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Ordinanza — n. 2256/2022 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 2256/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2256/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso 24781-2020 proposto da: UBI BANCA UNIONE di BANCHE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 1, presso lo studio dell'avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro COMUNE di CHIETI; - intimato - avverso la sentenza n. 57/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 2256/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre il comune di Chieti non si costituiva. Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 in quanto la sentenza afferma erroneamente che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU si determina in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore.

Parole chiave

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restituzione di fondo contratto di amministrazione d'immobili arretrati di locazione proprietà immobiliare valore locativo reddito immobiliare
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 24781-2020 proposto da: UBI BANCA UNIONE di BANCHE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO 1, presso lo studio dell'avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro COMUNE di CHIETI; - intimato - avverso la sentenza n. 57/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il 04/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che: la società contribuente UBI Banca s.p.a. (allora Medialeasing s.p.a.) aveva concesso degli immobili sito nel comune di Chieti in locazione finanziaria ad alcuni clienti: quest'ultimi si rendevano inadempienti e di conseguenza la società di leasing risolveva i relativi contratti ma i conduttori non riconsegnavano gli immobili, che dunque rimanevano nel possesso degli stessi conduttori; la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avverso il diniego di rimborso dell'IMU per gli anni dal 2012 al 2014 per quegli stessi immobili e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l'appello affermndo che a seguito della risoluzione del contratto di leasing il locatario non sarebbe più da considerarsi il soggetto passivo, che ritornerebbe ad essere il proprietario (società di leasing), anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre il comune di Chieti non si costituiva. Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 in quanto la sentenza afferma erroneamente che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU si determina in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore.

Il motivo di impugnazione è infondato. Ric. 2020 n. 24781 sez. MT - ud. 17-12-2021 -2- Secondo questa Corte, infatti: in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente:

Cass. nn. 20977 e 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019). La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi là dove - affermando che, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, soggetto passivo è il locatore - ha correttamente ritenuto che la parte contribuente (locatore) non avesse diritto al rimborso dell'IMU versata pur nell'ipotesi, come quella di specie, in cui dopo la risoluzione di tale contratto il conduttore non abbia riconsegnato l'immobile.

Il ricorso è dunque infondato; nulla va statuito in merito alle spese, non essendosi costituita la parte contribuente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di Ric. 2020 n. 24781 sez. MT - ud. 17-12-2021 -3- contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 17 dicembre 202 Il 4esidente