Cassation appeal dismissed as inadmissible due to new argument regarding notification investigation not raised in first instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible under Article 360-bis of the Civil Procedure Code. The appellant argued that the lower court erred in validating tax notice delivery via municipal office deposit because the recipient's 'transferred' status lacked prior investigation. The Court rejected this as a new ground of criticism not raised during the trial on the merits. Consequently, the appeal was dismissed without ruling on the substantive merits of the notification dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360-bis c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of criticism are new and were not raised in the judgment under review or in the appeal itself.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 2672-2021 proposto da: PRIMAVERA MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. DE SANCTIS, 15, presso lo studio dell'avvocato SIMONA DI FONSO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, ROMA CAPITALE 02438750586; - intimate - avverso la sentenza n. 10743/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 20/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. F i r m a t o D a :
L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2672/2021 Numero sezionale 11554/2021 Numero di raccolta generale 2206/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 Rilevato che: il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.:
« Primavera Marco ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 10743 del 20. 7. 2020 del Tribunale di Roma, che aveva confermato il rigetto della sua opposizione a cartella esattoriale rilevando che l’atto gli era stato validamente notificato con il deposito del plico nella casa comunale, dopo che non aveva avuto successo la notifica effettuata presso la sua residenza anagrafica, risultando il destinatario “ trasferito “; le parti intimate non hanno svolto attività difensiva; l’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt.115, 116, 140 e 143 cod. proc. civ., 60 d.p.r. n. 600 del 1973 e 2697 cod. civ., lamentando che il Tribunale abbia ritenuto valida la notifica della cartella esattoriale eseguita mediante deposito dell’atto presso la casa comunale, nonostante che nel caso di specie l’irreperibilità dell’odierno ricorrente nell’indirizzo della sua residenza anagrafica, al momento della tentata notifica, non fosse assoluta ma relativa, e l’indicazione “ trasferito “ apposta sulla relata dall’agente notificatore non fosse stata preceduta da alcuna ricerca o indagine; il motivo è manifestamente infondato, apparendo conforme a diritto la decisione del Tribunale laddove, dato atto che il primo tentativo di notifica non aveva avuto buon fine e l’agente notificatore aveva dichiarato che il destinatario risultava “ trasferito “ e che dai successivi accertamenti era emerso che la suddetta notifica era stata tentata nel luogo di residenza anagrafica, ha ritenuto validamente perfezionato il procedimento notificatorio mediante il deposito nella casa comunale, in applicazione dell’art. 60, comma 1, lett.
e) del d.p.r. n. 600 del 1973 ( Cass. n. 3378 del 2020; Cass. n. 16696 del 2013; Cass. n. 14030 del 2011 ); integra un accertamento di fatto, non censurabile in questa sede, l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui l’opponente non aveva compiutamente provato che alla data della notifica egli effettivamente F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a :
A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 e b 0 d d f b 9 1 7 a 1 1 1 a 6 5 7 c 0 e 3 1 a c 3 e 4 b 5 Numero registro generale 2672/2021 Numero sezionale 11554/2021 risiedesse nel luogo della sua residenza anagrafica e che pertanto si vertesse Numero di raccolta generale 2206/2022 Data pubblicazione 25/01/2022 in una ipotesi di irreperibilità c.d. relativa, con conseguente diritto a ricevere la raccomandata confermativa presso il suo domicilio ». Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore, osservando che la deduzione del ricorrente, ripetuta nella memoria depositata, secondo cui l’agente notificatore non avrebbe compiuto idonee indagini prima di attestare il trasferimento del destinatario dell’atto, integra una censura nuova, non risultando né dalla sentenza impugnata né dal ricorso che essa sia stata sollevata nel giudizio di merito; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ.; nulla deve disporsi sulle spese di giudizio, non avendo le parti intimate svolto attività difensiva; deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell’art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 16 dicembre 2021. Il Presidente Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : R I C C I G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C