Ordinanza — n. 2255/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso 23041-2020 proposto da: COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO CHIARELLO, MARIO SUPPA; - ricorrente - contro SOCIETÀ PALACONGRESSI SRL , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASORIA 47, presso lo studio dell'avvocato CAMILLO VESPASIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCIO OLIVIERI; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 978/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 360 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 2255/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Ne deriva che, nel caso di specie, si tratta della costituzione di un diritto personale di godimento, riconducibile quindi allo schema della locazione immobiliare, cosicché la soggettività passiva ai fini del pagamento dell'imposta ICI spetta al proprietario o al titolare di diritti reali sullo stesso. Il comune di San Benedetto del Tronto proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il nnbtivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il comune di San Benedetto del Tronto denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, del Ric. 2020 n. 23041 sez.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso 23041-2020 proposto da: COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO CHIARELLO, MARIO SUPPA; - ricorrente - contro SOCIETÀ PALACONGRESSI SRL , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CASORIA 47, presso lo studio dell'avvocato CAMILLO VESPASIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCIO OLIVIERI; - con troricorrente- avverso la sentenza n. 978/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE, depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento per l'ICI relativo agli anni d'imposta 2011; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello del comune di San Benedetto del Tronto affermando che dall'esame dell'atto di concessione tra il Comune e la società contribuente del 22 luglio emerge, all'art. 3, una durata trentennale del rapporto contrattuale. Pertanto, essendo stato apposto un termine finale, alla sua scadenza il bene, rimasto in proprietà del Comune, torna nella disponibilità dell'ente pubblico concedente.
Ne deriva che, nel caso di specie, si tratta della costituzione di un diritto personale di godimento, riconducibile quindi allo schema della locazione immobiliare, cosicché la soggettività passiva ai fini del pagamento dell'imposta ICI spetta al proprietario o al titolare di diritti reali sullo stesso. Il comune di San Benedetto del Tronto proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il nnbtivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, il comune di San Benedetto del Tronto denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, del Ric. 2020 n. 23041 sez.
MT - ud. 17-12-2021 -2- d.lgs. n. 504 del 1992 in quanto nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario, a prescindere dagli effetti reali o obbligatori del provvedimento concessorio. Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte infatti: in tema di ICI, l'art. 18, comma 3, della I. n. 388 del 2000, nel modificare l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, prevedendo che "nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario", ha reso quest'ultimo, a partire dall'annualità 2001, di applicabilità della nuova disciplina, obbligato non solo sostanziale, in sede di rivalsa del concedente, ma anche formale, facendo venir meno la necessità di accertare se la concessione attributiva il diritto di costruire immobili sul demanio avesse effetti reali, con conseguente tassabilità degli immobili ai fini ICI in capo al concessionario, od obbligatori, con l'opposta conseguenza dell'intassabilità (Cass. n. 28563 del 2020).
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale - affermando che e dall'esame dell'atto di concessione tra il Comune e la società contribuente del 22 luglio emerge, all'art. 3, una durata trentennale del rapporto contrattuale. Pertanto, essendo stato apposto un termine finale, alla sua scadenza il bene, rimasto in proprietà del Comune, torna nella disponibilità dell'ente pubblico concedente. Ne deriva che, nel caso di specie, si tratta della costituzione di un diritto personale di godimento, riconducibile quindi allo schema della locazione immobiliare, cosicché la soggettività passiva ai fini del pagamento dell'imposta ICI spetta al proprietario o al titolare di diritti reali sullo stesso - non spiegando, né nella parte in fatto né in quella in diritto, se il bene in questione oggetto di concessione sia o meno un bene demaniale, ha implicitamente dimostrato di ignorare il suddetto principio, dal momento che il punto decisivo, ai fini della soluzione della Ric. 2020 n. 23041 sez.
MT - ud. 17-12-2021 -3- controversia non sta negli effetti reali o obbligatori del provvedimento concessorio ma nella demanialità o meno del bene oggetto della lite: il giudice del rinvio, pertanto, nell'attenersi al suddetto principio, dovrà risolvere la controversia chiarendo preliminarmente se il bene in questione sia o meno un bene demaniale. Pertanto, in accoglimento del motivo di impugnazione, il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 17 dic mbre 2021. Il lresiden