Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2209/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against road fine dismissal by permitting prescription defense via execution opposition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2209/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed Riccardo Quinti's appeal against a lower court ruling that dismissed his opposition to a road traffic fine for being filed late. Quinti argued that because he claimed the payment notice was invalid, he should have used the execution opposition remedy under Article 615 of the Civil Procedure Code, which has no time limit, rather than the 30-day administrative opposition. The court agreed, citing established precedent that allows the defense of prescription to be raised through execution opposition when the notification is contested, thereby overturning the dismissal and remanding the case.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 7 d.lgs. n. 150/2011; Art. 615 c.p.c.: When a party claims the payment notice for a road fine is invalid or non-existent, the defense of prescription may be raised via execution opposition under Art. 615 c.p.c. without the 30-day limit of Art. 7 d.lgs. n. 150/2011.

Parole chiave

Generato dall'IA
road traffic fine prescription defense execution opposition administrative opposition notification validity time limit appeal Cassation review opposizione tardiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011
Art. 615 cod. proc. civ.
150 citato, ma si configurava come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., che può essere fatta valere senza termine; il motivo è manifestamente fondato alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n.
Art. 209 c.d.s.
civ., laddove egli faccia valere fatti estintivi sopravvenuti al verbale di accertamento, tra cui la prescrizione della pretesa sanzionatoria ai sensi dell’art. 209 c.d.s. e dell’art.
Art. 28 legge n. 689 del 1981
e dell’art. 28 legge n.
art. 380-bis cod. proc. civ
Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: « Quinti Riccardo ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n.
art. 615 cod. proc. civ
150 citato, ma si configurava come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., che può essere fatta valere senza termine; il motivo è manifestamente fondato alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n.
art. 615 c.p
150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro F i r m a t o D a :

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 22080 del 2017 delle Sezioni unite della Corte di Cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2030-2021 proposto da: QUINTI RICCARDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DE SANCTIS N. 15, presso lo studio dell'avvocato SIMONA DI FONSO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21 presso lo studio dell'avvocato MARINA DI LUCCIO che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimata - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2030/2021 Numero sezionale 11552/2021 Numero di raccolta generale 2209/2022Data pubblicazione 25/01/2022 avverso la sentenza n. 11245/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 31/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIO BERTUZZI. Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: « Quinti Riccardo ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 11245 del 31. 7. 2020 del Tribunale di Roma, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione avverso l’estratto di ruolo e la cartella di pagamento emessa per un’infrazione al codice della strada, dichiarando il ricorso inammissibile in quanto proposto oltre 30 giorni dalla data di acquisizione dell’estratto di ruolo; le parti intimate non hanno svolto attività difensiva; l’unico motivo di ricorso, nel denunziare la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92, 100 e 112 cod. proc. civ., 2948 e segg. e 2697 cod. civ., assume che la statuizione impugnata è errata, non avendo considerato che la parte, sul presupposto che la notifica della cartella di pagamento fosse nulla o inesistente, aveva eccepito la prescrizione della pretesa sanzionatoria, sicché la sua domanda non rientrava nell’ambito dei mezzi recuperatori dell’opposizione a sanzione sottoposti alla disciplina di cui all’art. 7 d.lgs. n. 150 citato, ma si configurava come opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ., che può essere fatta valere senza termine; il motivo è manifestamente fondato alla luce dell’orientamento espresso dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 22080 del 2017, che nell’affermare che l’opposizione alla cartella di pagamento, emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, comminata per violazione del codice della strada, ove la parte deduca che essa costituisca il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata, deve essere proposta ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, e non nelle forme dell’opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., e, pertanto, entro F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2030/2021 Numero sezionale 11552/2021 trenta giorni dalla notificazione della cartella, ha altresì avuto modo di Numero di raccolta generale 2209/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 precisare che resta esperibile da parte del privato il rimedio oppositivo ordinario di cui all’art. 615 cod. proc. civ., laddove egli faccia valere fatti estintivi sopravvenuti al verbale di accertamento, tra cui la prescrizione della pretesa sanzionatoria ai sensi dell’art. 209 c.d.s. e dell’art. 28 legge n. 689 del 1981, assumendo che la cartella di pagamento sia stata notificata oltre cinque anni dalla violazione e che, in tale eventualità, la deduzione della omessa o invalidità della notifica del verbale (o della cartella di pagamento ) non è fatta come motivo di opposizione a sé stante, che va fatto valere nel termine di cui al citato art. 7, ma riguarda l’idoneità dell’atto notificato ad interrompere la prescrizione, con l’effetto che esso è deducibile, senza limiti di tempo, in applicazione dell’art. 615 cod. proc. civ.; la decisione impugnata, laddove ha implicitamente ritenuto che la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 30 giorni previsto dall’art. 7 d.lgs. n. 150 del 2011, precludesse altresì di pronunciarsi sulla eccezione di prescrizione che l’opponente assumeva maturata dopo la formazione del verbale, per essere stata la notifica della cartella nulla o inesistente e quindi inidonea ad interrompere la prescrizione, non appare conforme al predetto orientamento ».

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio della causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio. Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021. Il Presidente Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2030/2021 Numero sezionale 11552/2021 Numero di raccolta generale 2209/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5