Italian Court corrects Supreme Court ruling to deduct litigation costs for opposing counsel due to clerical error.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation ordered a correction of a Supreme Court judgment that erroneously awarded litigation costs to the losing party. The original decision failed to deduct these costs from the opposing counsel's account, a mistake identified by the opposing lawyer. The court ruled that the correction must include the deduction of the specified amount in favor of the correct party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287 and 391-bis c.p.c.; In proceedings for correction of material errors, no ruling on litigation costs is permitted, and the court must correct the original judgment to deduct costs from the opposing counsel's account when a clerical omission occurred.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 15517-2021 proposto da: CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO GRAMSCI 9, presso lo studio dell'avvocato ARCANGELO GUZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNO LO GIUDICE; - ricorrente - contro PONTIFICIO COLLEGIO LEONIANO SEMINARIO REGIONALE, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimati - avverso l'ordinanza n. 16359/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 10/06/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere relatore Dott.
MAURA CAPRIOLI. Ric. 2021 n. 15517 sez. MT - ud. 17-12-2021 -2- Rg 15517/2021 Fatto e Diritto Nel procedimento definito con la sentenza di questa Corte nr 16359 emessa in data 10.06.2021, l'avv. Luca Santovincenzo ha avanzato, in data 11.6.2020 , istanza di correzione nella parte della motivazione e del dispositivo in cui, rigettato il ricorso, ha condannato il Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni al pagamento delle spese di lite, nella misura di Euro 1700,00, oltre ad accessori di legge e al rimborso per spese generali, che per mero errore materiale, ha omesso di distrarre in favore dell'Avv.
Luca Santovincenzo quale difensore antistatario del controricorrente Pontificio Collegio Leoniano Seminario Regionale. L'intimata Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva. Premesso che in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali (tra le altre, Cass., sez. un., 7 luglio 2010, n. 16037; Cass. n. 3566 del 2016), come risulta dal controricorso depositato da J.M.M., a seguito di ricorso introduttivo dinanzi a questa Corte proposto dal Ministero della giustizia e definito dalla sentenza di questa Corte n. 24343 del 2013, l'avv.
Staniscia Nicola, suo difensore, ha chiesto la distrazione delle spese come "procuratore antistatario". Inoltre, va soggiunto che la richiesta di distrazione delle spese in suo favore proposta dal difensore deve ritenersi validamente formulata anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione del medesimo in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, dato che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione delle spese (Cass. n. 8085 del 2006 e Cass. n. 20547 del 2009).
Pertanto, la sentenza n. 15863 del 2019 va corretta, nella parte motiva e nel suo dispositivo, nel senso che le spese liquidate in favore del controricorrente. devono essere distratte in favore dell'avv. Luca Santovincenzo Nel procedimento di correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 391-bis c.p.c. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, essendo di natura amministrativa e senza una parte soccombente in senso proprio (Cass. 4 gennaio 2016 n. 14; Cass. 17 settembre 2013 n. 21213; Cass. 4 maggio 2009 n. 10203; Cass., Sez.
Un., 27 giugno 2002 n. 9438), attesa la mancata resistenza della parte cui il ricorso è stato notificato (tra le tante, Cass. n. 21213 del 2013).
P.Q.M.
La Corte dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 16359 del 2021 nel senso che nella parte motiva e in quella dispositiva, dopo l'espressione "accessori di legge" si aggiunga quanto segue: ti con distrazione in favore dell'avv. Luca Santovincenzo, dichiaratosi antistatario." Ordina la conseguente annotazione sull'originale della detta sentenza della integrazione così disposta. Roma 17.12.2021 Il Presidente ( do