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Ordinanza — n. 2187/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking re-evaluation of factual merit in revocatory action case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2187/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grievances sought a re-evaluation of factual and probative elements within the judge's exclusive domain. The appellants argued that the creditor's claim was not litigious and that the remaining assets were insufficient, but the court found these arguments concerned the merits of the case. Consequently, the court ruled that such discretionary assessments cannot be reviewed in a third-instance proceeding.

Regesto Legislator

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Art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.; Art. 2901 c.c.: Appeals to the Court of Cassation cannot challenge the sovereign appreciation of facts or the discretionary evaluation of the sufficiency of assets in a revocatory action, as these issues belong exclusively to the trial judge's merit.

Parole chiave

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revocatory action inadmissible appeal sovereign appreciation litigious claim asset sufficiency merit review third instance debito di contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 2901 c.c.
Si costituirono in giudizio Giuseppe Verzilli e Sibille Ute Marie Birkholz contestando la fondatezza della domanda per mancanza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. Il Tribunale di Teramo con sentenza con sentenza n.
Art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.
civ., mediante circostanze di fatto delle quali, in violazione dell'art. 366 comma 1 n.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
Art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 2012
115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n.
art. 2901 c.c
Si costituirono in giudizio Giuseppe Verzilli e Sibille Ute Marie Birkholz contestando la fondatezza della domanda per mancanza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c.
artt. 2901 c.c
Con un unico motivo di ricorso, rubricato, violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c., 2740 c.c., 2697 c.c., 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art.
art. 2901 cod. civ
Il primo submotivo mira a destituire il carattere litigioso del credito, sufficiente come si è appena detto ai fini della legittimazione dell'azione ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., mediante circostanze di fatto delle quali, in violazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art.
Cass. 14/03/2014, n. 5955
115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass.
Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245
5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 18632-2020 proposto da: VERZILLI GIUSEPPE, in proprio e quale procuratore generale della Signora SIBILLE Ute Marie BIRKHOLZ, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SISTINA N. 121, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO MAURIELLO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LEONARDO GREPPI 77, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO RUGGERO BIANCHI, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO REFERZA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 58/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 14/01/2020; Lo ‘d3 1,\ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA. Ric. 2020 n. 18632 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- Rilevato che:

1. Il Comune di Roseto degli Abruzzi convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Teramo Giuseppe Verzilli e Sibille Ute Marie Birkholz al fine di sentir dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato tra i coniugi in data 19 settembre 2011 e trascritto a margine dell'atto di matrimonio. A fondamento della propria pretesa il Comune di Roseto degli Abbruzzi dedusse: che tra il Comune e Giuseppe Verzilli (ed altri soggetti che avevano agito con lui) era sorta una controversia conclusasi in primo grado con la condanna del primo al risarcimento dei danni subiti dagli attori per l'occupazione e la trasformazione da parte dell'Ente di un fondo di loro proprietà per la realizzazione di un'opera pubblica; che l'Ente, in attuazione della pronuncia giudiziale aveva versato agli attori gli importi liquidati dal Tribunale; che la pronuncia di primo grado era stata integralmente riformata in appello sicché il Comune di Roseto degli Abbruzzi era divenuto creditore nei confronti del Giuseppe Verzilli, oltre che di altri soggetti, per le somme a questi corrisposte in esecuzione della sentenza riformata; che il credito era stato accertato con decreto ingiuntivo n. 889/2010 emesso dal Tribunale di Teramo in data 17 dicembre 2010 e dichiarato esecutivo, in seguito ad opposizione, con le ordinanze del 5 e del 21 luglio 2011; che in data 19 settembre 2011 i convenuti avevano stipulato un atto di costituzione di un fondo patrimoniale evidentemente posto in essere al solo fine di ridurre la garanzia generica offerta dal debitore.

Si costituirono in giudizio Giuseppe Verzilli e Sibille Ute Marie Birkholz contestando la fondatezza della domanda per mancanza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. Il Tribunale di Teramo con sentenza con sentenza n. 75/2012, in accoglimento della domanda attorea, dichiarò l'inefficacia patrimoniale dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale nei confronti del Comune di Roseto degli Abruzzi condannando i coniugi al pagamento delle spese di lite.

2. La Corte d'Appello de L'Aquila, con la sentenza n. 58/2020 del 14 gennaio 2020, ha rigettato l'appello proposto Giuseppe Verzilli e Sibille Ute Marie Birkholz, confermando integralmente la pronuncia di primo grado.

3. Avverso tale pronuncia Giuseppe Verzilli, in proprio e quale procuratore generale di Sibille Ute Marie Birkholz, propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo illustrato da memoria. Considerato che:

4. Con un unico motivo di ricorso, rubricato, violazione e falsa applicazione degli artt. 2901 c.c., 2740 c.c., 2697 c.c., 113, 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c., i ricorrenti avanzano plurime doglianze nei confronti delle ragioni poste a fondamento della decisione della Corte d'Appello. In particolare sostengono l'inesistenza sostanziale del preteso credito a tutela del quale era stato disposta la revocatoria: il Consiglio di Stato, infatti, con la sentenza n. 1827/2019 ha accolto il ricorso proposto dal Verzilli e dagli altri proprietari del fondo ablato.

La seconda censura è relativa alla mancanza del presupposto oggettivo (eventus damm). Osservano che la Corte d'Appello, avrebbe errato nel ritenere, da un lato, che fosse rilevante l'anteriorità del credito rispetto all'atto di destinazione e dall'altro, che la costituzione del fondo patrimoniale aveva reso più incerto e difficoltoso il soddisfacimento del credito in quanto secondo la perizia tecnica estimativa vi sarebbe un patrimonio residuo idoneo a soddisfare le pretese creditorie.Infine la terza censura relativa al presupposto soggettivo (stientia damm).

Sostiene il Verzilli che mancava del tutto il presupposto soggettivo in quanto egli era creditore, e non debitore, dell'amministrazione Comunale che occupava un fondo di cui lui era comproprietario. Il ricorso è inammissibile poiché le censure in esso contenute sono dirette ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa, prevalentemente probatorie, rientranti nel sovrano apprezzamento del giudice del merito e non sindacabile in sede di legittimità. I ricorrenti, infatti, in maniera confusionaria e ripetitiva, avanzano delle doglianze relative alla anteriorità del credito, alla capienza del patrimonio residuo ed alla conoscenza/conoscibilità da parte dei ricorrenti del 32k_ pregiudizio che l'atto di disposizione avrebbe arrecato alla pretese creditorie che attengono esclusivamente al merito e fanno riferimento a valutazioni discrezionali del giudice e relegate al suo prudente apprezzamento.

D'altra parte, come correttamente affermato dalla Corte d'Appello, l'azione revocatoria è esperibile anche a tutela di un credito che sia solamente eventuale o litigioso. Il primo submotivo mira a destituire il carattere litigioso del credito, sufficiente come si è appena detto ai fini della legittimazione dell'azione ai sensi dell'art. 2901 cod. civ., mediante circostanze di fatto delle quali, in violazione dell'art. 366 comma 1 n. 6 cpc, si omette di indicare specificatamente se e quando abbiano fatto ingresso nel giudizio di merito.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. 6.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.500 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.

13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprem