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Ordinanza — n. 2211/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows cooperative's claim for privileged status on manufacturing sales in bankruptcy proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2211/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's refusal to grant a privileged status to a cooperative's claim in bankruptcy proceedings. The lower court incorrectly required proof of services rendered, ignoring that the contract explicitly covered the sale of manufactured goods. The Court ruled that the legislative intent of the privilege covers both services and the sale of products directly produced by the cooperative's members.

Regesto Legislator

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Art. 2751-bis n. 5 cod. proc. civ.; Art. 98 l. fall.: The privilege granted to cooperatives of production and labor extends to credits arising from the sale of manufactured goods produced by the cooperative, not limited solely to services rendered.

Parole chiave

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bankruptcy privilege cooperative production manufactured goods priority claim insolvency proceedings attestato di insufficienza del pegno prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria autorizzazione provvisoria all'esercizio professionale

Disposizioni normative citate

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Art. 2751-bis n. 5 cod. proc. civ.
ammetteva al passivo della procedura, con collocazione chirografaria, il credito vantato da Odos Servizi, società cooperativa di produzione e lavoro operante in regime di mutualità prevalente, per € 41.278,80, con esclusione dell’ulteriore somma di € 8.095,84 e del privilegio di cui all’art. 2751-bis n.5 cod.
Art. 98 l. fall.
Art. 2697 cod. civ.
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione nonché la falsa e/o errata applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt.
Art. 93 l. fall.
Art. 95 l. fall.
Art. 99 l. fall.
Art. 336 cod. proc. civ.
L’accoglimento del terzo mezzo comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso (concernenti l’uno la questione del privilegio non riconosciuto, già utilmente vagliata, l’altro la disciplina delle spese, che rimane travolta dalla precedente statuizione ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ.).
Art. 380-bis cod. proc. civ.
La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..
art. 380-bis cod. proc. civ
La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..
art. 2697 cod. civ
Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione nonché la falsa e/o errata applicazione dell’art. 2697 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 22210/2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 717-2021 proposto da: ODOS SERVIZI S.C.P.L., in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BONARRIGO, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONINO GAZZARA; - ricorrente - contro FALLIMENTO PROLIBER SRL, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO BONACCORSI DI PATTI, rappresentato e difeso dall'avvocato FEDERICO BARZON; - controricorrente - avverso il decreto n. RG 7045/2019 del TRIBUNALE di PADOVA, depositato il 12/11/2020;

F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 717/2021 Numero sezionale 10749/2021 Numero di raccolta generale 2211/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’1/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ALBERTO PAZZI. Rilevato che:

1. Il giudice delegato al fallimento di Proliber s.r.l. ammetteva al passivo della procedura, con collocazione chirografaria, il credito vantato da Odos Servizi, società cooperativa di produzione e lavoro operante in regime di mutualità prevalente, per € 41.278,80, con esclusione dell’ulteriore somma di € 8.095,84 e del privilegio di cui all’art. 2751-bis n.5 cod. proc. civ..

2. Il Tribunale di Padova, a seguito dell’opposizione proposta da Odos Servizi s.c.p.l., confermava questa statuizione, rilevando in primo luogo che le sole fatture prodotte non erano idonee a dimostrare la sussistenza del credito per la maggior somma richiesta. Inoltre, la positiva revisione da parte degli organi competenti non era sufficiente a determinare il riconoscimento del privilegio richiesto, dato che lo stesso compete non per tutti i crediti vantati da una cooperativa di produzione e lavoro, ma soltanto per quelli relativi ai corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti.

3. Per la cassazione di questo decreto, comunicato in data 20 novembre 2020, ha proposto ricorso Odos Servizi s.c.p.l. prospettando cinque motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di Proliber s.r.l.. La controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Considerato che:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione nonché la falsa e/o errata applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e degli artt. 93, 95, 98 e 99 l. fall., oltre che l’omesso esame di un punto decisivo: il Tribunale – in tesi Ric. 2021 n. 00717 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -2 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 717/2021 Numero sezionale 10749/2021 Numero di raccolta generale 2211/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 di parte ricorrente - si sarebbe limitato a rilevare, genericamente, un difetto di prova del maggior credito vantato per € 8.095,84, malgrado la Proliber non avesse sollevato alcuna contestazione con riguardo al rapporto contrattuale e alle fatture emesse. Peraltro, i prospetti del venduto mensile relativi alla merce inviata in conto deposito, le richieste di emissione delle fatture per il venduto mensile e i resoconti dei resi mensili valevano a fornire la prova che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto insussistente.

5. Il motivo risulta, nel suo complesso, inammissibile. 5.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte la fattura commerciale non soltanto ha efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto (Cass. 26801/2019, Cass. 15832/2011). Nel caso di specie non solo non risulta che un’accettazione delle fatture vi sia mai stata, stando al tenore del provvedimento impugnato e delle allegazioni dello stesso ricorrente, ma la stessa, quand’anche esistente, risulterebbe comunque irrilevante, tenuto conto della terzietà della procedura fallimentare rispetto al fallito. 5.2 La censura risulta, invece, inficiata dalla genericità del suo contenuto, laddove la ricorrente si è limitata a rappresentare che il Tribunale non ha preso in considerazione una serie di documenti concernenti lo sviluppo del contratto di fornitura in conto deposito (e più precisamente le e.mail di rendiconto vendite per i mesi in sospeso, le richieste di emissione delle fatture per il venduto mensile e i resoconti dei resi mensili).

La ricorrente, infatti, non ha trascritto il contenuto dei documenti asseritamente trascurati rispetto alla parte oggetto di doglianza, né ha fatto un sintetico ma completo resoconto del loro contenuto, così come Ric. 2021 n. 00717 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -3 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 717/2021 Numero sezionale 10749/2021 Numero di raccolta generale 2211/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 non ha spiegato se questi documenti siano mai stati prodotti nell’ambito del giudizio di opposizione e dove gli stessi ora si rinverrebbero; il che si traduce in una violazione del disposto dell’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del ricorso presentato (in merito all'autosufficienza del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. in caso di riferimento a documenti o atti processuali, i quali non solo devono essere specificamente individuati anche quanto alla loro collocazione, ma altresì devono essere oggetto di integrale trascrizione quanto alle parti che sono oggetto di doglianza ovvero di sintetico, ma completo, resoconto del contenuto si vedano Cass. 5478/2018, Cass.16900/2015, Cass. 14784/2015, Cass. 4980/2014 e Cass. 8569/2013).

6. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la violazione nonchè la falsa e/o errata applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., poichè il Tribunale non ha spiegato compiutamente le ragioni per le quali il credito era escluso per € 8.095,84 7. Il motivo non è fondato. La motivazione che il giudice deve offrire, a mente dell’art. 132, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. costituisce la rappresentazione dell’iter logico- intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione, di modo che la stessa assume i caratteri dell’apparenza ove sia intrinsecamente inidonea ad assolvere una simile funzione.

La motivazione assume, perciò, carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di Ric. 2021 n. 00717 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -4 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 717/2021 Numero sezionale 10749/2021 Numero di raccolta generale 2211/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass., Sez. U., 22232/2016). Nel caso di specie la motivazione offerta dal Tribunale spiega chiaramente che la mancata ammissione del maggior credito vantato al passivo dipendeva dal difetto di prova della sua esistenza, giacché le fatture dimesse non costituivano prova idonea a dimostrare che le prestazioni ivi indicate fossero state effettivamente eseguite.

La doglianza non può quindi che essere rigettata, dato che nella sentenza impugnata una motivazione esiste ed è ben comprensibile.

8. Il terzo motivo di ricorso assume la violazione nonché la falsa e/o errata applicazione dell’art. 2751-bis n. 5 cod. civ., oltre che l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti: il Tribunale – sottolinea parte ricorrente - ha rilevato che Odos non aveva offerto alcun elemento probatorio dei presupposti fattuali a cui doveva essere collegato il privilegio in questione, senza però considerare che il contrasto fra le parti riguardava soltanto la finalità mutualistica perseguita dalla cooperativa di produzione e lavoro, mentre era sempre stato chiaro che il credito della cooperativa concerneva il corrispettivo della vendita di manufatti dalla stessa prodotti.

9. Il motivo è fondato. Il Tribunale ha rilevato (a pag. 4 del decreto impugnato) che la positiva revisione da parte degli organi competenti non era di per sé sufficiente a determinare il riconoscimento del privilegio, dato che lo stesso rimaneva “ancorato esclusivamente ai servizi prestati e alla vendita dei manufatti”, mentre nel caso di specie nessun elemento probatorio era stato offerto a dimostrazione di questi presupposti fattuali. Ora, una simile constatazione non tiene conto della circostanza di fatto, registrata poco prima dallo stesso Tribunale (pag. 1), secondo cui il Ric. 2021 n. 00717 sez.

M1 - ud. 01-12-2021 -5 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : B I S O G N I G I A C I N T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 c c c 6 d e e a e 9 1 e 6 a 9 c f d 1 f f 1 b 1 3 a 7 7 2 4 6 Numero registro generale 717/2021 Numero sezionale 10749/2021 Numero di raccolta generale 2211/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 contratto stipulato fra Odos Servizi e la fallita riguardava “la distribuzione, la promozione e la vendita di proprie edizioni varie”.

Ciò malgrado tale circostanza assumesse decisivo rilievo al fine di riconoscere un privilegio generale sui mobili che, perseguendo lo scopo di agevolare le cooperative di produzione e lavoro nella realizzazione dei crediti collegati prevalentemente alla prestazione di un'attività lavorativa diretta da parte dei soci, intende attribuire una soddisfazione prioritaria ai crediti relativi ai corrispettivi dei servizi prestati dai soci e della vendita dei manufatti prodotti direttamente dagli stessi (Cass. 22210/2018).

10. L’accoglimento del terzo mezzo comporta l’assorbimento degli ulteriori motivi di ricorso (concernenti l’uno la questione del privilegio non riconosciuto, già utilmente vagliata, l’altro la disciplina delle spese, che rimane travolta dalla precedente statuizione ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ.).

11. Il decreto impugnato andrà dunque cassato, con rinvio al Tribunale di Padova, il quale, nel procedere a nuovo esame della causa, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo, rigetta il secondo e dichiara assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Padova in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 1° dicembre 2021. Il Presidente Ric. 2021 n. 00717 sez. M1 - ud. 01-12-2021 -6 - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0