mai avanzato alcuna richiesta al Comune fondata sul rilievo che il cespite si troverebbe in oggettive condizioni di non utililizzabilità che non consente la produzione di rifiuti e la presunzione di legge in ordine alla produzione di rifiuti può essere superata solo dall'allegazione e dalla prova dei fatti che rendono l'immobile (autorimessa) insuscettibile di produrre rifiuti e tali non sono né la risoluzione del rapporto di locazione né il distacco delle utenze, che rientrano nelle scelte soggettive del proprietario e sono circostanze transitorie - ha correttamente considerato che l'impossibilità per il locale (nella specie, una autorimessa) di produrre rifiuti per sua natura o per il Ric. 2020 n. 26228 sez.
MT - ud. 17-12-2021 -3- particolare uso, prevista dall'art. 62 del d.lgs. n. 507 del 1993, non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, essendo onere del contribuente indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità, le quali devono essere "debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione": la Commissione Tributaria Regionale ha dunque correttamente posto a carico del contribuente la prova che il suo immobile non produce rifiuti e l'ha ritenuta non assolta.
Ritenuto pertanto infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.100, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 17 ilcembre 2 21. Il! President Mauro Moc i DEPOSiTATQIW U btíl. oggi, ....